Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2001, n. 15024
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Sentenza 29 gennaio 2001

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In tema di esecuzione di pene detentive brevi, attesa la ragion d'essere della sospensione prevista dall'art.656 c.p.p. (e cioè quella di evitare che sia sottoposto a detenzione il condannato il quale sia in condizioni di poter usufruire di una misura alternativa), è da escludere che detta sospensione possa trovare applicazione nei confronti di soggetto che sia già detenuto in espiazione di pena, anche se per titolo diverso da quello costituito dalla condanna da eseguire; il che, peraltro, appare desumibile anche dal disposto di cui al comma 2 del citato art.656 c.p.p., secondo il quale, quando il condannato sia già detenuto, l'ordine di esecuzione "è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2001, n. 15024
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15024
    Data del deposito : 29 gennaio 2001

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