Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/1999, n. 541
CASS
Sentenza 19 febbraio 1999

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Al detenuto in espiazione di pena va restituito, per lo meno in copia, il passaporto ritiratogli in pendenza di giudizio. Se in questa fase, invero, il provvedimento può trovare giustificazione nel pericolo di fuga e, in particolare, in funzione del divieto di espatrio, viceversa, esauritosi il giudizio di cognizione con condanna a pena detentiva non condizionalmente sospesa, viene a cessare la misura cautelare personale e, in particolare, il divieto di espatrio resta assorbito nella carcerazione, la quale elimina, di per sè, il pericolo di fuga.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/1999, n. 541
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 541
    Data del deposito : 19 febbraio 1999

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