Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2016, n. 24692
CASS
Sentenza 29 marzo 2016

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L'appaltatore di lavori, in base al principio del "neminem laedere", deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare danni alle persone, non soltanto nel periodo di esecuzione delle opere appaltate, ma anche nella fase successiva, permanendo l'obbligo di non lasciare senza custodia le situazioni di grave pericolo che gli siano note. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo, pronunciata a carico del titolare della ditta appaltatrice che, dopo aver eseguito alcuni lavori nel vano ascensore di uno stabile, ancora privo della cabina elevatrice, aveva omesso di predisporre cautele idonee ad impedirvi l'accesso, determinando la caduta ed il decesso di un minore).

Commentari2

  • 1Art. 589 - Omicidio colposo
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 590 - Lesioni personali colpose
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Profili intertemporali Questione posta alle Sezioni unite: se per i fatti di lesioni personali colpose gravi, commessi con violazione delle norme relative alla circolazione stradale in data antecedente all'entrata in vigore della L. 41/2016 che ha introdotto il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, ma per i quali l'azione penale sia esercitata successivamente, la competenza spetti al giudice di pace, in applicazione ratione temporis dell'articolo 4 DLGS 274/2000, o al tribunale, in ragione della qualificazione, ai soli effetti processuali, secondo la nuova norma, a cui si connette il mutamento delle regole sulla competenza. La conseguente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2016, n. 24692
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24692
Data del deposito : 29 marzo 2016

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