Sentenza 10 maggio 2007
Massime • 1
Integra il reato di invasione di edificio pubblico l'occupazione di un "container" originariamente destinato a raccogliere famiglie prive di abitazione a seguito di un evento sismico, perché la qualità di bene pubblico prescinde dalle modalità di costruzione del bene e la destinazione pubblicistica non viene meno a causa del tempo trascorso dal verificarsi della situazione che di quel bene aveva determinato la destinazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2007, n. 32833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32833 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 10/05/2007
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 564
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 11204/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UP DO, N. IL 11/11/1956;
avverso SENTENZA del 19/01/2004 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio Meloni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 17.2.2003 il Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di Montecorvino Rovella, condannava LU DO, ritenuto il vincolo della continuazione fra i diversi reati e concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 120,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile dei reati di costruzione senza concessione edilizia (L. n. 47 del 1985, art. 20) in relazione alla realizzazione di un muro di cinta, di modificazione dello stato dei luoghi (artt. 632 - 639 bis c.p.) parimenti in relazione alla realizzazione del detto muro di cinta, e di invasione di edifici (artt. 633 - 639 bis c.p.) in relazione alla abusiva occupazione di un container originariamente destinato ad accogliere famiglie prive di abitazione a seguito del terremoto del 1980.
Con sentenza del 19.1.2004 la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, assolveva l'imputato dalla contravvenzione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20 e rideterminava la pena in relazione agli altri due reati in complessivi mesi due giorni quindici di reclusione ed Euro 115,00 di multa.
Avverso tale sentenza l'imputato LU DO propone, per mezzo del difensore, ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art.195 c.p.p., comma 3, e art. 191 c.p.p., nonché dell'art. 350 c.p.p.
e 632 c.p.. In particolare la difesa rileva la mancanza di prova in ordine alla realizzazione da parte dell'imputato del muro di cinta in questione, risultando tale circostanza solo dalle dichiarazioni dell'agente di Polizia Municipale ZZ FR, il quale aveva riferito di avere appreso ciò direttamente dal LU e da tale IA DA. E pertanto, essendo le dichiarazioni del LU inutilizzabili ai sensi dell'art. 350 c.p.p., comma 6, e non essendo stata alcuna dichiarazione in tal senso resa dalla IA, nonostante la richiesta di escussione della stessa, deve ritenersi la totale carenza probatoria in ordine alla riconducibilità al ricorrente della realizzazione del muro di cinta in questione. Il motivo è manifestamente infondato.
Osserva il Collegio che la questione afferisce alla tormentata vicenda della disciplina della testimonianza cd. indiretta degli appartenenti alla polizia giudiziaria.
Orbene, il testo originariamente vigente del nuovo codice di procedura penale era perentorio nel divieto: "gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni." (art. 195 c.p.p., comma 4). Ciò in attuazione della direttiva n. 31 della legge delega per l'emanazione del nuovo codice di rito che così si esprimeva nella parte che interessa: "divieto di ogni utilizzazione agli effetti del giudizio, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni ...". L'art. 195 c.p.p., comma 4, venne dichiarato incostituzionale con la sentenza 31 gennaio 1992 n. 24 della Corte costituzionale - che ritenne ingiustificata la differenziazione introdotta tra le testimonianze indirette dei testimoni a seconda della qualità dei medesimi - per cui la disciplina della testimonianza indiretta degli appartenenti alla polizia giudiziaria fu interamente assimilata a quella delle deposizioni degli altri testimoni secondo la disciplina prevista dal primi tre commi dell'art. 195 c.p.p., in esame. Questa disciplina è rimasta immutata fino all'entrata in vigore della L. 1 marzo 2001, n. 63, il cui art. 4, ha reintrodotto il divieto di testimonianza indiretta degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria aggiungendo peraltro la precisazione secondo cui il divieto si riferisce alle "dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357 c.p.p., comma 2, lettere a) e b)" e aggiungendo che "negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo". Fatta questa premessa, ed operata in tal modo la ricostruzione storica della normativa in materia, rileva il Collegio che sul punto questa Corte (Cass. sez. 4^, 28.3.2003, n. 29283) ha già avuto modo di rilevare quanto segue, alla stregua delle argomentazioni che si vanno ad evidenziare. "Nella ricostruzione di questa normativa - ha precisato la Corte - un primo punto fermo è pertanto da tenere presente. La vigente formulazione della norma è diversa da quella originaria dichiarata incostituzionale e il divieto è certamente più limitato perché riferito esclusivamente alle dichiarazioni acquisite con le modalità previste dagli art. 351 c.p.p., (sommarie informazioni da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini e assunzione di informazioni da persona imputata o indagata in un procedimento connesso o collegato) e art. 357 c.p.p., comma 2, lett. a (denunce, querele, istanze orali) e b
(sommarie informazioni e dichiarazioni spontanee dello indagato). Per tutti questi atti è prevista la verbalizzazione: lo prevede espressamente il comma 2 del citato art. 357 c.p.p., che, alla lett. e, comprende anche le dichiarazioni previste dall'art. 351 c.p.p.. Le interpretazioni che vorrebbero leggere il nuovo testo dell'art. 195 c.p.p., comma 4 nel medesimo senso che aveva originariamente si pongono quindi non solo contro il tenore letterale della norma ma anche contro l'evidente intenzione del legislatore che non ha voluto reintrodurre un divieto assoluto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria tanto che si è sentito in dovere di ribadire questo principio con l'ulteriore precisazione che "negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo". Precisazione apparentemente inutile e che non può ritenersi dettata esclusivamente dalla necessità di precisare l'inapplicabilità dei commi 5, 6 e 7 (se questo fosse l'intento sarebbe stata più logica un'espressione in negativo). Sembra quindi alla Corte evidente che l'interpretazione letterale della norma non possa essere diversa da quella indicata: il divieto si riferisce solo alle dichiarazioni verbalizzate perché l'art. 195 c.p.p., comma 4, parla delle "modalità" di acquisizione delle dichiarazioni e le modalità di acquisizione delle dichiarazioni previste dagli artt. 351 e 357 c.p., comma 2, lett. a e b sono costituite dalla verbalizzazione".
A tale orientamento, in quanto assolutamente aderente al testo del precetto normativo ed alla ratio rinvenibile nella evoluzione storica dello stesso, ritiene di dover senz'altro aderire il Collegio, ribadendosi che il divieto riguarda quindi esclusivamente le dichiarazioni rese da soggetti i quali abbiano formalmente assunto la veste di testimoni, e che di conseguenza avrebbero dovuto essere verbalizzate, di talché il divieto diviene non operativo allorché mancano tali presupposti. Ciò in quanto si è voluto in tal modo circoscrivere il ripristinato divieto della testimonianza indiretta soltanto agli atti tipici di contenuto dichiarativo compiuti dalla P.G., i quali devono essere documentati mediante la redazione di un apposito verbale.
Orbene, la fattispecie in esame non rientra in siffatta previsione atteso che dall'impugnata sentenza emerge che il ZZ ebbe a riferire di aver ricevuto da IA DA una segnalazione circa la realizzazione del muro di cinta da parte dell'imputato e di avere quindi effettuato i relativi accertamenti in loco;
si tratta pertanto di una notizia pervenuta al predetto al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, e di conseguenza non può trovare applicazione il divieto di testimonianza previsto dal quarto comma dell'art. 195 c.p.p., il quale, per come detto, si riferisce al caso di non espletata documentazione formale delle dichiarazioni rese "all'interno del procedimento", carenza alla quale il legislatore non vuole possa ovviarsi attraverso fonti testimoniali surrogatorie;
per contro siffatto divieto non è operante nel caso che le dichiarazioni siano rese al di fuori del procedimento, poiché in quest'ultima ipotesi la testimonianza nel suo contenuto specifico assume il valore di fatto storico percepito dal teste e, come tale, valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova.
Ne consegue che le dichiarazioni rese dall'agente di Polizia Municipale ZZ FR devono ritenersi pacificamente utilizzabili, di talché sul punto il ricorso si appalesa manifestamente infondato.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 633 e 639 bis c.p.. In particolare rileva la difesa che erroneamente la Corte territoriale aveva equiparato il container alla edilizia residenziale pubblica, attribuendo allo stesso una destinazione pubblica e ritenendo così il reato procedibile d'ufficio, trattandosi in realtà di prefabbricato che per le sue caratteristiche strutturali non poteva essere equiparato alla "edilizia residenziale pubblica" ne' poteva ritenersi destinato ad uso pubblico, e che comunque aveva perso tale asserita destinazione con la fine dell'emergenza terremoto.
Il motivo è manifestamente infondato.
Sul punto osserva innanzi tutto il Collegio che devono considerarsi "beni pubblici", secondo la nozione ricavata dagli artt. 822 e segg. c.c., i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti;
e devono ritenersi "destinati ad uso pubblico" quei beni, anche appartenenti a privati, che tale destinazione abbiano in concreto avuto.
Siffatta qualifica e destinazione prescinde pertanto totalmente dalle modalità costruttive del bene in questione, di talché deve ritenersi che un manufatto, destinato ad alloggio, di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico, non perde la qualifica di "bene pubblico" qualora non sia realizzato in muratura ma costituisca un semplice prefabbricato ovvero un container;
e deve altresì ritenersi che tale manufatto non perde la destinazione pubblicistica in considerazione del tempo trascorso rispetto all'epoca, ed alla situazione contingente, che aveva determinato la suddetta destinazione pubblicistica.
Diversamente opinando si perverrebbe alla conclusione, del tutto irrazionale ed irragionevole, che la qualifica di "bene pubblico" venga a dipendere dal materiale utilizzato per la sua realizzazione, e che la "destinazione pubblicistica" possa cessare a prescindere da una specifica manifestazione volontà in tal senso della Pubblica Amministrazione.
Pertanto anche sotto questo profilo il ricorso proposto denota la sua manifesta infondatezza.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza il 10 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2007