Sentenza 29 marzo 2016
Massime • 1
L'appaltatore di lavori, in base al principio del "neminem laedere", deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare danni alle persone, non soltanto nel periodo di esecuzione delle opere appaltate, ma anche nella fase successiva, permanendo l'obbligo di non lasciare senza custodia le situazioni di grave pericolo che gli siano note. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo, pronunciata a carico del titolare della ditta appaltatrice che, dopo aver eseguito alcuni lavori nel vano ascensore di uno stabile, ancora privo della cabina elevatrice, aveva omesso di predisporre cautele idonee ad impedirvi l'accesso, determinando la caduta ed il decesso di un minore).
Commentari • 2
- 1. Art. 589 - Omicidio colposohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 590 - Lesioni personali colposehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Profili intertemporali Questione posta alle Sezioni unite: se per i fatti di lesioni personali colpose gravi, commessi con violazione delle norme relative alla circolazione stradale in data antecedente all'entrata in vigore della L. 41/2016 che ha introdotto il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, ma per i quali l'azione penale sia esercitata successivamente, la competenza spetti al giudice di pace, in applicazione ratione temporis dell'articolo 4 DLGS 274/2000, o al tribunale, in ragione della qualificazione, ai soli effetti processuali, secondo la nuova norma, a cui si connette il mutamento delle regole sulla competenza. La conseguente …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2016, n. 24692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24692 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2016 |
Testo completo
24 69 2/ 1 6 92 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 29/3/2016 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA D. 604/2016n. dott. Luisa Bianchi - Presidente - - Consigliere - dott. Patrizia Piccialli - Consigliere - dott. Eugenia Serrao REGISTRO GENERALE n. 16308/2015 - Consigliere rel. - dott. Marco Dell'Utri - Consigliere - dott. Daniele Cenci ha pronunciato la seguente SENTENZA : sul ricorso proposto da: NI EP n. il 23/10/1951 avverso la sentenza n. 2451/2009 pronunciata dalla Corte d'appello di Ancona il 7/7/2014; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 29/3/2016 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri; udito il Procuratore Generale, in persona del dott. F. Loy, che ha conclu- so per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv.to F. Voltattorni del foro di Ascoli Piceno, che ha concluso per l'accoglimento del relativo ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 30/9/2008, il tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, tra le altre statuizioni, ha condannato EP NI alla pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, in relazione al reato di omicidio colposo commesso ai danni di IO PE, in San Benedetto del Tronto, il 3/10/2005. All'imputato era stata originariamente contestata la violazione delle norme di colpa specifica partitamente richiamate nel capo d'imputazione, per aver omesso, in qualità di titolare dell'impresa di costruzioni che aveva realizzato la tromba dell'ascensore all'interno dello stabile sito in via San Benedetto del Tronto, via Pasubio, di garantire la sicurezza del ridetto vano ascensore con mezzi idonei a impedirne l'accesso, essendosi limitato a predisporre (in assenza di una cabina elevatrice al suo interno) esclusivamente un bancale di appena 95 centimetri, facilmente scavalcabile, senza segnalare la presenza di zone di pericolo e omettendo di predisporre gli accorgimenti necessari e, in particolare, idonei parapetti e coperture per impedire la caduta delle persone nelle aperture esistenti sul suolo, nonché l'aspirazione dell'acqua piovana stagnante nel vano a causa delle piogge. E ciò, nonostante l'ulteriore intervento dell'impresa dell'imputato nel vano ascensore, alla fine dell'agosto del 2005, per il recupero di alcuni ferri. A causa di detta condotta colposa, in data 3/10/2005, il piccolo IO PE (di cinque anni e dell'altezza di 107 centimetri), al presumibile fine di recuperare un pallone che si trovava sul fondo del vano ascensore pieno d'acqua piovana per una profondità di 130 centimetri con presenza di detriti di polistirolo che rendevano non riconoscibile l'esistenza del pericolo, prospettando lo specchio d'acqua esistente come un apparente piano di cemento, precipitava all'interno del vano dopo aver scavalcato un tavolato di circa 95 centimetri posto a protezione dello stesso, così finendo per annegare e trovare la morte anche in ragione della temperatura assai bassa dell'acqua.
2. Su appello, tra gli altri, dell'odierno imputato, con sentenza resa in data 7/7/2014, la corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del NI in ragione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, confermando nel resto le statuizioni civili a suo carico.
3. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione il NI, sulla base di tre motivi di impugnazione. N :
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo la corte territoriale erroneamente proceduto alla ricostruzione del nesso di causalità tra la condotta omissiva contestata all'imputato e l'evento lesivo oggetto di esame, essendovi pervenuta sulla base di una travisata interpretazione degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio, con particolare riguardo agli elementi di prova riferiti al tema dell'irrilevanza causale dell'omessa collocazione di segnali di pericolo in prossimità del vano ascensore, avuto riguardo all'età della vittima (che in nessun caso avrebbe potuto percepire la valenza interdittiva di segnali convenzionali a lui verosimilmente sconosciuti), o al luogo in cui detti segnali avrebbero dovuto essere collocati, ossia in corrispondenza di un passaggio ove il piccolo IO non era in alcun modo transitato, unitamente alla madre che lo accompagnava e che lo aveva, viceversa, sconsideratamente lasciato solo durante la sua visita al locale supermercato. Quanto all'unico e originale profilo di colpa addebitato all'imputato in sede d'accusa (relativo all'omessa adozione delle dovute cautele in corrispondenza del vano ascensore), osserva il ricorrente come i giudici del merito abbiano totalmente trascurato di rilevare la decisiva circostanza costituita dagli interventi professionali succedutisi ad opera di altri soggetti, in corrispondenza del vano ascensore, in epoca posteriore alla definitiva riconsegna del cantiere da parte dell'imputato, allorché erano state adottate dal NI tutte le misure idonee a cautelare i pericoli indotti dall'apertura del vano ascensore, ivi compresa la definitiva pulitura del vano prima che venisse invaso dall'acqua piovana. Nella specie, secondo la prospettazione del ricorrente, l'evento lesivo oggetto di giudizio avrebbe dovuto essere integralmente ricondotto alla responsabilità della madre del piccolo IO, avendo la stessa colpevolmente trascurato di vigilare sul figlio per un tempo incredibilmente lungo, sì da determinare la definitiva risoluzione del nesso di causalità tra l'eventuale condotta colposa dell'imputato (peraltro inesistente) e il decesso del bambino.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere entrambi i giudici del merito omesso di approfondire adeguatamente la valenza causale della condotta omissiva della madre della vittima, senza trarne le dovute conclusioni in ordine alla esclusione di alcuna responsabilità in capo all'imputato, anche in relazione alle statuizioni civili adottate.
3.3. Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, l'imputato si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel disporre la concessione di una provvisionale in favore delle parti civili (non concessa in 3 primo grado), pur avendo la stesa corte dichiarato l'inammissibilità del relativo appello incidentale. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è infondato. Osserva il collegio come, attraverso i primi due motivi illustrati con l'odierna impugnazione, il NI abbia circoscritto il proprio discorso critico sulla sentenza impugnata a una discordante lettura delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, in difformità rispetto alla complessiva ricostruzione operata dai giudici di merito, limitandosi a dedurre i soli elementi astrattamente idonei a supportare la propria alternativa rappresentazione del fatto (peraltro, in modo solo parziale, selettivo e non decisivo), senza farsi carico della complessiva riconfigurazione dell'intera vicenda sottoposta a giudizio, sulla base di tutti gli elementi istruttori raccolti, che, viceversa, la corte d'appello (sulla scia del discorso giustificativo dettato dal primo giudice) ha ricostruito con adeguata coerenza logica e linearità argomentativa. In particolare, il ricorrente si è limitato a una mera rivalutazione in fatto degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, integrandone la rilettura con il richiamo di taluni passaggi testimoniali parziali, senza procedere a una completa riproposizione di tutte le testimonianze ritenute in ipotesi idonee a evidenziare l'obiettivo travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la corte d'appello. Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la modificazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., introdotta dalla legge n. 46/2006 consente la deduzione del vizio del travisamento della prova là dove si contesti l'introduzione, nella motivazione, di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della corte di cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità, sì che continua a esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (v., ex multis, Cass., Sez. 2, n. 23419/2007, Rv. 236893). Da ciò consegue che gli altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati dal testo vigente dell'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Cass., Sez. 4, n. 35683/2007, Rv. 237652). Sotto altro profilo, con riguardo alla valutazione e all'interpretazione delle risultanze testimoniali valorizzate dai giudici del merito, osserva il collegio come secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della correttezza e della logicità della motivazione della sentenza, non occorre che il giudice di merito dia conto, in essa, della valutazione di ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre a eventuali soluzioni diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma è indispensabile che egli indichi le fonti di prova di cui ha tenuto conto ai fini del suo convincimento, e quindi della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato (cfr. Cass., Sez. 1, n. 1685/1998, Rv. 210560; Cass., Sez. 6, n. 11984/1997, Rv. 209490), sempre che non emergano (evenienza da escludersi nel caso di specie) elementi obiettivi idonei a giustificare il ricorso di un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato. Tale principio, in particolare, appare coerente con il circoscritto orizzonte riservato all'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato - argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Conviene sul punto insistere nel rilevare l'estraneità, alle prerogative del giudice di legittimità, del potere di procedere a una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (v. Cass., Sez. Un., n. 6402/1997, Rv. 207944, ed altre di conferma). Nel caso di specie, la corte territoriale ha correttamente evidenziato come il ritorno dell'impresa dell'imputato (mediante un proprio dipendente) sul vano ascensore de quo, attorno alla fine dell'agosto del 2005, con la conseguente modificazione dei luoghi intervenuta dopo la consegna definitiva dei lavori, avesse determinato una sostanziale estensione della posizione di garanzia dell'imputato anche in relazione a quel successivo intervento, avendo il dipendente dell'impresa di quest'ultimo nuovamente riconsegnato il cantiere alla committenza in una condizione di obiettivo pericolo, segnatamente per aver 5 trascurato di cautelare adeguatamente l'accesso al vano ascensore reso ancora possibile dalle caratteristiche della precaria e insufficiente chiusura apposta. Varrà sul punto richiamare il principio già in precedenti occasioni affermato nella giurisprudenza di questa corte di legittimità, ai sensi del quale l'appaltatore di lavori edili, in base al principio del neminem laedere, deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare danni alle persone, non soltanto nel periodo di esecuzione delle opere appaltate, ma anche nella fase successiva, allorquando egli ha l'obbligo di non lasciare senza custodia le situazioni di grave pericolo che gli siano (o debbano essergli) note (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 1511 del 28/11/2013, Rv. 259084; Sez. 4, Sentenza n. 1511 del 28/11/2013, Rv. 259084). Quanto alla pretesa incidenza risolutiva, sul piano causale, della condotta della madre del bambino deceduto, del tutto correttamente la corte d'appello ne ha escluso il carattere eccentrico, rispetto all'ambito dei rischi gestiti dal garante, essendo, l'evento lesivo verificatosi, esattamente quello in relazione al quale la condotta alternativa corretta omessa dall'imputato (relativa all'adeguata assicurazione cautelare dell'accesso al vano ascensore, tale da escluderne l'agevole praticabilità) avrebbe dovuto porsi come elemento impeditivo. In tema, è appena il caso di richiamare le persuasive argomentazioni di recente sostenute nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l'effetto interruttivo della causalità (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41, co. 2, c.p.) dev'essere circoscritto alle sole circostanze o condotte che introducano un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare, sì che l'intervento di tale fattore assume un rilievo concausale determinante e di significato tale da assorbire la spiegazione giuridica esclusiva dell'evento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/201, Espenhahn, passim).
5. Parimenti privo di fondamento deve ritenersi il terzo motivo d'impugnazione illustrato dall'imputato. Osserva al riguardo il collegio come il contrasto di giurisprudenza sul punto in passato verificatosi, sul tema relativo alla liquidabilità, da parte dei giudici d'appello, della provvisionale non concessa dal giudice di primo grado in assenza di impugnazione della parte civile (o, a fortiori, come nella specie, in caso di inammissibilità della stessa), pena la violazione del principio del divieto della reformatio in peius (per la liquidabilità v., ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 17240 del 02/02/2011, Rv. 249961; contra Sez. 1, Sentenza n. 13545 del 04/02/2009, Rv. 243132), si presti ad essere agevolmente superato, ad avviso del collegio, in forza della considerazione da ritenersi ineludibile sul piano dei meccanismi 6 d'indole processuale - secondo cui l'istanza rivolta al conseguimento di una somma di danaro a titolo di provvisionale non vale a integrare gli estremi per la proposizione di una domanda autonoma (in particolare sotto il profilo di un'autosufficiente considerazione dei requisiti della causa petendi e del petitum indipendenti dalla proposizione della principale domanda risarcitoria estesa all'an e al quantum), essendosi il legislatore del codice di rito limitato alla prevista formulazione, ad opera dell'interessato, di un'istanza per la concessione di una somma a titolo di provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta prova (art. 539 c.p.p.). Proprio il rilievo della mancata integrazione degli estremi per la proposizione di un'autonoma domanda vale ad assicurare la proponibilità di detta istanza in ogni momento, da parte dell'interessato (financo per la prima volta in grado di appello), senza che il relativo accoglimento, da parte del giudice di secondo grado (sulla premessa della già avvenuta condanna dell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede), valga ad integrare la violazione del principio del divieto della reformatio in peius (v., in termini Sez. 4, Sentenza n. 31229 del 28/5/2015, Bertin, n.m.; nonché Sez. 3, Sentenza n. 42684 del 07/05/2015, Rv. 265198).
6. All'accertamento dell'infondatezza dei motivi d'impugnazione segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/3/2016. Il Consigliere estensore SUPREMA Marco Dell'Utri Il Presidente R O Luisa Bianchi C E * N O I Z CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 GIU. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza