Sentenza 6 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2004, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CONCERIA LI DEL DR. LI SA & C S.P.A.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 01/01/61 proposto da:
CONCERIA LI DEL DR. SA LI & C. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LONGO LAURITA, che la difende unitamente all'avvocato CLAUDIO TONIOLO, giusto mandato in calce;
- ricorrente -
e contro
MINISTERO FINANZE UFFICIO UNICO ENTRATE VENEZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 266/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 18/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato VARRONE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso incidentale, rigetto del terzo motivo del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 aprile 1998 il Tribunale di Firenze, accogliendo la domanda proposta dalla S.p.A. CO LI del Dr. LI Sandro e C. con citazione del 27.6.1997, ha condannato il Ministero delle Finanze al rimborso della somma di lire 68.000.000, con gli interessi legali dalla domanda, in quanto indebitamente pagata a titolo di tassa di concessione governativa per il rinnovo della iscrizione nel registro delle imprese negli anni dal 1987 al 1992, di cui all'art. 3 del D.L. n. 853/84, convertito in L. n. 17/85, attesa l'illegittimità della imposizione per contrasto con l'art. 10, lett. c) della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 335 del 17 luglio 1969.
La sentenza è stata appellata in via principale dal Ministero delle Finanze e in via incidentale dalla società contribuente. Con sentenza del 18 febbraio 2000 la Corte di Appello di Firenze, in parziale accoglimento dell'appello principale, ha ridotto a lire 36.000.000 la somma da rimborsare. In particolare, la Corte ha escluso dal rimborso gli importi versati negli anni 1987 e 1992 per mancanza di specifica tempestiva istanza di restituzione, anteriore alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio (27.6.1997), e l'importo versato il 30.6.1988 perché la raccomandata contenente l'istanza di rimborso, benché tempestivamente spedita il 29.6.1991, era pervenuta al competente Ufficio il 9.7.1991, oltre il termine di decadenza di tre anni dal pagamento, di cui all'art. 13 del D.P.R. 641/72. La Corte ha altresì accolto l'appello incidentale della contribuente disponendo che gli interessi, nella misura prevista dall'art. 1 della legge n. 29/61, decorressero dalle singole istanze amministrative di rimborso anziché dalla notificazione della domanda giudiziale. Quanto all'art. 11, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intervenuta nel corso del giudizio, che ha fissato il tasso degli interessi in misura inferiore a quella ordinaria prevista dal menzionato art. 1 della legge n. 29 del 1961 per la restituzione di tributi indebitamente riscossi, vigente all'epoca delle istanze di rimborso, la Corte territoriale ne ha ritenuto l'inapplicabilità per incompatibilità col diritto comunitario.
Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo ad un motivo.
La CO LI ha resistito con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale col quale ha formulato tre motivi di doglianza. Al ricorso incidentale ha resistito il Ministero con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il Ministero delle Finanze ha insistito, quanto alla misura degli interessi, per l'applicazione dello ius superveniens dell'art. 11, comma 3, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, di cui ha dedotto la piena compatibilità con la normativa comunitaria e la conseguente violazione da parte del giudice d'appello.
Come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, la norma invocata non può trovare applicazione.
Con sentenza del 10 settembre 2002, cause AR RI s.r.l. e Caser s.p.a. contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, confermando propria precedente giurisprudenza, la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha ritenuto l'illegittimità dell'art. 11 della legge n. 448 del 1998 anche con riguardo al tasso degli interessi dovuti sulle somme da rimborsare, stabilito in misura diversa e inferiore rispetto a quella ordinaria fissata in via generale per la restituzione di tributi indebitamente riscossi dall'art. 1 della legge n. 29/61 e successive modificazioni. La Corte ne ha ritenuto il contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario, in particolare con i principi di effettività e di equivalenza, per i quali una norma nazionale non può rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti da tale ordinamento, sicché non può stabilire per il rimborso di un tributo dichiarato incompatibile con norme comunitarie da una sentenza della stessa Corte o da altra del genere un tasso di interesse meno favorevole rispetto a quello che si applicherebbe per la restituzione del medesimo tributo riscosso in violazione di norme di diritto interno.
Il ricorso principale è dunque infondato.
Col primo motivo del ricorso incidentale (violazione degli artt. 11 e 13 del D.P.R. n. 641/72, nonché carente motivazione), formulato con riferimento alla esclusione dal rimborso del versamento effettuato il 30.6.1988, la ricorrente ha dedotto che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che ai fini della verifica della tempestività della domanda di rimborso nel termine di tre anni dal giorno del pagamento, stabilito a pena di decadenza dall'art. 13 D.P.R. n. 641/72, non si dovesse avere riguardo alla data di spedizione, ma alla data di ricezione dell'istanza da parte dell'amministrazione finanziaria. La censura è fondata.
È giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal collegio, che ai fini della verifica della tempestività della presentazione della domanda di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione annuale nel registro delle imprese corrisposta in applicazione di norme incompatibili col diritto comunitario devesi avere riguardo alla data di spedizione e non a quella di ricezione della domanda da parte dell'amministrazione finanziaria, non integrando tale domanda, quale atto impeditivo della decadenza, un atto ricettizio (Cass. 11625/99, 11973/99 e 14064/01). Col secondo motivo di ricorso, formulato con riferimento alla esclusione dal rimborso dell'importo versato il 30 giugno 1992, la ricorrente incidentale ha dedotto la carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia per omessa valutazione di prova documentale, risultando dall'allegato n. 9 del fascicolo di primo grado che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, la relativa istanza di restituzione era stata avanzata con raccomandata n. 8618, tempestivamente spedita all'Ufficio il 25 febbraio 1994, anteriormente alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Anche tale censura è fondata.
La ricorrente incidentale ha fatto espresso riferimento ad un documento che non ha formato oggetto di esame da parte della Corte d'Appello e che sarebbe stato idoneo, sul piano astratto, a fornire la prova del fatto impeditivo della ritenuta decadenza, ad un documento cioè che, se tenuto presente, avrebbe potuto determinare sul punto una decisione diversa da quella adottata.
Col terzo motivo la ricorrente incidentale ha dedotto che il giudice di primo grado aveva determinato nel tasso legale la misura degli interessi da corrispondere sulle somme da rimborsare e che tale punto della decisione non aveva formato oggetto di impugnazione, sicché la Corte d'Appello, nel rideterminare la misura nel tasso ordinario previsto dall'art. 1 della legge n. 29 del 1961 per la restituzione di tributi indebitamente riscossi, è incorsa nella violazione della cosa giudicata.
La censura è infondata.
A parte che il tasso legale genericamente indicato dal Tribunale non può essere che il tasso previsto dalla legge n. 29 del 1961 per la restituzione di tributi indebitamente riscossi, avendo la controversia ad oggetto la ripetizione di somme corrisposte per imposte non dovute, sul punto, quand'anche il Tribunale abbia inteso fare riferimento al saggio di cui all'art. 1284 c.c., non si è comunque formato il giudicato, avendo la contribuente, con il proprio appello incidentale, chiesto espressamente l'applicazione della legge 29/61, sia pure quanto alla decorrenza degli interessi, e risultando dalla esposizione del terzo motivo dell'appello principale del Ministero, contenuta nella sentenza impugnata, che detto appellante ha richiamato la normativa regolante la riscossione (e la restituzione) delle imposte anche per le sue conseguenze sulla misura degli interessi legali.
In conclusione, previa riunione dei ricorsi, in quanto proposti contro la stessa decisione, va respinto il ricorso principale, vanno accolti i primi due motivi del ricorso incidentale, va rigettato il terzo, va cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie i primi due motivi del ricorso incidentale, rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004