Sentenza 17 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/06/2002, n. 8693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8693 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
1 IN NOME DEL POPOLO ITA-08 6 9 3 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA SSAZIONE Oggetto APPALTO SEZIONE SECONDA CIVILE AIRESSIONE AL PRIMO GIUDICE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LIMITI - Presidente Dott. Vincenzo R.G.N. 22546/99 BALDASSARRE - 1637100 Consigliere - Dott. Antonio VELLA Cron. 23809 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO 1777 Consigliere Rep. Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud. 26/03/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia_studio SEN TENZA Sare dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 152 " 17 GIU.2002 AR AN IA, elettivamente domiciliata in IL CANCELLIERE ROMA VIA LATINA 57/1, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CELI, dall'avvocato CARMELO RAIMONDO, difesa giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
LE ROSAN;
intimata e sul 2° ricorso n° 01637/00 proposto da: 2002 LE ROSAN, elettivamente domiciliata in ROMA 493 VIA VIRGILIO 11, presso lo studio dell'avvocato -1- GIORGIO MIRTI DELLA VALLE, difesa dall'avvocato PIETRO FAZIO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
AN IA, elettivamente domiciliata in AR ROMA VIA LATINA 57/I, presso lo studio dell'avvocato dall'avvocato LUIGI CELI, CARMELO RAIMONDO, difesa giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza Π. 183/99 del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 07/09/99; 3 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Luigi CELI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- i Svolgimento del processo Con atto notificato il 2/12/1996 BA OS proponeva impugna- zione avverso la sentenza del 31/7/1996 con la quale il giudice di pace di Milazzo, nella controversia tra essa BA e NA EL MA, aveva rimesso la causa al pretore di Milazzo a norma dell'articolo 40 c.p.c. L'appellante deduceva che il giudice di pace non aveva invitato le parti a precisare le conclusioni e sosteneva che nella specie non sussistevano le condizioni ed i presupposti della rimessione. NA EL MA resisteva al gravame eccependone l'inammissibilità. - Il tribunale di Barcellona P.G., con sentenza 7/9/1999, dichiarava la nul- lità della sentenza impugnata e disponeva la rimessione delle parti innanzi al giudice di pace. Osservava il tribunale: che il fatto costitutivo della doman- da innanzi al pretore di Milazzo si era verificato nel 1994 ( espurgo pozzo nero) mentre i fatti costitutivi della causa innanzi al giudice di pace si rife- rivano al 1995; che si trattava di fatti diversi per cui non sussistevano i pre- supposti per la rimessione della causa innanzi al pretore di Milazzo;
che, ri- tenuta la competenza del giudice di pace a decidere, le parti andavano ri- messe innanzi al medesimo. La cassazione della sentenza del tribunale di Barcellona P.G. è stata chie- sta da NA EL MA con ricorso affidato a tre motivi. BA Ro- sangela ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sor- retto da cinque motivi. La NA ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. Motivi della decisione 3 Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. In via preliminare va esaminata l'eccezione sollevata dalla ricorrente circa l'asserita inammissibilità principale del controricorso e dell'impugnazione incidentale. Sostiene al riguardo la NA che: a) nel controricorso non vi è alcuna "confutazione" dei motivi del ricorso princi- pale;
b) il ricorso incidentale non contiene la chiara esposizione dei motivi sui quali si fonda ed è privo della richiesta di cassazione della sentenza im- pugnata sul falso presupposto dell'applicabilità nel caso di specie della pos- sibilità della decisione nel merito ex primo comma dell'articolo 384 c.p.c. La detta eccezione è infondata. Per quanto riguarda il controricorso è sufficiente il richiamo al principio affermato da questa Corte secondo cui ai fini della ammissibilità del
contro
- ricorso sono necessari solo quegli elementi indispensabili per la sua identifi- cazione (indirizzo della Corte, indicazione delle parti e della sentenza im- pugnata ) mentre è rimessa alla prudente valutazione della parte l'esposizione più o meno analitica dei fatti di causa e delle ragioni dedotte per contrastare i motivi addotti a sostegno del ricorso ( sentenza 4/2/1997 n. 1049 ). In relazione al ricorso incidentale è appena il caso di osservare che in detto atto la sentenza impugnata risulta censurata, sotto vari profili, con ben cinque articolati motivi con i quali la BA ha denunciato sia violazioni di legge sia vizi di motivazione. La ricorrente incidentale, dopo aver criticato la sentenza del tribunale, ne ha chiesto la "riforma" sostenendo poi l'applicabilità nel caso di specie dell'articolo 384 c.p.c. per la possibilità di 4 decisione della causa nel merito in questa sede di legittimità non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Il ricorso incidentale, quindi, non è affetto da quei vizi denunciati dalla NA e posti a base della sollevata eccezione di inammissibilità che va di conseguenza disattesa. Con il terzo motivo del ricorso principale da esaminare prima del se- condo per il suo carattere eventualmente assorbente - la NA denuncia violazione dell'articolo 132 n. 4 c.p.c., mancata applicazione degli articoli 115 e 213 c.p.c. ed omessa motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti. Ad avviso della ricorrente principale il tribunale ha omesso di riferire i fatti risultanti dal processo, interpretando erroneamente la natura e la portata delle tesi sostenute da essa NA. La sentenza im- pugnata non riporta le conclusioni delle parti ed è priva dell'indicazione dei motivi in fatto e in diritto sui quali il giudice deve fondare la decisione, oltre a contenere una inesatta ed insufficiente esposizione dei fatti del processo. In detta sentenza nessun "ragionamento" è dato riscontrare, così come man- ca qualsiasi riferimento all'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ed ogni motivazione in ordine al suo rigetto. Inoltre non vi è al- cun accenno alla mancata ammissione dei richiesti mezzi istruttori. Anche la BA, con il primo motivo del suo ricorso incidentale, denun- cia violazione falsa applicazione dell'articolo 132 c.p.c. ed insufficiente esposizione dello svolgimento del processo. I detti motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Bisogna premettere che questa Corte ha più volte affermato i seguenti principi: 5 i - l'assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa vale ad integrare un motivo di nullità della senten- za solo se tale omissione impedisca totalmente, non risultando richiamati in alcun modo i tratti essenziali della lite neppure nella parte motiva, di indivi- duare il thema decidendum, gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, le ragioni poste a fondamento della pronuncia, nonché di controllare che siano state osservate le forme indispensabili poste dall'ordinamento a garanzia del regolare svolgimento della giurisdizione (sentenze 12/2/2001 n. 1944; 6/4/2000 n. 5146); la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce di per sé motivo di nullità della sentenza occorrendo che a tal fine l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice nel senso di aver determinato o una mancata pronuncia sulle domande o sulle eccezioni oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati ( sentenze 12/9/2000 n. 1944; 10/11/1999 n. 12475; 29/1/1999 n. 801 ); - l'esposizione in sentenza dei fatti di causa non deve necessariamente tra- dursi nella narrazione completa ed analitica dello svolgimento del processo ed in un particolareggiato resoconto delle deduzioni delle parti, essendo suf- ficiente che essa riassuma concisamente il contenuto sostanziale della con- troversia, con l'indicazione che può risultare tanto dall'esposizione del fatto che (anche implicitamente ) dalla parte motiva - degli elementi rile- vanti per la decisione ( sentenza 5/10/2000 n. 13292). Nella specie la decisione impugnata, come risulta dal suo testo il cui contenuto è stato sopra sinteticamente riportato, richiama ( sia pur in modo estremamente conciso ) i fatti salienti della lite con riferimento a quelli si- 6 gnificativi per una sufficiente comprensione delle censure mosse alla sen- tenza di primo grado. Il tribunale (anche se ha complessivamente dimostrato una deplorevole superficialità non sottraendosi alla critica di trascuratezza e negligenza) ha tuttavia esposto le questioni che le dette censure ponevano ed ha indicato le ragioni giuridiche ed il procedimento logico che lo hanno indotto sulla base degli elementi acquisiti - al proprio convincimento. Occorre poi rilevare che l'omissione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza impugnata non si risolve in una causa di nullità della stessa in quanto dalla sua motivazione risulta evidente che il tribunale ha comunque esaminato il contenuto delle conclusioni non trascritte rite- nendo implicitamente infondate alcune di tali conclusioni e basando la deci- sione su elementi dotati di efficacia assorbente con riferimento ad altre tesi difensive sviluppate dai litiganti e comunque riportate nella parte narrativa della pronuncia. Pertanto la decisione del tribunale, così come redatta, consente sia di in- dividuare gli elementi di fatto e di diritto considerati ai fini della decisione adottata, sia di controllare il rispetto delle forme indispensabili poste dall'ordinamento a garanzia del regolare esercizio della giurisdizione. La inidoneità della sentenza impugnata all'indicato scopo è poi da esclu- dere laddove si consideri che sia la NA che la BA hanno articolato il ricorso principale e, rispettivamente, quello incidentale limitandosi a ri- portare i fatti e lo svolgimento del processo come testualmente riferiti nella sentenza impugnata: le stesse parti hanno quindi ritenuto che la mera tra- scrizione della parte narrativa della sentenza-in quanto esaustiva e com- pleta fosse sufficiente ai fini del rispetto del requisito ( previsto 7 dall'articolo 366 n. 3 c.p.c. per l'ammissibilità del ricorso ) relativo all'esposizione sommaria dei fatti di causa. Con il primo motivo del ricorso principale la NA denuncia viola- zione e falsa applicazione degli articoli 354 e 353 c.p.c. nonché omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia. Deduce la ricorrente principale che la rimessione della causa al pri- mo giudice è stata operata dal tribunale al di fuori dei casi tassativi ipotizzati dai citati articoli del codice di rito: il giudice di secondo grado avrebbe do- vuto trattenere la causa e deciderla nel merito. La motivazione data dal tri- bunale per rimettere la causa al primo giudice è carente, paradossale e con- traddittoria. A sua volta la BA, con il terzo motivo del ricorso incidentale, denun- cia violazione e falsa applicazione dell'articolo353 c.p.c. sostenendo che, a seguito delle modifiche intervenute con la legge 353/1990, la rimessione della causa al primo giudice è consentita solo per ragioni di giurisdizione e non di competenza. Le dette censure sono fondate posto che il giudice di appello il quale, in riforma della sentenza impugnata, decida in senso positivo una questione di competenza dal primo giudice negata, non può rimettere a questi la causa ma deve, ex articolo 354 c.p.c., trattenerla e deciderla nel merito, essendo prevista la rimessione dal testo originario dell'articolo 353, comma 4, c.p.c. (abrogato dall'articolo 89 legge 26/11/1990 n. 353 ) solo nel caso del preto- re che in riforma della sentenza del conciliatore dichiari la competenza di quest'ultimo. Come concordemente sostenuto sia dalla ricorrente principale che da quella incidentale, l'erronea dichiarazione di incompetenza da parte 8 del giudice a quo non rientra in nessun caso fra le ipotesi di remissione al primo giudice tassativamente previste dagli articoli 353 e 354 c.p.c. Alla stregua dell'enunciato principio la sentenza di appello impugnata va ritenuta viziata dalla dedotta violazione dei citati articoli del codice di rito per aver disposto la rimessione della causa al primo giudice nella carenza dei presupposti suscettibili di legittimare l'adozione di una siffatta statuizio- ne e, per tale ragione, va cassata. Conclusivamente, mentre vanno disattesi il terzo motivo del ricorso prin- cipale ed il primo motivo del ricorso incidentale, vanno accolti il primo mo- tivo del ricorso principale ed il terzo motivo di quello incidentale con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e con assorbimento del rimanente secondo motivo del ricorso principale ( concernente la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. ed i lamentati vizi di motivazione anche con riferimento al mancato accoglimento delle richieste istruttorie) e del secon- do, quarto e quinto motivo del ricorso incidentale ( violazione dell'articolo 112 c.p.c., omessa motivazione, inammissibilità delle prove richieste, errata liquidazione delle spese dei giudizi di merito ). Si tratta di aspetti della con- troversia travolti o superati dall'annullamento della decisione del tribunale: delle relative problematiche si dovrà occupare il giudice del rinvio il quale dovrà comunque decidere nel merito la lite anche ove ritenga fondata l'eccezione, sollevata dalla BA con i motivi di appello, relativa alla asse- rita violazione delle norme procedurali per aver il giudice di pace omesso di invitare le parti a precisare le conclusioni prima della decisione della causa. In proposito è appena il caso di ribadire il principio secondo cui la nullità della sentenza derivante dal mancato invito alle parti di formulare le conclu- 9 1 . e 0 i r 1 , e S 0 6 1 € sioni non importa rimessione della causa al giudice di primo grado a norma degli articoli 353 e 354 c.p.c., ma si converte solo in un motivo di gravame con la conseguente possibilità per le parti medesime di svolgere ugualmente nella sede superiore le loro difese ( in tali sensi, tra le tante, sentenza di que- 3133 sta Corte 23/10/1992 n. 11574). Del pari bisogna segnalare che, come posto in evidenza dalla BA, la NA non ha riproposto l'eccezione di inammissibilità dell'appello A2 sollevata nel giudizio di secondo grado e che il tribunale ha implicitamente, ma chiaramente, rigettato avendo accolto il motivo di gravame concernente 109T 129.11 la decisione del giudice di pace di rimettere la causa al pretore di Milazzo. 456T 30,99 Tale punto della decisione del tribunale di Barcellona P.G. non ha formato тот. 160, 10 oggetto di specifica censura per cui deve ritenersi coperto da giudicato. La causa va rinviata ad un giudice pariordinato che si designa nel tribu- nale di Messina il quale provvederà anche in ordine alla disciplina delle spe- se del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il terzo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ri- corso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi dei detti ricorsi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Messina. Roma 26 marzo 2002 Il presidente Il consigliere estensore Boklassie Vir DEPOSITATO CA LL IL CANCELLIERE C1( 7 GIU 2002 dies 17/4/02) IL CANCELLIERE C1 Roma Dott.ss Donatella D'Anna r