Sentenza 16 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2001, n. 8170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8170 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' *IN81.70/01 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTES PRIMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 7005/99 Consigliere Cron. 18897 Dott. Pietro CUOCO Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 22/03/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: LE POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato VIA BRUXELLES 61/63, presso lo studio in ROMA dell'avvocato PESSI ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FIORILLO LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MACCHELLI ROMANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, rappresentata e difesa dagli 2001 avvocati DELUCCA GIOVANNI E GUALANDI PAOLO presso lo 1363 studio Avv.to D'AMATO DOMENICO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 342/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 18/01/99 R.G.N. 291/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DE udienza del 22/03/01 dal MATTEIS;
udito l'Avvocato GENTILE per delega PESSI;
udito l'Avvocato PIERINI per delega D'AMATO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 7 novembre/23 dicembre 1996 il Pretore di Bologna, in accoglimento della domanda proposta da Macchelli Romana, nei confronti dell' Ente Poste Italiane, ha dichiarato il diritto della ricorrente all'inquadramento nella sesta categoria a partire dal 16 giugno 1994, con le relative differenze retributive, per effetto delle mansioni superiori provvedimento svolte, in forza di formale dell'Ente, di dirigente principale di esercizio, già corrispondente alla VII categoria, ora quadro di secondo livello, quale reggente dell'ufficio postale di Marzabotto. Il Tribunale di Bologna, in accoglimento parziale Ази del'appello della Poste Italiane s.p.a., succeduta all' Ente Poste Italiane, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ha affermato il diritto dell'appellata Macchelli all'inquadramento nella qualifica Q2 con decorrenza dal 26 maggio 1995. Il Tribunale ha accolto la censura dell' appellante al principio di diritto affermato dal Pretore, che aveva fatto decorrere l'applicabilità dell'art. 2103 cod. civ. ai dipendenti dell' Ente Poste Italiane dalla trasformazione dell'ente, 1.4.1994, statuendo invece, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 5 settembre 1997 n. 8587), che tale norma trova applicazione dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo, e cioè dal 26 novembre 1994. 3 Rilevato poi che l'Ente non contesta lo svolgimento delle mansioni superiori, ma la sua durata, ha confermato la decisione pretorile nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il temporaneo declassamento, dal 7 aprile al 26 maggio 1995, dell'ufficio postale di Marzabotto. Ha proposto ricorso per cassazione la Poste Italiane s.p.a., con unico motivo. L'intimata, ritualmente costituita con controricorso, ha resistito. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2095 cod.civ; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata tra le successive, apodittiche,per contraddittorietà affermazioni del Tribunale: a) che la declassificazione dell'aprile 1995 è stata frutto di un errore di valutazione che l'ente ha inteso correggere rapidamente;
b) che si modifiche aventi come unico fine quello c.itratta di prevenire la maturazione dei diritti da parte del dipendente. Ricorda che l'ufficio di Marzabotto fu declassato a partire dll'8 aprile 1995, e correlativamente furono revocate alla 4 resistente le mansioni superiori di Q2. Rideterminati i criteri di classamento ed il fabbisogno dell'ufficio di Marzabotto, questo fu riclassificato con effetto 27.5.1995, e riattribuite alla resistente la qualifica di Q2, sicché il periodo intermedio non le è utile per la maturazione della qualifica Q2 pretesa. Eccepiva poi che, anche a seguire la tesi del Tribunale, il periodo di applicazione a mansioni superiori sarebbe stato di 177 giorni, e non di 180, come previsto dalla norma contrattuale. Benché il motivo di ricorso sia intestato ad una pluralità di norme codicistiche, la doglianza si risolve in una Azly diversa valutazione di fatto del periodo 8 aprile/27 maggio 1995, che il Tribunale ha inserito nel calcolo del semestre utile per la maturazione del diritto alla qualifica superiore, nonostante l'ufficio fosse declassato. Si deve preliminarmente ricordare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di л5 с controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, maggiormente idonee aquelle ritenute dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno ○ all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, il profilo della omissione, insufficienza, sotto contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato 10 insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, Ази prospettato dalle parti о rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale dacomplessivamente non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto - a base della decisione (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 r. 13045). Nulla di tutto ciò è rinvenibile nella sentenza impugnata, che ha fondato correttamente la propria decisione sul rilievo della estrema brevità del declassamento non giustificato da alcuna dell'ufficio in questione, variazione nei carichi di lavoro e corrispondentemente del personale, con valutazione del provvedimento organizzatorio del datore di lavoro consentito al giudice ordinario, in relazione alla natura privatistica del rapporto. 6 Il Tribunale ha basato la propria decisione sul dato di fatto, non contestato, che la MA ha continuato a svolgere, senza soluzione di continuità, le proprie mansioni di reggente dell'Ufficio postale di Marzabotto fino al 12 luglio 1995, che questo ufficio, da molti anni, prima del periodo in contestazione, e successivamente, sempre stato classificato a quel livello superiore. Ha concluso che l'intervallo è stato troppo breve per modificare sostanzialmente una situazione stabile se esaminata in una prospettiva di medio o lungo periodo. A queste affermazioni di fatto, non contestate, ha fatto ZU seguire due spiegazioni ipotetiche del comportamento dell'ente, errore di valutazione, О intento datoriale di prevenire la maturazione dei diritti da parte del dipendente. La ricorrente contesta la contraddittorietà di tali affermazioni, ma la contestazione non incrina il nucleo essenziale della motivazione, che è sostanzialmente e implicitamente il seguente: poiché la tutela professionale di cui all'art. 2103 vale in relazione non a parametri formali, ma ad attribuzioni effettive di mansioni, la permanenza sia di queste, sia del medesimo contesto aziendale nel quale le stesse vengono esercitate, implica la conservazione della qualifica corrispondentemente attribuita;
ove il datore di lavoro deduca una modifica dell'organizzazione aziendale per la quale alle medesime 7 è onere del mansioni corrisponda una diversa qualifica, datore di lavoro indicare non solo la modifica medesimo intervenuta, ma altresì le ragioni della stessa, al fine di consentire al giudice il sindacato sulla effettività della variazione in relazione alla tutela professionale del lavoratore, e ciò tanto più quando la modifica classificatoria appare, per la sua brevità, mancanza di motivazione e contraddittorietà, sospetta. La resistente, cui incombeva il relativo onere, non ha mai fornito al Tribunale elementi di fatto utili per valutare le ragioni la buona fede di siffattooggettive e Agu contraddittorio comportamento classificatorio, né ha spiegato e fornito a questa Corte elementi per valutare perché il Tribunale avrebbe sbagliato nel ritenere immutata l'organizzazionesostanzialmente datoriale, nonostante le repentine, brevi, contraddittorie, generalizzate, e perciò stesso sospette, modifiche Anzi, proprio ex ore della ricorrente classicatorie. risulta che la modifica dei criteri di classificazione, la quale costituirebbe la causa del temporaneo declassamento dell'ufficio, ha comportato, con l'adozione dei nuovi criteri di carico, la riclassificazione dell'ufficio stesso;
il che è quanto dire, con il Tribunale, che la sospensione del classamento era puramente cautelare, perché l'ufficio comunque andava inquadrato, sia con i vecchi che con i nuovi criteri, nel medesimo livello, che comporta la 8 preposizione di un dirigente di qualifica Q2, pretesa dalla resistente. Il motivo è pertanto infondato. E' infondato altresì il profilo subordinato di censura, perché la resistente non ha spiegato quale parametro di calcolo (eventualmente a giorni singoli giorni lavorativi atomisticamente considerati) ha adottato per dissentire dalla valutazione del Tribunale sulla maturazione de l semestre. Il ricorso va pertanto respinto. processuali seguono la soccombenza e vengono Le spese liquidate in L. oltre L. quattro milioni per onorari di avvocato.
p.q.m.
rigetta il ricorso condanna la ricorrente a pagare le e spese del presente giudizio liquidate in L. 38.000 oltre L. quattro milioni per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 22 marzo 2001 Il Presidente Putini Liffer Il Consigliere EstensoreAllo де мацій I D , де се O L L 3 0 3 O A 1 ELLIERE S B 5 . S I : T Cancel ria A D R T N , A A ' A I T * 65H L 9 S S N L E 7 - E O G P * P D S O ELL I M * I A S * D N A E E E D , S N E I O Lav\cqm-epi-declassamento ufficio T O R A T N E RG 7005/1999 S E O L I S T G E T E I A R L R I L D E D O 9