Sentenza 16 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2001, n. 6748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6748 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
674 8 /0 1 S D L 4 7 O 3 B . E N ) E , E 1 N 9 C O 9 I A 1 Z - P A 1 I r.g. n. 15440. R 1 ud. pubbl. 08.02.2001 - T D 1 S I 2 E G . E C L Izio di equità ( art. 113 cpv. c.p.c. ) I R 9 D 3 A U D I E E G 6 T 4 N E . E T N S REPUBBLICA ITALIANA . T E T R S A I ( Col. 15169Сгом. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : dott. Francesco SABATINI rel. Presidente;
dott. Francesco TRIFONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ' UFFICIO COPIE dott. Mario FINOCCHIARO #1 ' Richiesta copia studio dott. Donato CALABRESE IL SOLE 24 ORE " dal Sig. 300. " per diritti L. dott. Antonio SEGRETO . 20011 BILANCELLIERE il ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ALPI ASSICURAZIONI s.p.a. in l.c.a. in ' persona del commissario liquidatore avv. Wladimiro elett. dom. in Roma Catarisano via Monti ' n. 12 , Parioli presso l'avv. Gregorio OT che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso ricorrente 1 268
contro
IA CO NO RO e ' GENERALI ASSICURAZIONI s.p.a. , in nome e per conto della NS , gestione autonoma f.g.v.s. intimati avverso la sentenza n. 494 in data 8-9 marzo 1998 del •Giudice di Pace di IC ( r.g. n. 1768/96 ) Udita nella pubblica udienza dell'8 febbraio 2001 la relazione del dott. Francesco Sabatini . E' comparsa per la ricorrente l'avv. AN OT . per delega che ha chiesto ' l'accoglimento del ricorso • Sentito il P.M. in persona del sost. procuratore generale dott. Giovanni Giacalone che ' ha chiesto l'accoglimento del ricorso . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 10 giugno 1996 CO ' premesso di aver subito danni a seguito IP di incidente stradale verificatosi il 20 ottobre 1993 per colpa di RO IN 'convenne costui la società Alpi Assicurazioni in 1.c.a. e la 'società Generali Assicurazioni quest'ultima in nome. e per conto della NS . le gestione autonoma del fondo di garanzia vittime 2 ' dinanzi al Giudice di Pace di della strada IC , e ne chiese la condanna in solido al risarcimento del danno • la società Alpi negato di aver Avendo assicurato l'autovettura del IN rimasta ' coinvolta nel sinistro , per i danni a terzi dalla circolazione stradale l'adito giudice dispose l' ' della polizza acquisizione ' e quindi con la 'sentenza ora gravata ' ha condannato tutti i convenuti in solido al risarcimento del danno ' ' liquidato in lire 600.000 oltre interessi e spese , osservando che la suddetta eccezione era infondata giacché trattavasi di polizza di assicurazione " Famiglia RE controro gli infortuni della vita "I domestica degli sport e del tempo libero della ' ' nomecircolazione ed altro emessa al dell'assicurato IN RO " ed indicante " anche gli infortuni che i componenti la famiglia del contraente ed il contraente stesso possono subire nello svolgimento di attività extra professionali nonché gli infortuni quali conducenti o trasportati di automezzi , autoveicoli natanti ' e mezzi pubblici ( assicurazione della circolazione Се ) come da artt. 11 e 12 delle condizioni generali di assicurazione " 3 Per la cassazione, di tale decisione la sola società Alpi Assicurazioni ha proposto ricorso •affidato ad unico complesso motivo Gli intimati nno hanno svolto attività difensiva MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo del ricorso la deduce , con riferimento all'art. 360ricorrente nn. 3 e 5 c.p.c. 'la violazione dei principi e ' delle norme che disciplinano l'assicurazione infortuni l'assicurazione danni rami diversi dalla responsabilità civile auto ' l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei ' nonché la violazione della legge 24 natanti dicembre 1969 n. 990 e vizi di motivazione su punto decisivo afferma in contrasto con la ' sentenza impugnata che la polizza acquisita agli atti non aveva ad oggetto la responsabilità civile dell'autovettura del IN trattandosi invece di polizza infortuni e denuncia il ' carattere abnorme della stessa sentenza Il motivo è fondato nei sensi di seguito precisati . Con sentenza del 15 ottobre 1999 n. 716 S.U. le ' componendo il le sezioni unite di questa C.S. nelle sezioni semplici contrasto determinatosi novellato art. 113 cpv. sulla interpretazione del hanno affermato che nella decisione di c.p.c. ' controversia di valore non superiore a lire due -milioni quale la presente - il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie , ma deve giudicare facendo immediata applicazione dell'equità c.d. formativa ( o sostitutiva ) non ' correttiva O integrativa ) fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico , con osservanza ai sensi dell'art. 311 c.p.c. , delle norme processuali nonché di quelle in cui la di regola del giudizio è contenuta in una norma procedura che rinvia;
ad una norma sostanziale ' senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della dei principi generalimateria e ma osservando le norme dell'ordinamento costituzionali nonché quelle comunitarie quando ' • Ilsiano di rango superiore a quello ordinario ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una equitativa o una norma di legge perchénorma limitato ad le rispondente ad equità , O sia sia 5 applicare una norma di legge - , ed è ammissibile per violazione di norme processuali nel senso ' esposto ( art. 360 comma primo n. 1 2 e 4 c.p.c. ' laddove la censura di violazione di legge ) ' attinente alla decisione di merito è consentita " per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie di rango superiore alla norma ordinaria mentre la pronuncia secondo equità non esclude ' la configurabilità di censure ai sensi poi dell'art. 360 n. 4 cip.c. nei casi di inesistenza della motivazione ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che attenendo ad un punto, decisivo della controversia , o di si risolva in un'ipotesi di mera apparenza radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione . Tanto premesso , deve osservarsi che nella specie l'attuale ricorrente convenuta nel giudizio di ' merito quale assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo condotto dal danneggiante IN eccepì il proprio difetto di legittimazione affermando che le tale veicolo era sprovvisto di detta copertura assicurativa .
6 - taleIn realtà - Osserva la Corte contestazione atteneva non già alla legittimazione ( la quale ' per costante giurisprudenza ' va valutata esclusivamente in base alla prospettazione della domanda : tra le altre in tal senso Cass. con la n. 13467/99 ) ma al merito della causa ' conseguenza che la relativa decisione sfugge ad ogni sindacato in sede di legittimità se adeguatamente motivati Il che non può dirsi avvenuto nella specie giacché la sentenza impugnata , dopo aver riportato il contenuto della polizza ed osservato che essa si riferiva ad infortuni del IN e familiari anche quali conducenti o trasportati di autoveicoli ha accolto la domanda nei confronti dell'attuale ricorrente sulla premessa implicita che detta polizza si riferisse anche alla responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo di proprietà del predetto che secondo quanto dedotto ' dall'attore ed accertato in sentenza produsse i . ' danni in questione : veicolo cui la polizza così ' come riportata in sentenza non si riferisce affatto Essendo gli infortuni e la responsabilità civile da circolazione autoveicoli concetti ben diversi . ما 7 la sentenza presenta dunque un evidente salto logico tra la premessa donde muove e le conclusioni salto logico che rende la decisione cui perviene , da motivazione sul punto stessa sorretta ' meramente apparente : vizio rilevante anche nel giudizio di legittimità avverso sentenza secondo equità del giudice di pace e che pertanto impone la cassazione di essa con rinvio ad altro giudice - che si designa nel giudice di pace di Napoli - che ( fermi restando l'accertata responsabilità del ' l'ammontare dei danni riportati dal IN IP e le spese di lite a questi liquidate nei confronti di esso IN : punti della decisione sui quali, in difetto di censure si è formato il ' giudicato riesạminerà la questione del contenuto della polizza in questione ed in se essa comprenda o meno anche la concreto responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione del veicolo investitore • Lo stesso ' all'esito ' provvederà anche al giudice regolamento delle spese del giudizio di cassazione ¿La Corte le nei rapporti tra la società Alpi ed il IP .
p.q.m.
008 accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata ' le spese del giudizio di e rinvia anche per cassazione al Giudice di Pace di Napoli ' Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' 2001 . della Corte 1'8 febbraio ' Il Presidente est. Fr on - butik. $ Depositata in Cancelleria 16 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Concetta Amendola Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola O L L O 4 B 7 3 E ) . E E N N C , 1 O A I 9 P Z 9 A 1 I - R 1 D T 1 S - I 1 G 2 E I R . D A U 0 D T 3 ( E E T E N 6 E N 4 . S . T E T S T I R ( A a