Sentenza 7 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
E A N L L O I E F Z D " A 7 R 9 1 T . 3 S T I . R G N REPUBBLICA ITALIANA A E ' 7 L R 6 L INNOM DEL PO DLC0 1 64 8 /02 9 E A 1 - D D 5 - I E 3 S T N A CONTE CASSALI NE E N E E Oggetto G S S G I E E " A L SEZIONE PRIMA CIVILE SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 5131/99 DE MUSIS Dott. Rosario - Presidente Dott. Ugo Consigliere VITRONE Cron. 4228 Dott. Mario ADAMO Consigliere - Rep. FELICETTI Rel. Consigliere Dott. Francesco Ud. 19/10/2001 ConsigliereDott. Maria Rosaria CULTRERA ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA DI FERRARA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
ET SI;
intimato avverso la sentenza n. 43/98 del RE di FERRARA, 2001 depositata il 14/01/98; 2172 udita la relazione della causa svolta nella pubblica r 1 udier.za del 19/10/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 ET MA, con ricorso depositato il giorno 23 novembre 1996 dinanzi alla Pretura di Ferra- ra, agendo di persona e dichiarando la propria residen- za in Reno Centese, in via Chiesa n. 158, proponeva avversO un provvedimento di sospensione opposizione della patente emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Ferrara. Il RE, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'opposizione. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso a questa Corte il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Ferrara, con atto notificato all'opponente il giorno 1 marzo 1999 presso la cancelleria del Tribunale di Ferrara, formulando un unico motivo di gravame. Motivi della decisione 1 Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la vio- lazione degli artt. 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale;
gli artt. 218, 219 e 221, comma 3, 222, 224, comma 3, del codice della strada, nonchè de- 2 gli artt. 120, 124, 126 e 590 cod.pen. e la omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si deduce al riguardo che il RE ha erronea- mente aderito alla tesi dell'opponente secondo la qua- le, in caso di incidente stradale dal quale siano deri- vati a terzi lesioni perseguibili a querela, in mancan- za di questa, non si può procedere alla sospensione della patente di guida, in conseguenza della natura ac- cessoria della sanzione amministrativa della sospensio- ne della patente rispetto al reato di lesioni persona- li. Secondo l'Amministrazione ricorrente tale tesi è errata, in quanto nel sistema del nuovo codice della strada, in relazione ai casi di sospensione della pa- tente previsti dall'art. 222 (violazioni delle norme sulla circolazione dalle quali derivino danni alle per- sone), l'art. 223 prevede che la sospensione sia adot- tata dal Prefetto con riferimento al verificarsi delle "ipotesi di reato" in questione, a prescindere dalla procedibilità penale, e quindi dalla proposizione, ove richiesta, della querela. Questa, secondo l'Amministrazione, condiziona la persecuzione del fat- to-reato in sede penale, ma non influisce sulla irroga- bilità della sanzione amministrativa accessoria della 3 sospensione della patente, che ha una propria autono- mia, anche se normalmente è irrogata dal giudice penale in base alla vis actractiva che il processo penale esercita nei riguardi del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative connesse con un reato. Tale vis actractiva, che di regola attribuisce al giudice penale la cognizione delle violazioni ammini- strative connesse a reato, secondo 1'Amministrazione viene meno, in generale, ai sensi dell'art. 221, comma 2, C.S., ove il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato o per il difetto di una condizione r di punibilità, con la conseguenza che l'Autorità ammi- nistrativa conosce in via autonoma del fatto irrogando la sanzione amministrativa. Ciò sarebbe specificamente confermato, per quel che concerne la sospensione della patente, dall'art. 224, comma 3, secondo il quale, nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, il Prefetto procede all'accertamento della sussistenza ○ meno delle condi- zioni di legge per l'applicazione della sanzione ammi - nistrativa accessoria e procede ai sensi degli artt. 218 e 219 nelle parti compatibili. Per quanto la norma alluda testualmente soltanto all'ipotesi della estin- zione del reato e non anche a quella del difetto di una condizione di procedibilità, a ciò supplirebbe la di- 4 comma 2, che attri- sposizione generale dell'art. 221, la competenza san- buisce all'Autorità amministrativa zionatoria anche in tale caso. Ulteriore conferma dell'autonomia della sanzione amministrativa accessoria rispetto a quella penale si ricaverebbe dall'ultimo periodo dell'art. 224, comma 3, ove si afferma che la estinzione della pena successiva alla condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione accessoria. Il ricorso é inammissibile. 2 In proposito va osservato che il ricorso è stato notificato presso la cancelleria del Tribunale di Fer- rara, ancorchè non se ne dia esplicita motivazione, evidentemente ai sensi dell'art. 22, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, essendosi l'opponente difeso di persona e non avendo dichiarato la residenza 0 eletto domicilio nel Comune dove aveva sede l'ufficio giudiziario adito. L'art. 22 della legge n. 689 del 1981, nel disci- plinare l'opposizione alle ordinanze-ingiunzione irro- gative di sanzioni amministrative, dispone che l'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. In correlazione con il disposto dell'art. 23, comma 4 secondo il quale l'opponente può stare in giudizio di persona il quar- 5 to comma dell'art. 22 stabilisce che il ricorso deve contenere "quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezio- ne di domicilio nel Comune dove ha sede il giudice adi- to". Il successivo quinto comma statuisce che “se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza о la elezione di domicilio, le notifica- zioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria". Tale normativa costituisce sostanziale applica- zione, in tema di sanzioni amministrative, di quella stabilita dal testo originario del codice di procedura civile in relazione ai giudizi dinanzi al RE nei quali la parte si difendesse di persona. Al riguardo l'art. 314 c.p.c. stabiliva che la parte dovesse di- chiarare la propria residenza o eleggere il proprio do- micilio nel Comune in cui aveva sede la Pretura. In mancanza, l'art. 58 delle disp. di attuazione del c.p.c., disponeva che "durante il procedimento" le no- tificazioni potevano farsi presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge. Tale normativa è at- tualmente vigente, ai sensi degli artt. 319, comma 2, e 58 disp. att. c.p.c. per le cause dinanzi al giudice di pace. La giurisprudenza formatasi in relazione al pro- 6 cesso pretorile, oltre ad essersi consolidata nel senso che dette disposizioni operavano unicamente nei con- fronti della parte che stesse in giudizio di persona (Cass. SS.UU.20 maggio 1991, n. 5665 e 9 aprile 1990, n. 2945), ha costantemente dato ad esse una valenza re- strittiva anche con riferimento alla interpretazione del "procedimento" al quale si riferiva. In proposito si era infatti consolidata una giu- risprudenza secondo la quale la previsione relativa al- la possibilità di effettuare "durante il procedimento" le comunicazioni e le notificazioni degli atti presso 2 la cancelleria nei confronti della parte che, essendo stata autorizzata a stare in giudizio di persona, non avesse fatto dichiarazione di residenza elezione di domicilio a norma dell'art. 314 c.p.c., doveva ritener- si comprensiva degli atti intermedi del procedimento, ivi compresa la notificazione della sentenza che lo avesse definito, ma non anche riferibile alla impugna- zione di quest'ultima, che doveva essere effettuata personalmente alla parte, а norma degli artt. 137 e segg. e 330 e sgg. c.p.c., con la conseguenza che ove eseguita presso la cancelleria doveva ritenersi giuri- dicamente inesistente e insuscettibile di rinnovazione, atteso che la chiusura del pregresso grado del giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del desti- 7 natario con la cancelleria del giudice a quo e l'inettitudine di questa a configurarsi come luogo di consegna legittima dell'atto (Cass. 19 marzo 1992, n. 3421 18 luglio 1986, n. 4627). Tale interpretazione della normativa codicistica secondo quanto già affermato da questa Corte con giu- risprudenza costante (Cass. 22 giugno 2001, n. 8516; 5 giugno 2001, n. 7593; 3 maggio 2001, n. 6231) deve ritenersi valida anche con riferimento alla specifica disciplina dettata dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981 con riferimento alle opposizioni alle ordinanze- ingiunzione in tema di sanzioni amministrative. In proposito va considerato che a norma dell'art. detta legge l'opponente può stare in23, comma 4, di giudizio di persona nel giudizio di opposizione, senza necessità di apposita autorizzazione. Pertanto si ri- produce una situazione in tutto identica a quella in cui la parte stava in giudizio di persona dinanzi al RE a seguito dell'apposita autorizzazione prevista dalla disciplina codicistica, regolata quanto alle no- tifiche dall'art. 58 c.p.c. L'art. 22 della legge n. 689 del 1981, comma 4 come sopra si è detto ha disposto al riguardo che "il ricorso deve contenere, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di resi- 8 denza o la elezione di domicilio nel Comune dove ha se- de il RE (ora il giudice: art. 97 d.lgsl.30 dicem- bre 1999, n. 507) adito". I due commi successivi di- spongono che "se manca l'indicazione del procuratore, oppure la dichiarazione di residenza о la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono ese- guite mediante deposito in cancelleria", mentre "quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettua- te nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal c.p.c." L'articolo 22 disciplina l'opposizione all'ingiunzione e quindi la relativa normativa, quanto alle notificazioni, non può che riferirsi a quelle in- terne a tale procedimento. In tal senso è, inoltre, il chiaro tenore del sesto comma dell'articolo, che allo stesso modo dell'art. 58 delle disp. att. c.p.c. - fa riferimento alle notificazioni e comunicazioni "nel procedimento": statuizione che, come si è corso del detto, questa Corte ha interpretato come comprensiva degli atti interni al procedimento, ma non dell'impugnazione della sentenza che lo ha concluso, in aderenza con la sistematica generale delle notificazio- ni, quale è formulata dal codice di rito, nell'ambito della quale il luogo di notificazione delle impugnazio- 9 ni alla parte che non sia costituita a mezzo di procu- ratore, è specificamente disciplinato dall'art. 330 c.p.c., il quale prevede la notificazione dell'impugnazione nella residenza dichiarata ○ nel do- micilio eletto per il giudizio e, in mancanza, perso- nalmente alla parte, al fine di assicurare quella ef- fettività del diritto di difesa che l'art. 24 della Co- stituzione rende obbligo inderogabile del legislatore e dell'interprete. Ne deriva che, in conformità dei principi sopra enunciati, poichè nel caso di specie l'impugnazione è stata notificata presso la cancelleria del Tribunale (sostituito alle soppresse Preture), la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla va statuito sulle spese, non essendovi una A E controparte che possa averne diritto. L N L O I E D Z
P.Q.M.
A " 9 R 7 . T 1 T S 3 La Corte di cassazione I R . G A ' N E L R 7 L dichiara inammissibile il ricorso. 6 E A 9 D 1 D - I 5 - E S Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2001, nella ca- 3 T N E N E E S G S mera di consiglio della prima sezione civile. I G E A * E L Il Consigliere estensore Il Presidente Tromo uns E IL CANCELHERE E. Danlohi il CANCELLIERE