Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine al delitto di cui all'art. 74 del d. P.R. n. 309 del 1990, quando risulti l'impossibilità di individuare, ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., il luogo di consumazione del reato associativo, occorre fare riferimento ai criteri residuali indicati dall'art. 9 cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa ad una questione di competenza territoriale proposta in sede di riesame di un provvedimento cautelare personale).
Commentario • 1
- 1. Art. 8 c.p.p. Regole generalihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2009, n. 49542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49542 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/11/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2034
Dott. FAZIO Anna IA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 29782/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AL, nato il [...];
avverso l'ordinanza 15 giugno 2009 del Tribunale del riesame di NI, il quale, previa esclusione della aggravante ex D.P.R. n.309 del 1990, art. 80, ha confermato l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, ordinata il 21 gennaio 2009 dal G.I.P. del Tribunale di NI, per i reati in tema di droga contestati, tra cui il reato associativo ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Di Casola Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del ricorrente avv. NI che ne ha chiesto invece l'accoglimento.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
AL ME, ricorre, a mezzo del suo difensore, contro l'ordinanza 15 giugno 2009 del Tribunale del riesame di NI, la quale, previa esclusione dell'aggravante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, ha confermato l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, ordinata il 21 gennaio 2009 dal G.I.P. del Tribunale di NI, per i reati in tema di droga contestati, tra cui il reato associativo ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, contestando l'affermata competenza territoriale del Tribunale di NI, competente invece essendo il Tribunale di Venezia. 1.) la decisione del Tribunale del riesame in punto di competenza per territorio.
In ordine alla questione della competenza per territorio, il Tribunale del riesame ha premesso in fatto che l'associazione, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, promossa e diretta dal ME, da MA NC e da SI PE AL IA operava sia a Venezia (ove il ME si avvaleva della collaborazioni di una rete di "spacciatori" come ES EN e NT MI detto LE), sia a NI (ove il ME, coadiuvato dal cognato AL e dal SI, agiva in costante raccordo con l'altro personaggio di spicco dell' organizzazione, NC MA, che provvedeva a "piazzare" a NI la sostanza stupefacente, servendosi a sua volta di vari "spacciatori" locali).
In tale quadro operativo, l'ordinanza impugnata ha ritenuto inapplicabile il criterio di cui all'art. 8 c.p.p., comma 3 (competenza del giudice del luogo ove ha avuto inizio la consumazione del reato permanente), in quanto - seppure il ME e lo AL lavorassero in Venezia, nel periodo interessato dalle indagini, presso una ditta di impianti telefonici ed agissero anche in territorio Veneto - non vi erano elementi certi circa il luogo nel quale l'associazione criminosa si era costituita ed aveva avuto inizio la consumazione del reato stesso.
La sostanza stupefacente infatti, importata dall'Olanda, era certamente destinata al mercato catanese, come si evinceva da una plurima e convergente serie di "indicatori", offerti: a) dai contatti costanti tra il ME e NC MA, il quale operava in territorio di NI, commissionando al ME l'acquisto di droga e procurandogli le somme di denaro, necessarie per l'acquisto;
b) dall'episodio del 20 ottobre 2005 nel quale veniva tratto in arresto a NI il corriere Facciola Filippo che aveva per l'appunto trasportato, su mandato del ME, la droga proveniente dall'Olanda.
Da ciò - per il Tribunale del riesame - la necessità del ricorso al primo criterio suppletivo di cui all'art. 9 c.p.p. secondo cui, se la competenza non può essere determinata a norma dell'art. 8 c.p.p., risulta competente il giudice del "l'ultimo luogo" in cui è avvenuta una parte dell' azione, quindi, nel caso di specie (l'associazione viene contestata "dal settembre all'ottobre 2005"), certamente NI, ove il 20 ottobre 2005 è stato sequestrato il carico di 540 grammi di marijuana "orange skunk" trasportato dal corriere Facciola Filippo.
2.) la deduzione della incompetenza territoriale e la decisione della Corte.
Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente difesa, senza contestare la misura cautelare assunta, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 8 c.p.p., in ordine alla affermata competenza territoriale del Tribunale di NI, competente invece essendo il Tribunale di Venezia.
Secondo l'assunto del ricorrente, la competenza a conoscere di un reato associativo si radica nel luogo in cui la struttura criminosa, destinata ad agire nel tempo, diventa concretamente operante, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del "pactum sceleris", e pertanto, a tale effetto, occorre verificare in quale luogo si sia realizzata l'operatività della struttura medesima, dovendosi attribuire invece importanza secondaria al luogo in cui sono stati realizzati i singoli delitti, commessi in attuazione del programma criminoso, a meno che non rivelino essi stessi, per il numero e consistenza, il luogo di operatività della presunta associazione.
In relazione a tale proposizione la competenza territoriale, andrebbe nella specie radicata in Venezia, quale luogo in cui il sodalizio criminoso si ebbe a manifestare per la prima volta, all'esterno, ovvero luogo in cui si ebbero a concretizzare i primi segni di operatività della presunta associazione.
Infatti secondo l'assunto difensivo: in Venezia operavano sia il ricorrente che i correi;
in Venezia approdava lo stupefacente proveniente dell'Olanda; da Venezia veniva smistato lo stupefacente ad altre località italiane;
da Venezia partivano le richieste di denaro ed in Venezia il denaro veniva recapitato. In tale quadro il criterio suppletivo di cui all'art. 9 c.p.p. risulterebbe pertanto decisamente incongruo, in quanto fondato su di un dato scorretto e cioè che lo stupefacente era destinato esclusivamente al mercato di NI.
Con motivi aggiunti il ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione, rilevando che l'incertezza del Tribunale del riesame conseguirebbe ad una lettura illogica ed incompleta delle risultanze processuali e violerebbe la regola secondo la quale, nell'incertezza del "locus commissi delicti" del reato più grave occorrerebbe fare riferimento al luogo in cui è stato commesso, gradatamente, il reato meno grave (Cass.Pen. S.U. 40537/2009). Tanto premesso, ritiene la Corte di rilevare - in via preliminare - come le questioni di competenza territoriale, proposte in un contesto cautelare (il quale, per ragioni connesse alla fisiologia del dinamismo e della non staticità delle verifiche processuali, tipiche della fase delle indagini, si presta necessariamente a varietà di sviluppi) devono essere apprezzate dal giudice di legittimità - all'atto della decisione sul punto - privilegiando il contesto, cronologico e di sviluppo evolutivo delle indagini, nel corso delle quali è intervenuto - da parte di quel singolo giudice territoriale - il provvedimento de libertate.
Avendo presente tale criterio, ritiene il Collegio corretto e condivisibile l'assunto del provvedimento impugnato, di inapplicabilità del disposto dell'art. 8 c.p.p., comma 3, sul presupposto valutativo della mancata certezza del luogo nel quale l'associazione criminosa si era costituita, radicata, ed aveva avuto inizio la consumazione del reato.
Si tratta invero di un giudizio sulla competenza che nasce da una "semipiena cognitio" il quale, nella misura in cui è reso allo stato degli atti e delle concrete emergenze processuali, tipiche di quello specifico contesto cautelare, non può essere diversamente valutato dalla Corte di legittimità (salvo palese travisamento del fatto, nella specie in concreto non rilevabile).
In sostanza, quando il l'applicazione del parametro elettivo, usato per cristallizzare la competenza per territorio, risulti ragionevolmente argomentata, con valutazione ed esclusione motivata delle altre opzioni, offerte dalle regole generali e suppletive in punto di competenza, ed in relazione alle "conoscenze note" circa la realtà oggetto di imputazione, il risultato del relativo giudizio si sottrae a critiche in sede di legittimità.
In tema di competenza territoriale nel settore dei reati riguardanti sostanze stupefacenti, in caso di impossibilità di individuare, ai sensi dell'art. 8 c.p.p., il luogo di consumazione del reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, a causa della difficoltà di accertare il momento in cui è stato posto in essere il rapporto permanente tra gli associati, finalizzato alla commissione di una serie non preordinata di reati, e della complessità della stessa struttura organizzativa del sodalizio criminale, deve farsi ricorso ai criteri residuali di cui all'art. 9 c.p.p., (Cass. Pen. Sez. 4, 17636/2004 Rv. 228183, Montalto, Massime
precedenti Vedi: N. 6171 del 1996 Rv. 206261 Rv. 0, N. 16253 del 2003 Rv. 225628).
In ogni, caso, come rilevato dal Procuratore generale in udienza, a seguito della istituzione delle Direzioni Distrettuali Antimafia l'art. 51 c.p.p., comma 3 bis ha previsto, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, e ha stabilito una "vis actrativa" di essi nei confronti dei reati connessi, che esulino dalla previsione normativa, anche se si palesino di maggior gravità (Cass. Pen. Sez. 6, 4345/2004 Rv. 228675 Arane).
Pertanto, l'attribuzione delle funzioni inquirenti per taluni reati all'ufficio del P.M. presso il tribunale del capoluogo del distretto (tra cui il delitto ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), nel cui ambito ha sede il giudice competente, ha comportato una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, perché ha stabilito la "vis attractiva" del reato ricompreso nelle attribuzioni di quell'ufficio inquirente nei confronti dei reati connessi anche se di maggiore gravita, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo al luogo di consumazione del reato associativo e, data la sua natura di reato permanente, al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, potendosi peraltro - come avvenuto nella specie - ed in via residuale, fare riferimento, ove detto criterio risulti inapplicabile, ai criteri sussidiali di cui all'art. 9 c.p.p.. (Cass. Pen. Sez. 2, 6783/2009 Rv. 243300 P.M. in proc. El Abbouli. Massime precedenti Conformi: N. 19831 del 2006 Rv. 234664).
In conclusione, nella argomentata incertezza sul luogo nel quale l'associazione criminosa si era costituita ed aveva avuto inizio la consumazione del reato stesso, bene si è fatto riferimento alla regola suppletiva espressa nel criterio sussidiario del "l'ultimo luogo" in cui è avvenuta una parte dell'azione, ex art. 9 c.p.p., comma 1. Il ricorso risulta pertanto infondato e la parte proponente va condannata ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2009