Sentenza 11 novembre 2015
Massime • 1
È affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio la sentenza predibattimentale di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., pronunciata senza dare avviso alla persona offesa dell'udienza camerale.
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- 1. La non punibilità per particolare tenuità del fatto (pag. 4)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 marzo 2024
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I profili sostanziali. Abitualità del comportamento illecito e reato continuato. 3. Altre ipotesi in tema di abitualità della condotta. 4. Abitualità e precedenti di polizia. 5. Incidenza delle condotte poste in essere successivamente al fatto reato sulla declaratoria di non punibilità in esame. 6. I profili processuali. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e procedimento di archiviazione. 7. Archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. ed insuscettibilità di iscrizione nel casellario giudiziale. 8. Decreto di citazione a giudizio e diritti della persona offesa. 9. Questioni in tema di riti speciali: in particolare, il procedimento per decreto ed …
Leggi di più… - 2. Tenuità del fatto (Geringfügigkeit der Tat) e archiviazioneArmin Kapeller · https://www.filodiritto.com/ · 5 novembre 2017
Indice I. Introduzione II. Presupposti per l'archiviazione ai sensi del § 153 StPO della RFT e fatti ostativi alla stessa III. L'intervento del giudice IV. Il § 191 della StPO austriaca V. Presupposti per l'Einstellung previsti dal § 191 StPO VI. Controlli, ai quali è soggetta l'Einstellung VII. Effetti dell'archiviazione VIII. Differenze tra le discipline previste dal CPP della RFT e da quello austriaco IX. L'articolo 131 bis del codice penale italiano e alcune decisioni della Cassazione I. Introduzione Il § 153 della StPO (CPP) della RFT, inserito nel Titolo I - Libro II - è intitolato: “Absehen von der Verfolgung bei Geringfügigkeit”. Attribuisce al PM, se oggetto del procedimento è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2015, n. 6310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6310 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2015 |
Testo completo
6 3 1 0/ 16 A CR 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ANTONIO ESPOSITO - Consigliere - N. 2145 Dott. PIERCAMILLO DAVIGO REGISTRO GENERALE Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Consigliere - N. 35942/2015 - Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA nei confronti di: . CUTILI ROSA N. IL 25/09/1980 : : avverso la sentenza n. 2155/2015 TRIBUNALE di CATANIA, del 04/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fulsio Bolon che ha chiesto l'annullamento con nimbio Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Catania avverso la sentenza predibattimentale emessa in data 4 maggio 2015 dal locale tribunale nei confronti di un CUTULI Rosa, imputata del reato p. e p. dagli articoli 633 e 639 cod. pen. per avere al fine di occuparlo, arbitrariamente invaso l'alloggio di proprietà del Comune di Catania sito in via Maurizio, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata perché ritenuta non punibile per particolare tenuità del fatto. Deduce il Procuratore ricorrente:
1. violazione di legge perché la parte offesa non è mai stata citata in giudizio per essere sentita dal tribunale in merito alla possibilità di definizione del processo con sentenza predibattimentale emessa ex articolo 131. La sentenza è pertanto nulla ai sensi dell'articolo 178 lettera c) codice procedura penale;
2. violazione di legge anche con riguardo al primo comma dell'articolo 469 perché la sentenza è stata emessa senza che sia stata sentita l'imputata e in assenza di procura speciale al difensore;
3. violazione di legge con conseguente nullità ai sensi dell'articolo 469 comma 1 e 178 lettera b) codice di procedura penale considerato che il pubblico ministero, come risulta dal verbale d'udienza si è opposto rispetto alla richiesta avanzata dalla difesa di definizione del processo ai sensi dell'articolo 131 bis codice penale motivando il proprio dissenso sulla base della necessità di accertare in dibattimento se l'immobile era ancora occupato o se erano stati arrecati danni allo stesso;
4. lamenta in ogni caso la sussistenza dei presupposti oggettivi per l'applicazione delle cause di non punibilità rilevando che la natura permanente del delitto contestato imponeva più approfonditi accertamenti in quanto un'occupazione abusiva che si protrae nel tempo, come sicuramente avvenuto nel caso di specie, imponeva di ritenere la abitualità del comportamento, situazione ostativa ai sensi dell'articolo 131 bis comma tre codice penale CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Il decreto legislativo delegato n. 28 del 2015 ha dettato una disciplina relativa alle modalità applicative del nuovo istituto del fatto di lieve tenuità per la fase della sentenza di proscioglimento pre-dibattimentale ex art. 469 cod. proc. pen. (art. 3, comma 1, lett. a). A questo proposito, appare opportuno rappresentare che la 'non-opposizione' del pubblico ministero e dell'imputato costituisce presupposto necessario anche per la 1 sentenza emessa ex art. 469, comma 1-bis, così come previsto in linea generale dal comma 1 del medesimo articolo: in particolare, il comma 1-bis, laddove premette che "la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi ell'art. 131-bis del codice penale", risulta prescrivere l'adempimento della "previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare", come requisito aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quanto richiesto dal comma 1. È evidente che con tale espressione il legislatore ha voluto che la parte offesa sia messa in grado di partecipare alla camera di consiglio, per esporre le proprie considerazione nella pienezza dell'esercizio di un completo contraddittorio. Ne deriva come logico corollario che, per conseguire tale finalità, è indispensabile che alla medesima sia dato l'avviso della data d'udienza, diversamente non potrebbero esplicare le rispettivi osservazioni. La carenza dell'avviso determina una nullità di ordine generale, poiché, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., incide sull'intervento e sull'assistenza delle parti private. Essa è a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen., giacché attiene ai presupposti della "vocatio in iudicium". Verificandosi nella fase degli atti preliminari al dibattimento, formalmente e strutturalmente distinta dallo stesso, a norma dell'art. 180 cod. proc. pen., deve essere dedotta o rilevata d'ufficio prima della deliberazione della sentenza del grado successivo, nel caso coincidente con il giudizio di cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile. Nel caso in esame il ricorrente ha fatto presente la sussistenza della nullità rilevabile d'ufficio da questa corte. Altra ragione che impediva la declaratoria in esame è l'opposizione manifestata dal P.M., come risulta dal verbale di udienza, all'anticipata definizione che ha determinato una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. b) C.P.P., per mancato rispetto della partecipazione del P.M ( Cass. S.U. 13 dicembre 1995, Timpani;
Sez. 5, n. 12980/1999 Rv. 214724) Infondato è invece il secondo motivo di ricorso perché l'opposizione alla pronuncia della sentenza di proscioglimento predibattimentale può essere manifestata anche dal solo difensore, al quale in virtù dell'art. 99 competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo (come accade, per esempio, per la richiesta di rito abbreviato e di applicazione pena) (C., Sez. II, 19.3.2010, n. 24481). L'accoglimento del predetti motivi preclude, all'evidenza, l'esame di quello "di merito". La sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.
P.Q.M.
2 Annulla la sentenza impugnata con rinvio Così deliberato in Roma l'11.11.2015 Il Consigliere estensore Giovanna VERGA тим al Tribunale di Catania per nuovo giudizio. Il Presidente Antonio ESPOSITO DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 FEB. 2016 IL II. Cancelliere ADI NCELLIERE E R P Claudia Pianelli S A I Z O O N * S 3