Sentenza 29 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2003, n. 11638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11638 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
CREPUBBLICA ITALIANA IN 1 1 6 38 / 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PRELIMINARE DI VENDITA- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: |-INABERTINE LITO-RISOLUZIONE) Dott. Mario SPADONE - Presidente - R.G.N. 16342/00 Cron. 25513 Consigliere- Dott. Giandonato NAPOLETANO Rep. 3138 Dott. NZ COLARUSSO Consigliere - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Ud.25/02/03 - Rel. Consigliere Dott. NZ MAZZACANE ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: GI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 58, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MASSATANI, che 10 difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CA ER, CA IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell'avvocato CARLO VISCONTI, che li difende unitamente all'avvocato MARIO JACCHIA, giusta delega 2003 in atti;
controricorrenti 329 -1- :avverso la sentenza n. 448/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 11/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/03 dal Consigliere Dott. NZ MAZZACANE;
udito l'Avvocato MASSATANI Maurizio, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato VIS CONTI Carlo, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NZ MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. り -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 23.9.1993 NZ RI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna NI CO e, premesso di essersi obbligato a vendere a questo ultimo con scrittura privata del 29.11.1986 un appezzamento di terreno di mq. 4808 al prezzo di lire 10.000 al metro quadro, esponeva: il CO si era obbligato, oltre che al pagamento del corrispettivo, ad accollarsi ed a regolare ogni rapporto economico con il precedente conduttore in locazione dell'immobile, tale GI, in ordine sia alla rinuncia alla prelazione sia ad un capannone abusivamente costruito dal GI che avrebbe dovuto restare acquisito alla proprietà; il convenuto era conduttore di altro separato terreno di proprietà dell'attore in base ad un contratto già disdetto;
il 9.3.1987 il CO aveva versato al GI la somma di lire 13.000.000 ricevendo in cambio il possesso del terreno e del capannone;
10.12.1987 con scrittura privata del VENDERE l'esponente si era obbligato a Cedere al convenuto. un altro adiacente appezzamento di terreno per il 212.000.000, dedotto complessivo prezzo di lire 3 l'acconto già versato di lire 30.000.000; il CO aveva versato soltanto acconti per lire 9.500.000, non aveva pagato, nonostante la diffida ricevuta, il residuo prezzo di lire 172.500.000, aveva ceduto a terzi in locazione lo immobile e si era visto respingere la domanda di condono. chiedeva quindi dichiararsi la Il RI preliminare di vendita per risoluzione del inadempimento del convenuto, e condannarsi questo ultimo alla restituzione dell'immobile ed al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio il CO contestando il fondamento della domanda attrice di cui chiedeva il rigetto;
in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi l'obbligo del RI di sottoscrivere il contratto di vendita dello immobile indicato nel contratto preliminare sottoscritto alle date del 29.11.1986 e del 10.12.1987 in subordine, condannarsi la controparte alla restituzione del doppio della caparra oltre al risarcimento del danno. A seguito del decesso del RI si costituivano in giudizio gli eredi IB e IO RI. Con sentenza del 9.4.1997 l'adito Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto preliminare del 10.12.1987 (riguardante le adiacenti particelle 175 e 181 ricomprese in un'unica promessa di vendita, cosicchè le pattuizioni di cui alla precedente scrittura del 29.11.1986 erano state rinegoziate ed ampliate) per inadempimento del CO, condannava quest'ultimo alla dallerestituzione dell'intera area costituita particelle 175 e 181, e respingeva sia le domande riconvenzionali del convenuto sia la domanda risarcitoria degli attori. Proposta impugnazione avverso tale decisione da parte del CO cui resistevano IB e IO RI che proponevano anche appello incidentale, la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 17.3.2000 respingeva l'appello prin- cipale e, in accoglimento di quello incidentale, condannava il CO al risarcimento dei danni liquidati complessivamente in lire 115.000.000, da rivalutare secondo gli indici ISTAT, oltre gli interessi al tasso legale. La Corte territoriale rilevava che il promis- sario acquirente si era reso gravemente inadem- piente all'obbligo di corrispondere il corrispet- tivo secondo i termini previsti nella scrittura del 10.12.1987 (ovvero lire 50.000.000 entro il dicembre 1987 ed il residuo all'atto della stipula del contratto definitivo, da effettuare entro il 30.4.1988), avendo versato soltanto lire 10.000.000 ed essendo rimasto inerte anche alla diffida per il pagamento di lire 172.000.000 intimatogli dopo la scadenza dei suddetti termini dall'avvocato Molè su incarico del promittente venditore. Il giudice di appello riteneva poi fondato l'appello incidentale, considerato che il Giando- menico aveva occupato senza titolo e senza versare alcunchè i terreni oggetto del contratto preli- minare per oltre undici anni, e che la mancata disponibilità di essi da parte dei proprietari costituiva un fatto di per sé produttivo di danno. Per la cassazione di tale sentenza il CO ha proposto un ricorso affidato a due motivi cui hanno resistito con controricorso IB RI e IO RI che hanno successivamente depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il CO, denunciando violazione e falsa applicazione dello art. 1453 C.C., censura la sentenza impugnata per 6 aver confermato la pronuncia di risoluzione del contratto stipulato tra le parti il 10.12.1987 per inadempimento dell'attuale ricorrente;
invero il CO, versato un acconto di lire 45.000.000 ed ottenuto il consenso da parte della Bimer alla erogazione di un mutuo di lire 200.000.000 sufficiente al pagamento del residuo prezzo di lire 202.000.000, aveva inutilmente convocato il RI presso il notaio Panzera per la stipulazione del contratto definitivo, prevista per il 30.4.1988; pertanto il successivo rifiuto dal RI di procedere a tale stipula era ingiustificato;
né d'altra parte il termine intermedio del dicembre 1987 poteva ritenersi essenziale, non avendo le parti manifestato la volontà di considerare perduta dopo la sua scadenza l'utilità del contratto. La censura è infondata. Il giudice di appello ha basato il suo convincimento in ordine al grave inadempimento del CO agli obblighi contrattuali assunti all'esito della valutazione di una seri di elementi probatori neppure specificatamente censurati in questa sede, quali il mancato pagamento sia di lire 50.000.000 entro il dicembre del 1987 (termine del quale per la prima volta e 7 deduce la quindi inammissibilmente il ricorrente sia di quanto dovuto a saldo non essenzialità) entro il 30.4.1988, l'esito negativo della diffida lirea corrispondere l'importo residuo di 172.000.000 ricevuta dal CO il 17.1.1989, nonché la mancata offerta di una somma di denaro determinata neppure all'atto della costituzione nel primo grado di giudizio. Per altro verso la Corte territoriale ha ritenuto infondato in quanto non provati i rilievi attinenti ala mancata presentazione del RI nello studio del notaio Panzera, né il ricorrente ACQUISITI indicata elementi acquisti al giudizio idonei a condurre ad un diverso convincimento;
in proposito sulla suddetta circostanza come sulla possibilità per il CO di ottenere un mutuo dalla Bimer, l'appellante aveva dedotto una prova testimoniale ritenuta inammissibile perché generica, e tale statuizione del giudice di appello NON è stata censurata. Con il secondo motivo il ricorrente, denun- ciando violazione dell'art. 1226 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5, assume che erroneamente la sentenza impugnata ha liquidato il danno in via 115.500.000 in equitativa nella misura di lire 8 favore del RI, considerato che quest'ultimo non aveva fornito alcuna prova della sua effettiva inoltre il giudice di appello, nelesistenza;
tale liquidazione, non avevaprocedere a considerato la circostanza che tra le parti nel frattempo era intervenuto un contratto di locazione АССЕЧЕЛЛЕНТО avente ad oggetto un maggior apprezzamento di terreno sul quale insisteva la struttura immobi- liare oggetto della compravendita. La censura è infondata. Il giudice di appello ha liquidato il suddetto danno sulla base della pacifica circostanza di una occupazione senza titolo da parte del CO dell'immobile oggetto del contratto preliminare stipulato tra le parti per undici anni e sei mesi assumendo a parametro il canone di locazione di terreni situati nella stessa zona, operando in tal modo puntuale applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, richiamato anche dai controricorrenti, in materia di determinazione del VENDITORE danno subito dal promittente di vendita a seguito risoluzione del preliminare di vendita di immobiliare con presa di possesso anticipata del bene da parte del promissario acquirente ritenuto inadempiente;
il richiamo poi ad un diverso 9 contratto di locazione costituisce una questione nuova, come tale inammissibile. Il ricorso deve quindi essere rigettato, ed il ricorrente soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 228,00 per spese e di euro 3.000,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 25 febbraio 2003 CU MA entummo LI DEPOSIT CELLERIA IL CAN 2.9 L 2003 Oggi. 220 Marie DiNusro 10