Sentenza 3 maggio 2001
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, è inammissibile il ricorso proposto per la cassazione della sentenza pretorile che decide sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione, allorquando, anziché essere notificato personalmente alla parte che si è difesa nel giudizio di merito senza l'assistenza del difensore (ex art. 330 cod.proc.civ.), è notificato presso la cancelleria del giudice "a quo" (ex art. 22 della legge n. 689 del 1981).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/2001, n. 6231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6231 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI VILLONGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. ROMAGNOSI 1/B, presso l'avvocato GIOVANNI F. MELIADÒ, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADALBERTO NERI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ON HI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 53/99 della Pretura di BERGAMO, Sezione distaccata di GRUMELLO DEL MONTE, depositata il 24/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2000 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Meliadò, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23.1.1999 HI RO proponeva opposizione avverso il processo verbale di accertamento e contestazione n 1457/98N, notoificatogli il 9.1.1999 dalla Polizia municipale del Comune di Villongo, con cui gli veniva contestato che la sua autovettura Fiat Tipo tg. AW 425 TL in violazione dell'art. 142 comma 8 c.d.s. circolava alla velocità di Km 65 in via Quarenghi ove vigeva il limite di velocità di 50 kmh.
Precisava l'opponente che nel verbale notificatogli si dava atto che la velocità era stata determinata ai sensi dell'art. 345 2^ comma D.P.R. 16.9.1996 n 610 e che l'infrazione non era stata contestata all'atto del rilevamento in quanto i verbalizzanti erano "impossibilitati al fermo del veicolo in tempo utile ed in modo regolare".
Circostanza quest'ultima non condivisibile sia perché genericamente formulata sia perché in contrasto con le effettive condizioni del traffico e con la velocità certamente non eccessiva;
rilevava altresì l'opponente che non era presente l'agente verbalizzante al momento della rilevazione della violazione. Chiedeva quindi declaratoria di annullamento del verbale di accertamento dell'infrazione contestatagli.
Costituitosi in giudizio il Comune di Villongo resisteva alla domanda attrice assumendo che la mancata contestazione immediata dell'infrazione non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della relativa sanzione qualora, come nella specie, si sia proceduto alla notificazione del verbale nei termini di legge, come precisato dalla giurisprudenza prevalente.
Con sentenza in data 24.4.1999 il Pretore di Grumello del Monte - sezione distaccata della Pretura circondariale di Bergamo, accoglieva l'opposizione ed annullava il verbale di accertamento notificato al ricorrente.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, fondato su unico motivo il Comune di Villongo.
Non svolge attività difensiva HI RO.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 D.lgs.30.4.1992 n. 285 e 14 L. 23.11.1981 n. 689, in relazione all'art. 3 L.241/90. Rileva il ricorrente che l'impugnata decisione si pone in evidente e stridente contrasto con la giurisprudenza prevalente che ha nel tempo affermato che l'omessa contestazione personale dell'infrazione, anche se possibile, non comporta l'estinzione della sanzione ogni qual volta gli estremi dell'infrazione stessa siano stati comunque notificati nei termini di legge e ciò in ossequio ai principi contenuti nell'art. 14 u.c. L. 24.11.1981 n. 689. L'indicata disciplina non ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo c.d.s. in quanto l'art. 201 5^ comma del D.lgs. 30.4.1992 n. 285 stabilisce che l'obbligo di pagare la sanzione si estingue solo se la notifica degli estremi dell'infrazione non siano stati notificati nei termini di legge. Nella specie inoltre l'opponente non ha neppure contestato la violazione dei limiti di velocità attribuitagli.
Il ricorso è inammissibile e va quindi disatteso.
Invero va rilevato che il ricorso in esame risulta notificato alla controparte, presso la cancelleria del Tribunale di Bergamo - sezione distaccata di Grumello del Monte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 quinto comma della L. 24.11.1981 n. 689. Tale articolo dispone che il ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione deve contenere "quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito". Il comma quinto dell'articolo stesso statuisce altresì che "se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria". Tale normativa costituisce sostanziale ripetizione dell'art. 314 c.p.c. previgente che stabiliva che qualora la parte fosse stata autorizzata a difendersi personalmente avanti al pretore, dovesse fare la dichiarazione di residenza o dovesse eleggere domicilio nel comune ove aveva sede la pretura;
in difetto le notifiche "durante il procedimento" potevano essere effettuate presso la cancelleria del giudice adito, ai sensi dell'art. 58 delle disp. att. c.p.c. La giurisprudenza formatosi in relazione all'art. 314 c.p.c. ha costantemente ritenuto che il disposto di tale norma dovesse essere interpretato restrittivamente nel senso che potevano essere effettuate presso la cancelleria solo le notifiche di atti che si riferissero al procedimento pendente avanti al pretore fino alla notifica della sentenza che quel procedimento definiva. Le indicate notifiche al contrario non erano valide in riferimento agli atti di impugnazione per i quali le notifiche dovevano essere effettuate ai sensi degli artt. 137 e segg. c.c. e 330 e segg. c.c. posto che la chiusura del giudizio avanti al pretore comportava la rescissione di qualsiasi legame del destinatario dell'impugnazione con la cancelleria del giudice a quo, con conseguente inesistenza e non solo nullità delle notifiche effettuate presso la cancelleria di tale giudice. (Cass. civ. 19.3.1992 n. 3421; Cass. civ. 18.7.1996 n. 4627).
La riportata interpretazione dell'art. 314 c.p.c. deve ritenersi applicabile anche al disposto dell'art. 22 L. 689/81, con riferimento al gravame proposto avverso la sentenza che abbia definito il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, posto che l'art. 22 ripropone una situazione identica a quella prevista dall'art. 314 c.p.c. con l'unica differenza non rilevante ai fini in esame, che la parte può stare in giudizio personalmente senza l'autorizzazione del giudicante.
Pertanto essendo stato il ricorso notificato presso la cancelleria del giudice a quo ex art. 22 L. 698/81 anzicché alla parte personalmente ex art. 330 c.p.c. il ricorso stesso deve ritenersi inammissibile, in quanto sostanzialmente non notificato, per l'impossibilità di ravvisare un qualche collegamento fra la cancelleria del giudice a quo e la parte destinataria del gravame, una volta definito, con l'impugnata sentenza, il giudizio avanti a quel giudice pendente.
Nulla spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consigli della sezione prima civile, il 14 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2001