Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2001, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
014 00/ 0 1 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 5674/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere 7018/99 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Cron. 3023 484 Consigliere Dott. Giuseppe SALME' Rep. Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 16/10/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig.. per diritti FEB. 2001 S.E.R. SOCIETA' EDILIZIA ROMANA SpA, PARTITO POPOLARE il IL CANCELLIERE ITALIANO E DEI CRISTIANO DEMOCRATICI UNITI successori A del P.P.I. già DEMOCRAZIA CRISTINA, rispettivamente in LIRE 3000 CANCELLERIA persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, presso l'avvocato PALMIERI G., rappresentati e difesi CG408334 dall'avvocato CUTRANO GIORGIO, giuste procure speciale CG408395 Notaio Giorgio Intersimone di Roma per la prima rep. CG408499 n. 149639 del 14.6.1995, per la seconda rep. n. 150817 3500 del 7.12.1995; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrenti - 2000 Richiesta copia studio 1837
contro
LC dal Sig. 12000 per diritti L. -1- £ 6 01 i IL CANCELLIERE €0,77 11500 CANCELLERIA FALLIMENTO MEDIT SPA;
intimato - e sul 2° ricorso n° 07018/99 proposto da: FALLIMENTO MEDIT SpA, in persona del Curatore, 7L1500 elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso l'avvocato ABRIGNANI I., rappresentato e difeso dall'avvocato SANGIORGI GAETANO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
LIRE 1500 CANCELLERIA - controricorrente e ricorrente incidentale
contro
S.E.R. SOCIETA EDILIZIA ROMANA SpA, PARTITO POPOLARE 0407853 ITALIANO E DEI CRISTIANO DEMOCRATICI UNITI successori LIRE 1500 CANCELLERIA del P.P.I. già DEMOCRAZIA CRISTINA, rispettivamente in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, 0407854 presso l'avvocato PALMIERI G., rappresentati e difesi VARI DEV dall'avvocato CUTRANO GIORGIO, giuste procure speciale Notaio Giorgio Intersimone di Roma per la prima rep. n. 149639 del 14.6.1995, per la seconda rep. n. 150817 WARIDE del 7.12.1995; controricorrenti - avverso la sentenza n. 760/98 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 13/10/98; EVARIE DEVI udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2000 dal Consigliere Dott. Ugo -2- Riccardo PANEBIANCO;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Cutrano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Sangiorgi, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
l'assorbimento del ricorso incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16.4-18.6.1993 emessa ai sensi dell'art. 2932 C.C. e divenuta esecutiva il Tribunale di Palermo condannava la Medit s.p.a., successivamente fallita con sentenza del 23- 24.1.1995, а trasferire alla S.E.R. (Società Edilizia Romana) s.p.a. la proprietà di due immobili, siti in Palermo via Amari n.8, che erano в stati oggetto di un preliminare in data 16.5.1988, subordinando però il trasferimento della proprietà al pagamento del residuo prezzo di £ 55.000.000. Con atto di citazione notificato il 5.7.1995 la S.E.R. s.p.a., premesso che tale pagamento non era stato effettuato a causa delle difficoltà economiche in cui versava la Medit, conveniva in giudizio la curatela del fallimento della Medit, rilevando che il curatore del fallimento con lettera del 3.4.1995 aveva comunicato di optare ai sensi dell'art. 72 L.F. per lo scioglimento del contratto preliminare dei predetti immobili di cui aveva già richiesto il rilascio al Partito Popolare Italiano detentore degli stessi e chiedendo che la suddetta sentenza venisse dichiarata efficace ed opponibile alla curatela, previo riconoscimento del diritto di quest'ultima ad ottenere il pagamento 3 della somma di £ 55.000.000, come stabilito in detta sentenza. Si costituiva il ME il quale, nel contestare la fondatezza della domanda, Osservava che il mancato pagamento di detta somma da parte della S.E.R. aveva impedito che dalla citata sentenza potesse derivare l'effetto traslativo della proprietà e ribadiva quindi la propria volontà di sciogliersi dal contratto preliminare caso il rapporto contrattuale scaturente dalla non ancora perfezionatosi, assumendo che in ogni sentenza si sarebbe risolto a causa dell'inadempimento della società attrice. In via riconvenzionale chiedeva la condanna della S.E.R. alla restituzione degli immobili ed al pagamento della relativa indennità di occupazione, estendendo la domanda al Partito Popolare Italiano, detentore degli stessi che chiamava in giudizio ai sensi dell'art. 269 C.P.C.. Con sentenza non definitiva del 18.6-29.7.1996 Tribunale di Palermoil giudice unico presso il riteneva che, а seguito dell'inadempimento della S.E.R. nel pagamento del prezzo, non si era verificato alcun effetto traslativo della proprietà degli immobili e che il rapporto giuridico alla 4 data della dichiarazione del fallimento aveva titolo unicamente nel contratto preliminare, con la conseguenza che la curatela aveva legittimamente esercitato il diritto di sciogliersi dal medesimo in quanto non ancora eseguito. Rigettava pertanto le domande attrici ed, in accoglimento della riconvenzionale, condannava la S.E.R. ed il Partito Popolare, detentore degli immobili in forza di un comodato gratuito, al rilascio degli stessi. Infine con separata ordinanza disponeva ulteriore attività istruttoria per la determinazione del risarcimento dei danni spettanti alla curatela. Propongono impugnazione la S.E.R. ed il Partito Popolare Italiano e dei Cristiano Democratici Uniti (successori del Partito Popolare) ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva il ME che proponeva anche appello incidentale perchè venisse dichiarata la risoluzione del rapporto per inadempimento della S.E.R. qualora la sentenza del Tribunale di Palermo fosse ritenuta efficace ai fini dell'effetto traslativo della proprietà, la Corte d'Appello di Palermo con sentenza del 3.7-13.10.1998 rigettava l'appello principale e dichiarava assorbito quello incidentale. 5 Rilevava la Corte di merito che l'omesso pagamento da parte della S.E.R. del saldo del prezzo, protrattosi per quasi quindici mesi fino alla dichiarazione di fallimento, ha comportato il mancato verificarsi della condizione posta dalla precedente sentenza costitutiva del Tribunale ed ha precluso l'effetto traslativo della proprietà in quanto, anche se non era stato fissato un termine per il suo adempimento, il tempo trascorso, di trascurabile, è idoneo ad integrare glicerto non estremi della gravità dell'inadempimento. Pur dissentendo dalle considerazioni del primo giudice, secondo cui il rapporto giuridico esistente fra le parti aveva titolo esclusivamente nel contratto preliminare, in quanto in tal modo non aveva tenuto conto della sentenza nel frattempo intervenuta fra le parti con autorità di giudicato, condivideva le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla legittimità della scelta operata dalla curatela di sciogliersi dall'esecuzione del contratto, atteso che alla data della dichiarazione di fallimento non aveva ancora avuto luogo l'effetto traslativo della proprietà a causa del mancato varificarsi cui era statodella condizione sospensiva sottoposto. 6 Riteneva quindi valida la comunicazione data dal curatore ai sensi dell'art. 72 L.F., nonostante fosse stata inoltrata al legale che aveva difeso la S.E.R. nel precedente giudizio promosso per gli effetti di cui all'art. 2932 C.C., non richiedendosi per tale comunicazione particolari formule ed essendo sifficiente che sia portata а conoscenza della controparte, come era accaduto nel cui dell'avvenuto ricevimentocaso in esame in della nota del 3.4.1995, relativa alla era stato dato cominicazione dello scioglimento, riscontro con nota del 6.6.1995 del difensore della S.E.R. che aveva dichiarato di agire in nome e per conto della società. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione con un unico atto la S.E.R. (Società Edilizia Romana) s.p.a. ed il Partito Popolare Italiano e dei Cristiano Democratici Uniti, deducendo quattro motivi di censura. Resiste con controricorso il ME della Medit s.p.a. che propone anche ricorso incidentale affidato a due motivi. La S.E.R. ed il suddetto Partito resistono con controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno presentato memorie. 7 MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale la S.E.R. (Società Edilizia Romana) s.p.a. ed il Partito Popolare Italiano e dei Cristiano dell'art. 112Democratici denunciano violazione C.P.C. e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 C.P.C.. Lamentano che la Corte d'Appello, pur avendo disatteso il Tribunale il quale aveva ritenuto che il rapporto giuridico esistente fra le parti era basato sul contratto preliminare senza tener conto della sentenza di trasferimento, ne abbia poi condiviso contraddittoriamente le conclusioni, dichiarando legittima la comunicazione di scioglimento da un preliminare ormai inesistente. Sostengono altresi che, in violazione del divieto di ultrapetizione, a fronte della posizione assunta dalla curatela - la quale, in primo grado, aveva eccepito che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.2932 C.C. non aveva prodotto effetti traslativi ed, in via riconvenzionale, chiesto dichiararsi di essersi legittimamente sciolta dal preliminare in 8 subordine, dal rapporto contrattuale nascente dalla sentenza, mentre in secondo grado aveva chiesto il rigetto dell'appello e ribadito la riconvenzionale - a fronte di ciò, ripetesi, la Corte d'Appello ha dichiarato, senza che le fosse stato richiesto, che il preliminare non esisteva più e considerato legittima la comunicazione di scioglimento da un preliminare non più esistente. Il presente motivo di ricorso, articolato sostanzialmente in due distinte censure, è frutto non corretta lettura della sentenza di una impugnata. Deve escludersi infatti in primo luogo che la Corte d'Appello, dopo aver sostenuto che il rapporto giuridico fra le parti non fosse più basato sul preliminare, abbia contraddittoriamente ritenuto poi legittima la scelta della curatela di sciogliersi dal preliminare. Nel considerare legittima tale scelta ai sensi dell'art. 72 L.F. la Corte di merito ha fatto riferimento infatti non già al preliminare ma all' esecuzione del contratto", precisando poi che trattasi del contratto di cui tiene luogo la pronunciata ai sensi sentenza costitutiva dell'art.2932 C.C.. 9 Evidente il criterio logico equindi giuridico seguito dalla sentenza che ha ritenuto correlato, l'intento del curatore di sciogliersi, agli effetti derivanti dalla sentenza condizionata, sostitutiva del contratto definitivo non concluso, con la conseguenza che nessuna contraddizione ma piena coerenza può ravvisarsi con la premessa con condivisa la tesi del primocui non era stata giudice che solo al preliminare aveva fatto riferimento. vizio di specifico Quanto allo "ultrapetizione", la censura è frutto dello stesso errore. Risulta infatti dalla comparsa di risposta di primo grado, la cui lettura è certamente consentita in questa sede di legittimità in presenza del dedotto vizio di ordine processuale, che il curatore, dopo aver sostenuto che il mancato pagamento del saldo del prezzo ha comportato nei suoi confronti l'inefficacia della precedente sentenza, ha proposto in via riconvenzionale delle conclusioni articolate, chiedendo fra l'altro, oltre che di sciogliersi dal preliminare, che venga in via subordinata riconosciuto legittimo lo scioglimento dal rapporto nascente da detta 10 sentenza, come del resto gli stessi ricorrenti danno atto. Risultano altresì negli stessi termini le conclusioni in grado d'appello. Ora se tale è la posizione assunta dal curatore nei due giudizi di merito e se si consideri, come è stato già precisato, che la Corte d'Appello non ha assolutamente fatto riferimento al contratto preliminare, la censura non può non ritenersi palesemente infondata. Sotto tale profilo peraltro ad analoghe conclusioni si sarebbe dovuto pervenire anche qualora l'impugnata sentenza avesse basato la propria decisione sul preliminare, avendo il curatore, come si è già osservato, esteso le proprie conclusioni anche per l'ipotesi che ai fini dello scioglimento si dovesse far riferimento al preliminare medesimo. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano contraddittorietà della motivazione nonchè violazione e falsa applicazione dell' art. 72 L.F. 1 n.2 e in relazione agli artt. 2932, 2652 comma all'art. 360 nn.3 e 5 2909 C.C. in relazione C.P.C.. Sostengono che la Corte di merito, nonostante abbia dichiarato assorbito l'esame 11 dell'appello incidentale relativo all'accertamento del preteso inadempimento, è ricorsa ugualmente, nel motivare la propria decisione in ordine alla legittimità della dichiarazione di scioglimento da parte del curatore per il mancato avveramento della condizione, alla categoria dell'inadempimento, introducendo così elementi di ambiguità e di perplessità nella decisione. Lamentano altresì che la Corte d'Appello abbia ritenuto non opponibile al ME la sentenza di trasferimento di cui all'art. 2932 C.C., nonostante fosse passata precedentemente in giudicato, senza che possa assumere rilevanza il fatto che sia stata sottoposta a condizione, come del resto si era già espressa la giurisprudenza (Cass.1/75), sia pure nall'ambito di unʼanaloga situazione caratterizzata dalla pendenza di un termine entro cui l'alienante avrebbe dovuto prestare il suo consenso mediante la stipula dell'atto. Anche tale censura è infondata. Pacifica essendo la possibilità di emettere sentenze costitutive condizionate anche nell'ambito, in particolare, dell'istituto dell'esecuzione specifica dell'obbligo di fare, come correttamente ha affermato la Corte di merito 12 richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass.
5.12.1995 n.12516; Cass. 27.12.1994 n.11195), si tratta di valutare, nel caso come quello in esame in cui non sia stato posto un termine per il verificarsi della condizione, se legittimamente il suo avverarsi sia stato definitivamente escluso e se conseguentemente il potere di scioglimento del curatore del sopravvenuto fallimento della società venditrice sia stato del pari legittimamente esercitato per non essersi verificato l'effetto traslativo della proprietà. Indubbiamente la mancata indicazione nella sentenza di un termine entro cui deve avverarsi la condizione non comporta né la pendenza di un vincolo a tempo indeterminato né la necessità che - pena la definitiva essa si avveri immediatamente inefficacia del vincolo scaturente dalla sentenza dovendo il termine considerarsi implicitamente previsto e desumersi dal particolare contesto del rapporto e degli interessi contrapposti. Allorchè pertanto la condizione non si avveri, nonostante sia trascorso un certo lasso di tempo ed abbia per contenuto l'obbligazione principale di una delle parti, ben può il giudice di merito valutare l'inadempienza sotto il profilo della non 13 scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 C.C. e ritenere definitivamente non avverata la condizione in consequenza appunto dell'inadempimento. L'impugnata decisione infatti, con una valutazione di merito che si sottrae al sindacato di questa Corte in quanto immune da vizi logici e giuridici, non solo ha accertato che all'atto della dichiarazione di fallimento e del successivo esercizio della facoltà di scelta da parte del curatore non si era verificato l'effetto traslativo в della proprietà per il mancato avverarsi della condizione costituita dal pagamento del residuo prezzo disposto con sentenza nel precedente procedimento, ma ha ritenuto che era trascorso ormai un lasso di tempo tale (oltre quindici mesi) da giustificare l'ipotesi di inadempimento e, con esso, del mancato avveramento, ormai definitivo, con la conseguenza che della condizione, lalegittimamente il curatore aveva esercitato facoltà concessagli dall'art. 72 comma 4 L.F. di sciogliersi dal vincolo. Del pari correttamente poi la Corte d'Appello ha ritenuto non pertinente rispetto all'ipotesi in esame il principio affermato da questa Corte con sentenza n.1 del 3.1.1975. 14 In quel caso si trattava infatti di una sentenza ex art.2932 C.C. condizionata alla prestazione del consenso alla vendita definitiva entro il termine di tre mesi e contenente l'esplicita previsione che essa, in difetto “terrà luogo del contratto definitivo di vendita non concluso". E' evidente che in presenza di un tale diverso contesto questa Corte ha potuto affermare che il bene Si trovava ormai soggetto "ad un vincolo reale di destinazione” in quanto l'inutile decorso del termine trovava la sua soluzione nella. sentenza medesima che aveva previsto, in presenza di una tale evenienza, la sua immediata efficacia, con la conseguenza che l'intervenuto fallimento del promittente venditore non avrebbe potuto mutare tale destinazione. Nel caso di cui si discute invece si tratta del mancato pagamento, ad opera del promittente dell'importo determinato dal giudiceacquirente, sotto condizione e conseguentemente del mancato avverarsi di essa in relazione al lasso di tempo trascorso ed alla "non scarsa importanza" attribuita all'inadempimento, di quisa che si è potuto ritenere che il curatore, nell'esercizio della facoltà di scelta, ha colto il rapporto 15 intercorso fra le parti quando ormai la condizione poteva considerarsi definitivamente non avverata e non era quindi avvenuto l'effetto traslativo della proprietà. Con il terzo motivo ricorrenti denunciano degli artt. 83 e 84 C.P.C. nonchè violazione omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 nn .3 e 5 C.P.C.. Lamentano che la Corte d'Appello abbia omesso l'esame dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione processuale del difensore della curatela a proporre domande riconvenzionali ed al difetto di autorizzazione al curatore da parte del giudice delegato e non abbia considerato quindi che il curatore aveva chiesto la nomina di un difensore solo "per resistere in giudizio e per agire in via riconvenzionale per ottenere il rilascio degli immobili". Sostengono che, trattandosi di una condizione dell'azione, ben poteva essere tempestivamente proposta per la prima volta anche nel giudizio di appello. Anche tale censura è infondata. La Corte d'Appello nulla ha Osservato in ordine alla dedotta carenza di legittimazione processuale del difensore del curatore a proporre 16 domande riconvenzionali in relazione ad un preteso autorizzazione da parte del giudice difetto di in quanto ha ritenuto implicitamente delegato superata la questione dal dichiarato assorbimento dell'appello incidentale, proposto solo in via condizionata all'accoglimento dell'appello principale che è stato invece respinto. Ogni considerazione sul punto rimane quindi anche in questa sede assorbita. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano 8 violazione dell'art. 72 L.F. in relazione all'art. 1344 C.C. e con riferimento all'art. 360 nn.3 e 5 C.P.C.. Sostengono che in ogni caso la Corte d'Appello avrebbe dovuto dichiarare nulla e/o inefficace la comunicazione del curatore sia perchè, se il preliminare non esisteva più, priva di effetti giuridici doveva considerarsi la di sciogliersi da un preliminare comunicazione inesistente e sia perchè tale comunicazione è stata inviata ad un soggetto estraneo ai rapporti fra le parti, quale deve essere considerato il legale che aveva difeso la S.E.R. nel precedente giudizio già esaurito, a nulla rilevando che per mero caso la S.E.R. sia stata poi informata dal terzo, con la conseguenza che la dichiarazione di disponibilità 17 della S.E.R. del 6.6.1995 di voler pagare il saldo del prezzo a semplice richiesta del curatore doveva ritenersi intervenuta tempestivamente e comunque prima della dichiarazione di fallimento. Il presente motivo di ricorso censura sotto un duplice profilo la comunicazione inviata dal curatore ai sensi dell'art.72 L. F. prima dell'inizio del processo. si contesta laQuanto al primo, con cui validità о l'efficacia di tale comunicazione per aver fatto riferimento ad un "preliminare che non esisteva più” in quanto superato dalla successiva sentenza condizionata, la doglianza deve considerarsi proposta per la prima volta in questa sede, mancando ogni riferimento al riguardo nell'impugnata sentenza e non potendo questa Corte, in presenza del dedotto difetto di motivazione e di violazione dell'art. 72 L.F. ed in assenza di qualsiasi riferimento in ricorso al vizio di ordine processuale di omessa pronuncia, procedere alla lettura degli atti ed in particolare della lettera del 3.4.1995 relativa a detta comunicazione per verificarne l'effettivo contenuto. Quanto al secondo, con cui la nullità od inefficacia viene collegata ad elementi di 18 carattere soggettivo per essere stata la comunicazione inviata ad un soggetto estraneo, vale a dire al legale che aveva difeso in giudizio la S.E.R. nel precedente giudizio esaurito con la sentenza condizionata, le osservazioni della Corte d'Appello devono ritenersi ispirate а corretti principi. Non essendo necessaria a tal fine l'adozione di specifiche formule (Cass. 4483/96) ed avendo il difensore della S.E.R., come risulta dall'impugnata в sentenza, dato atto con nota del 6.6.1995 di agire in nome e per conto di tale società e di aver riscontrato detta nota contestandone il contenuto, correttamente la Corte d'Appello ha utilizzato tali elementi, ritenendo, con una valutazione che si sottrae anche qui al sindacato di questa Corte, che fosse pervenuta in modo idoneo alla controparte la comunicazione della volontà espressa dal curatore ai sensi dell'art. 72 L.F.. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato il ME deduce che la Corte d'Appello non ha considerato che il curatore ha inteso sciogliersi, più che con la comunicazione del 3.4.1995, con quella contenuta nella comparsa di costituzione e risposta avanti al Tribunale. 19 : Con il secondo motivo il ME sostiene che, ove si dovesse ritenere il ricorso meritevole, anche in parte, di accoglimento, dovrà essere accolta la domanda di risoluzione per inadempimento che la Corte d'Appello, pur avendo accertato il 100000 presupposto, ha considerato assorbita dal rigetto 350.000 dell'appello principale. Il totale rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento di entrambi i motivi del . 4 ricorso incidentale, espressamente dedotti in via condizionata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Condanna la S.E.R. (Società Edilizia Romana) s.p.a. al pagamento dell'onorario che liquida in £ 10.000.000, oltre alle spese liquidate in £.6.20,000 Roma, 16.10.2000 Il Consigliere est. Il PresidentsLove any imple Mgs Riccarto M ole CORTE SUPPEN CASSATIONE Fimia Guzione Cate IL CANCE Luisa Fo r are beind Depositato in Ca teri The _EEB 2001 IL CANCELLIERE 20 live persuar