Sentenza 10 luglio 2002
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- 1. Telefonate dall'ufficio: si rischia il licenziamentoCristina Matricardi · https://www.studiocataldi.it/ · 15 luglio 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10062 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLBLIGANIT IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21609/99 Dott. Salvatore SENESE Presidente Cron..27331 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Ud.
7.3.2002 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IC AO, elettivamente domiciliata in Roma alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n.19 presso l'avv. Fabio Francesco Franco che, unitamente agli avv. Giuseppe ed Antonello Bruno, la rappresentano e difendono giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
AVIS AUTONOLEGGIO s.p.a. in persona del legale rappresentante sig. Mariano Velloni, elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza della Balduina n.59 presso gli avv. Carlo Falzetti e Simonetta Belletti, che la ' 1011 rappresentano e difendono giusta procura a margine;
- controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 10200 del 18.6.1999 26N°3225/98 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo e per il rigetto nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 18.6.1999 il Tribunale di Genova, decidendo sull'appello proposto dall'AVIS AUTONOLEGGIO s.p.a. nei confronti di CH AO, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva parzialmente l'appello, ritenendo legittimo il licenziamento della lavoratrice per giustificato motivo soggettivo e non per giusta causa. Confermava per il resto la sentenza impugnata che aveva accertata l'affissione del codice disciplinare in due dei tre locali frequentati per lavoro dalla CH ed escluso la tardività della contestazione disciplinare, in quanto la necessità di una scrupolosa istruttoria spiega il lasso di tempo, tra il gennaio e il maggio del 1996, tra accertamento e contestazione. In ordine all'adeguatezza della sanzione espulsiva rilevava che l'uso indebito dei telefoni aziendali integrava una delle fattispecie previste dal codice disciplinare e sanzionate con il licenziamento, che il fatto era ammesso dalla lavoratrice ed accertato in misura smodata, costante e reiterata, incomparabilmente superiore a quella di altri colleghi di lavoro, dopo che l'azienda nel 1995 aveva ammonito i dipendenti ad un corretto uso del telefono. Rilevava che lavorando in un aeroporto, ove si trovavano numerosi apparecchi -2- telefonici pubblici che la CH avrebbe potuto usare nelle frequenti pause nello svolgimento del lavoro, il suo comportamento manifestava un tale disinteresse verso le esigenze organizzative dell'azienda che rendeva inefficace qualunque sanzione conservativa per dissuadere la lavoratrice dalla reiterazione della condotta contestata, che costituiva un notevole inadempimento dei doveri del lavoratore e che legittimava un licenziamento per giustificato motivo soggettivo e non, come intimato, per giusta causa. Condannava, pertanto, la lavoratrice a restituire quanto ricevuto per il licenziamento, detratto il preavviso, compensava per intero le spese del giudizio. Propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi la CH, resiste con controricorso la AVIS. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, primo comma, della legge n.300 del 1970, 2119 e 2697 c.c., 116 c.p.c., la ricorrente, premesso che la pubblicità del codice disciplinare deve avvenire per affissione ed in locali accessibili ai dipendenti, che l'onere della prova incombe al datore di lavoro, contesta la logicità della motivazione della sentenza impugnata ove ha ritenuto soddisfatte l'esigenze di facile conoscenza quando il codice non era affisso nel box ove la CH trascorreva la maggior parte del tempo, ma in altri due locali, meno frequentati da lei, sul coperchio di una fotocopiatrice ed in una bacheca, posta in un locale che la lavoratrice non aveva motivo di frequentare. -3- Il motivo è infondato. L'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, in ordine alla idoneità dell'affissione del codice disciplinare in una bacheca, nella quale erano indicati gli orari di lavoro e che, quindi, era destinata alle comunicazioni dell'azienda ai lavoratori, oltre che sul coperchio di una fotocopiatrice ed in locali che, se non erano il luogo ove prevalentemente lavorava, comunque la CH frequentava, appare immune da vizi logici ed incensurabile in questa sede. Con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 2° comma della legge n.300 del 1970 e 1375, 2119 e 2967 c.c., 116 c.p.c., la CH censura la logicità della motivazione in ordine alla tempestività della contestazione dell'illecito disciplinare avvenuta il 30.5.1996 rispetto all'accertamento della mancanza disciplinare, avvenuto nel luglio del 1995 attraverso l'acquisizione dei tabulati della Telecom, rilevando come i destinatari delle telefonate fossero facilmente individuabili consultando il numero dodici, come risulta dalla deposizione del teste OS. L'infondatezza della censura risulta dalla deposizione del teste riportata nel ricorso. Ha riferito il OS che nel 1995 l'azienda, attraverso l'acquisizione dei tabulati, ebbe la percezione di un fenomeno generalizzato di abuso nell'uso dei telefoni aziendali ed invitò i dipendenti ad un corretto uso di essi. Il teste, incaricato dell'indagine, ha affermato che iniziò nel gennaio del 1996 l'esame dei vecchi tabulati, ma attese quelli del primo bimestre 1996 per segnalare le mancanze disciplinari alla direzione. Il Tribunale ha fondato il giudizio di gravità della -4- mancanza disciplinare, non solo sui comportamenti documentati dai tabulati del 1995, ma anche e soprattutto su quelli più recenti che provavano la reiterazione della condotta in contrasto con specifici ammonimenti dell'azienda. Si deve concludere che non sussiste la denunziata illogicità dell'accertamento che tra conoscenza del fatto e contestazione passarono pochi mesi e che questo termine era necessario per un approfondita valutazione della mancanza. Con il terzo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.7 della n.300 del 1970, 3 della legge n.604 del 1966, 2106, 2119, 2697 c.c. e 116 c.p.c. ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente rileva che le sanzioni espulsive costituiscono una soluzione estrema alla quale si può ricorrere solo quando il comportamento addebitato costituisca una negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario. Esso può conseguire solo ad illeciti di effettiva gravità e non a fatti, pur se penalmente rilevanti, dai quali consegua un lieve danno patrimoniale per il datore di lavoro e sono destinati a non essere reiterati se colpiti con sanzione conservativa. Evidenziava che dalla prova testimoniale erano risultato che condotte analoghe a quelle della CH non erano state sanzionate e che la condotta era stata determinata dall'accavallarsi di una crisi coniugale e da una grave malattia del padre, sicché non era fondato il giudizio di reiterazione della condotta. Le censure sono inammissibili in quanto non evidenziano vizi logici o giuridici della motivazione della sentenza in ordine alla gravità del comportamento tenuto -5- dalla CH, ma sollecitano una diversa valutazione della gravità del fatto e della sua incidenza sul rapporto fiduciario che non è consentita in sede di legittimità. Va inoltre rilevato che la non rilevante gravità del danno patrimoniale ed il pronto risarcimento di esso non sono elementi che inficiano il giudizio di gravità del fatto, cfr. tra le tante Cass. n. 14567/1999, n.8568 e n.2404 del 2000, 9576 del 2001, in quanto quel che è stato rilevante nel giudizio del Tribunale è che la continua reiterazione di una condotta vietata, non solo dal codice disciplinare, ma anche da specifici recenti richiami dell'azienda all'osservanza del divieto, faceva venir meno la fiducia del datore di lavoro nella collaborazione della CH. L'illecito è stato ritenuto tale da determinare dubbi sulla futura osservanza dei doveri di collaborazione incombenti alla lavoratrice, cfr. Cass. n.6100 del 1998. Con il quarto motivo denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art.2126 c.c. e 336 c.p.c. ed il vizio di omessa o insufficiente motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) la CH lamenta di essere stata condannata a restituire le retribuzioni ricevute per effetto della reintegrazione statuita dal primo giudice. Cita un precedente di questa Corte, n.11731 del 1997, che si riferisce al caso in cui in luogo della reintegrazione il licenziato aveva optato per la indennità di 15 mensilità di cui all'ultimo comma dell'art.18 della legge n.300 del 1970, come modificato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990.. La censura è infondata. La sentenza impugnata ha condannato la CH a restituire quanto ricevuto dalla AVIS per effetto della sentenza di primo grado, -6- detratta l'indennità di mancato preavviso. La CH non è stata reintegrata avendo optato in sostituzione della reintegrazione per le 15 mensilità. Non è stata quindi condannata alla restituzione di retribuzioni maturate, essendo cessato il rapporto con il pagamento dell'indennità, ma alla restituzione di questa. L'isolato precedente citato in ricorso, che si riferisce ad un caso analogo di opzione per l'indennità di cui all'ultimo comma dell'art. 18 legge n.300 del 1970, non può essere condiviso perché ingiustificatamente parifica la situazione di chi per effetto della reintegrazione ha lavorato o, comunque ha messo a disposizione le sue energie lavorative, ed ha quindi diritto alla retribuzione, a chi abbia solo incassato l'indennità sostitutiva. Ha ritenuto, infatti, la Corte che: "A seguito della sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro, il lavoratore licenziato ha facoltà di pretendere ai sensi dell'art. 18, quinto comma legge n.300 del 1970 (nuovo testo), anziché la reintegrazione, una indennità sostitutiva;
tale prestazione patrimoniale, peraltro, trovando la sua unica giustificazione nell'ordine di reintegrazione, deve essere restituita al datore di lavoro in caso di riforma della sentenza di reintegra, ai sensi dell'art. 336 secondo comma c.p.c.", Cass. n.8263 del 2000, nello stesso senso n.5485 del 2000. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 7 marzo 2002 Presidente Il Consigliere est. Fema lef Jahatu y D I Meria ZU LUG 2002 CANCELLIERE