Sentenza 29 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di esecuzione di pene detentive brevi, attesa la ragion d'essere della sospensione prevista dall'art.656 c.p.p. (e cioè quella di evitare che sia sottoposto a detenzione il condannato il quale sia in condizioni di poter usufruire di una misura alternativa), è da escludere che detta sospensione possa trovare applicazione nei confronti di soggetto che sia già detenuto in espiazione di pena, anche se per titolo diverso da quello costituito dalla condanna da eseguire; il che, peraltro, appare desumibile anche dal disposto di cui al comma 2 del citato art.656 c.p.p., secondo il quale, quando il condannato sia già detenuto, l'ordine di esecuzione "è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2001, n. 15024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15024 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TORQUATO GEMELLI Presidente del 29/01/2001
1. Dott. SEVERO CHIEFFI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIORGIO SANTACROCE " N. 499
3. Dott. ANNA MABELLINI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ENRICO DELEHAYE " N. 018885/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR DO N. il 11/05/1967 avverso ORDINANZA del 08/04/2000 GIP TRIBUNALE di FERRARA
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G.: rigetto del ricorso.
Considerato in fatto e in diritto
Per la parte che ancora ci interessa, con ordinanza 8/4/2000 il G.I.P. del Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da RA RD di annullamento del provvedimento di cumulo 10/3/2000, con il quale il Pubblico Ministero aveva rigettato, tra l'altro, la richiesta di sospensione della esecuzione della pena ex art. 656 co. 5 c.p.p. in relazione alla sentenza di condanna 12/2/1998. In motivazione il G.I.P. osservava in particolare che, trattandosi di condannato già detenuto per altro titolo, nei suoi confronti non era applicabile la disciplina relativa alla sospensione dell'ordine di carcerazione prevista dall'art. 656 co. 5 c.p.p.. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge in relazione all'art. 656 c.p.p., deducendo in particolare che la disposizione prevista dall'art. 656 co. 9 lett. b) c.p.p non poteva ritenersi operante nel caso di specie, in quanto il RA non si trovava in stato di custodia cautelare in carcere per il fatto oggetto della condanna da eseguire, ma era detenuto per altro titolo. Il ricorso è infondato.
Invero la "ratio" della nuova disciplina prevista dall'art. 656 c.p.p. in relazione alla sospensione dell'ordine di esecuzione ha lo scopo di evitare che il condannato, che possa usufruire di misure alternative, sia sottoposto a misure privative della libertà personale. Pertanto, una volta che il condannato si trovi già detenuto in espiazione pena per altro titolo, la suddetta "ratio" viene meno, in quanto il condannato, essendo stato già privato della libertà personale, non può comunque evitare la permanenza in carcere. D'altra parte, l'esclusione che l'ordine di esecuzione possa essere sospeso nei confronti di un condannato che si trovi già in stato di detenzione per altro titolo è desumibile anche dalla norma prevista dal secondo comma dell'art. 656 c.p.p., ove è disposto che, qualora il condannato si trovi già in stato di detenzione, l'ordine di esecuzione "è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato".
Orbene, poiché nel caso di specie risulta dagli atti che il RA, al momento della emissione dell'ordine di esecuzione era detenuto in espiazione della pena per altro titolo, non poteva essere sospesa l'esecuzione nei confronti dello stesso in relazione al provvedimento di cumulo 10/3/2000 del Pubblico Ministero.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606/611/616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2001
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2001