Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8516
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Sentenza 22 giugno 2001

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Nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, disciplinato dall'art. 22 legge 689/1981, vige il principio sancito nell'art. 58 disp. att. cod. proc. civ., dettato per il processo pretorile ed attualmente applicabile nel processo innanzi al giudice di pace, secondo cui fra gli atti, per i quali le notificazioni alla parte autorizzata a stare in giudizio personalmente, che non abbia fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'art. 314 cod. proc., possono essere validamente compiute in cancelleria, non sono annoverabili le impugnazioni. In tale ultimo caso, la notificazione deve essere fatta alla parte personalmente ai sensi dell'art. 137 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove eseguita presso la cancelleria, deve essere ritenuta inesistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8516
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8516
    Data del deposito : 22 giugno 2001

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