CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2023, n. 17843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17843 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PE EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 9 marzo 2022, la prima sezione penale della Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso con il quale OP IN aveva impugnato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che - in parziale riforma della sentenza di primo grado - l'aveva condannato per i reati di partecipazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 17843 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 16/01/2023 ad associazione per delinquere di stampo mafioso, di esercizio abusivo di attività finanziaria e di usura. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di cassazione, ha proposto personalmente ricorso OP IN, ai sensi dell'art. 625-bis cod. pen., deducendo l'omessa pronuncia su uno dei motivi del ricorso. Rappresenta che, con il precedente ricorso, aveva specificamente dedotto il vizio di motivazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro, nella parte relativa all'applicazione della recidiva. Aveva, in particolare, evidenziato che la Corte territoriale si era limitata a far riferimento alla recidiva solo in sede di quantificazione della pena, omettendo di esporre le argomentazioni che l'avevano indotta ad applicarla. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che: la Prima sezione di questa Corte avrebbe completamente omesso di pronunciarsi su tale motivo;
tale omessa pronuncia darebbe sicuramente luogo ad un errore di fatto, rilevante ex art. 625- bis cod. proc. pen.; sarebbe palese la decisività della doglianza, atteso che l'accoglimento del motivo sulla recidiva avrebbe condotto all'annullamento della sentenza della Corte di appello sul punto. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in considerazione del difetto di legittimazione del OP alla proposizione del ricorso. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come riformato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), invero, prevede che, al fine della valida instaurazione del giudizio di legittimità, «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione, munito di specifico mandato difensivo. Siffatta disposizione trova applicazione anche in riferimento al ricorso straordinaria ex art. 625-bis cod. proc. pen. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il ricorso per cassazione «avverso qualsiasi tipo di provvedimento» non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010). Le Sezioni Unite hanno specificamente affrontato anche la questione della legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. e hanno escluso che esso possa essere proposto personalmente dalla parte, sottolineando che «non vi sono plausibili ragioni, sia di ordine strutturale che funzionale, per ritenere che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis cod. proc. pen.) debba essere escluso dall'ambito di applicazione del 2 nuovo requisito soggettivo di legittimazione imposto, in via generale, dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso in cassazione>>. Le ragioni che hanno determinato il legislatore ad accrescere le garanzie di un razionale ed equilibrato esercizio della funzione di nomofilachia riservata alla Corte di cassazione mediante la selezione delle capacità tecniche dei soggetti legittimati alla proposizione dell'atto di ricorso devono ritenersi, quindi, sussistenti anche con riferimento all'istituto del ricorso straordinario. 4. Sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 16 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 9 marzo 2022, la prima sezione penale della Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso con il quale OP IN aveva impugnato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che - in parziale riforma della sentenza di primo grado - l'aveva condannato per i reati di partecipazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 17843 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 16/01/2023 ad associazione per delinquere di stampo mafioso, di esercizio abusivo di attività finanziaria e di usura. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di cassazione, ha proposto personalmente ricorso OP IN, ai sensi dell'art. 625-bis cod. pen., deducendo l'omessa pronuncia su uno dei motivi del ricorso. Rappresenta che, con il precedente ricorso, aveva specificamente dedotto il vizio di motivazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro, nella parte relativa all'applicazione della recidiva. Aveva, in particolare, evidenziato che la Corte territoriale si era limitata a far riferimento alla recidiva solo in sede di quantificazione della pena, omettendo di esporre le argomentazioni che l'avevano indotta ad applicarla. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che: la Prima sezione di questa Corte avrebbe completamente omesso di pronunciarsi su tale motivo;
tale omessa pronuncia darebbe sicuramente luogo ad un errore di fatto, rilevante ex art. 625- bis cod. proc. pen.; sarebbe palese la decisività della doglianza, atteso che l'accoglimento del motivo sulla recidiva avrebbe condotto all'annullamento della sentenza della Corte di appello sul punto. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in considerazione del difetto di legittimazione del OP alla proposizione del ricorso. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come riformato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), invero, prevede che, al fine della valida instaurazione del giudizio di legittimità, «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione, munito di specifico mandato difensivo. Siffatta disposizione trova applicazione anche in riferimento al ricorso straordinaria ex art. 625-bis cod. proc. pen. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il ricorso per cassazione «avverso qualsiasi tipo di provvedimento» non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010). Le Sezioni Unite hanno specificamente affrontato anche la questione della legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. e hanno escluso che esso possa essere proposto personalmente dalla parte, sottolineando che «non vi sono plausibili ragioni, sia di ordine strutturale che funzionale, per ritenere che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis cod. proc. pen.) debba essere escluso dall'ambito di applicazione del 2 nuovo requisito soggettivo di legittimazione imposto, in via generale, dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso in cassazione>>. Le ragioni che hanno determinato il legislatore ad accrescere le garanzie di un razionale ed equilibrato esercizio della funzione di nomofilachia riservata alla Corte di cassazione mediante la selezione delle capacità tecniche dei soggetti legittimati alla proposizione dell'atto di ricorso devono ritenersi, quindi, sussistenti anche con riferimento all'istituto del ricorso straordinario. 4. Sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 16 gennaio 2023.