Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 1
Al detenuto in espiazione di pena va restituito, per lo meno in copia, il passaporto ritiratogli in pendenza di giudizio. Se in questa fase, invero, il provvedimento può trovare giustificazione nel pericolo di fuga e, in particolare, in funzione del divieto di espatrio, viceversa, esauritosi il giudizio di cognizione con condanna a pena detentiva non condizionalmente sospesa, viene a cessare la misura cautelare personale e, in particolare, il divieto di espatrio resta assorbito nella carcerazione, la quale elimina, di per sè, il pericolo di fuga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/1999, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Bruno Frangini Presidente del 19.2.99
1. Dott. Ennio Malzone Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Federico " N.541
3. " Antonio Merone " REGISTRO GENERALE
4. " Luisa Bianchi " N.17083/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AB HI Timura, n. Offenbach (Germania) il 24.3.08;
avverso ordinanza Corte Appello Venezia 24.3.98;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Malzone;
Letta la nota del P.G. presso questa Corte, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Osserva
La Corte d'Appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe ha rigettato la domanda di restituzione del passaporto inoltrata dal detenuto AB ET T. osservando che costui, trovandosi in espiazione di pena con scadenza 8.5.2008, non poteva essere in possesso del passaporto da utilizzarsi solo a pena espiata. Ricorre l'interessato per erronea applicazione dell'art. 258 c.p.p. Il provvedimento impugnato potrebbe trovare giustificazione nel disposto dell'art.3 lett.D) legge potrebbe ritenere, stante il divieto di ottenere il passaporto per coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale, che coloro che siano in espiazione di pena, dopo essere stati privati del passaporto, non hanno diritto, di riaverlo in restituzione se non quando siano rimessi in libertà.
Ma, a seguito della di carattere costituzionale della Corte Costituzionale n. 109 del 31.3.94, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 281, 2^ comma bis, cpp., non può farsi a meno di considerare che se in pendenza di giudizio il ritiro del passaporto può trovare giustificazione nel pericolo di fuga e, in particolare può essere disposto in funzione del divieto di espatrio, viceversa, esauritosi il giudizio di cognizione con la condanna a pena detentiva non condizionalmente sospesa, viene a cessare misura cautelare personale e, in particolare, il divieto di espatrio resta assorbito nella carcerazione, la quale elimina, di per sè, il pericolo di fuga.
Non c'è allora ragione per negare al prevenuto la restituzione, per lo meno in copia, del passaporto, secondo il disposto degli artt.258- 263/6 cpp., non potendosi disconoscere la persistenza in capo allo stesso di un interesse ad avere presso di sè tale documento anche durante lo stato di detenzione.
P.Q.M.
annulla l'impugnata ordinanza con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia perché provveda ai sensi dell'art.258 cpp. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999