Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, disciplinato dall'art. 22 legge 689/1981, vige il principio sancito nell'art. 58 disp. att. cod. proc. civ., dettato per il processo pretorile ed attualmente applicabile nel processo innanzi al giudice di pace, secondo cui fra gli atti, per i quali le notificazioni alla parte autorizzata a stare in giudizio personalmente, che non abbia fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'art. 314 cod. proc., possono essere validamente compiute in cancelleria, non sono annoverabili le impugnazioni. In tale ultimo caso, la notificazione deve essere fatta alla parte personalmente ai sensi dell'art. 137 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove eseguita presso la cancelleria, deve essere ritenuta inesistente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8516 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'interno e Prefetto di Latina, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende per legge
- ricorrenti -
contro
SE LU;
- intimato -
avverso la sentenza del Pretore di Latina, n. 474 dell'11.11.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.03.01 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito il P.M., in persona del Sostit. Proc. Gen. Dott. R. Palmieri che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 1895 del 9.7.97 notificata il 24.7.97 il Prefetto di Latina disponeva a carico di SE LU la sospensione della patente relazione alla violazione dell'art. 142 comma 90 del CdS commessa il 10.12.96 e contestata il 18.3.97. Con ricorso 26.7.97 il SE, difeso da sè medesimo, si opponeva innanzi al Pretore di Latina deducendo che l'ordinanza 9.7.97 era stata adottata in violazione dell'art. 218 commi 1 e 2 CdS. Costituitosi il Prefetto opposto, il Pretore con sentenza 11.11.97 annullava l'ordinanza. Per la sua cassazione il Ministero dell'interno ed il Prefetto hanno proposto ricorso notificandolo con deposito presso la cancelleria del Giudice a quo in data 24.12.98. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso le Amministrazioni denunziano la violazione degli artt 142 e 218 CdS e vizio di motivazione, per avere il Pretore indebitamente applicato la norma sulla inefficacia del ritiro della patente là dove essa non era stata ritirata dall'agente accertatore ma, qualche mese dopo, direttamente sospesa con ordinanza del Prefetto. Osserva il Collegio che osta alla cognizione delle sintetizzate censure la inammissibilità del ricorso, per essere radicalmente inesistente la sua notificazione: l'atto di impugnazione è stato infatti "notificato", ad istanza della P.A., in data 24.12.1998 mediante deposito presso la Cancelleria della Pretura di Latina ivi ritenendosi domiciliato ex lege il destinatario (residente al di fuori del circondario della Pretura e non autore di alcuna elezione di domicilio nel Comune di Latina). L'art. 22 comma 5 L. 689/81 - che le ricorrenti hanno ritenuto di utilizzare per la notificazione dell'atto di impugnazione avverso la sentenza resa dal Pretore di Latina - dispone che il ricorso debba contenere, quando l'opponente non abbia indicato suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il Giudice adito. Il quinto comma statuisce, poi, che se manca l'indicazione del procuratore o la dichiarazione od elezione, "... le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria". Tale normativa costituisce sostanziale applicazione - in materia di opposizione a s.a. - di quella stabilita dal testo originario del codice in relazione ai giudizi innanzi al Pretore nei quali la parte si difendesse di persona. L'art. 314 c.p.c. stabiliva infatti che la parte dovesse dichiarare la propria residenza od eleggere il proprio domicilio nel Comune sede della Pretura: in mancanza del ché, l'art. 58 disp.att. c.p.c. disponeva (e dispone) che le notificazioni e comunicazioni durante il procedimento potessero farsi "presso la cancelleria " salvo contrarie disposizioni di legge. E tale disposizione di attuazione continua ad applicarsi se pur con riguardo alla previsione attualmente vigente di cui all'art. 319 comma 2 c.p.c. afferente le cause innanzi al Giudice di Pace.
Entrambe le previsioni (quella abrogata e quella vigente, raccordate all'art. 58 c. 2 d.att. c.p.c.) erano, poi, affatto coerenti con il disposto generale dell'art. 170 c.p.c. Orbene, la giurisprudenza formatasi in relazione al processo pretorile, oltre a consolidarsi nel senso dell'operare delle menzionate disposizioni nei soli confronti della parte che stesse in giudizio di persona (Cass. S.U. 5665/91 e 2945/90), ha poi assegnato alle disposizioni stesse una valenza procedimentale restrittiva e cioè comprensiva degli atti intermedi del procedimento - ivi compresa la notificazione della sentenza che lo avesse definito - ma non mai riferibile alla impugnazione di tale sentenza, che doveva essere indefettibilmente effettuata alla parte a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c. e come imposto dall'art. 330 comma 3^ c.p.c. (Cass. 4627/96 e 3421/92). E tale interpretazione della normativa codicistica deve ritenersi valida anche con alla specifica disciplina dettata dall'art. 22 delle L. 689/81, ivi riproducendosi, quanto a possibilità di difesa personale della parte, una situazione identica a quella già prevista nel processo di pretura e per la quale vigeva l'art. 58 disp.att. c.p.c. Ed è del resto significativo il chiaro tenore del comma 6 dell'art. 22 che fa riferimento alle notificazioni e comunicazioni "nel corso del procedimento", formula che questa Corte ha sempre interpretato come comprensiva degli atti interni del procedimento e non estensibile alla impugnazione della sentenza che lo abbia concluso. Per essa, infatti, vige il sistema generale del codice di rito nel cui ambito il luogo di notificazione dell'impugnazione alla parte che non si sia costituita a mezzo di procuratore è specificamente disciplinato dall'art. 330 c.p.c. a mente del quale la notificazione deve essere effettuata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio o, in difetto, personalmente a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c. dovendosi a tal parte assicurare l'effettività del diritto di difesa che l'art. 24 Cost. rende obbligo inderogabile per il legislatore e parametro primario di interpretazione per il Giudice. Ne deriva che la notificazione del ricorso per cassazione in tal modo effettuata deve ritenersi - come nella specie - affatto inesistente (con la conseguente inammissibilità del ricorso). Nulla per le spese in difetto di alcuna controparte delle ricorrenti.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001