Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5440 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
5440/01 AULA "A" ITALIANA REPUBBLICA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Consigliere R.G.N.00963/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron.11720 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD.20.02.2001 da POS TE ITALIANE s.p.a. già Ente Poste Italiane, ente pubblico economico, in persona del Presidente Prof. Avv. Enzo Cardi, rapp.to e difeso dall'avv. Prof. Luigi Fiorillo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Plinio, n. 21, Ufficio Legale della società, giusta procura speciale a margine 830 del ricorso, - ricorrente Я 1
contro
GI 1) RR RI LD 2) CANTIERI intimati per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bologna, n. 00082/98 dell'11.02/04.06.1998, R.G. n. 02995/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Prof. Luigi Fiorillo la Poste Italiane s.p.a.. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Giovanni Giacalone, che ha concluso per Dott. l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 00428/96 depositata il 30 gennaio 1997 il Pretore di Bologna rigettava le domande proposte da IU OR e MA LO IE, già inquadrate alle dipendenze dell'Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane s.p.a. (in appresso solo Poste), nella quinta categoria di esercizio, dirette al riconoscimento in loro favore dell'inquadramento nella categoria superiore sesta per effetto di promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 C.C. in relazione alle mansioni in 2 concreto svolte per oltre tre mesi dopo il I gennaio 1994, con decorrenza rispettivamente 04 aprile 1994 e 06 luglio 1994. Il Tribunale di Bologna accoglieva l'appello delle dipendenti e riconosceva loro il richiesto inquadramento superiore dalle date sopra indicate;
spese di entrambi i gradi del giudizio a carico dell'Ente appellato. Osservava il Tribunale, in sintesi, sul presupposto che le mansioni in concreto svolte dalle due dipendenti non erano state contestate dall'Ente, che, per effetto dell'art. 6 del d.l. n. 487 del 1993, convertito con modificazioni in legge n. 71 del 1994, la natura del rapporto di lavoro del personale dell'Ente Poste era divenuto di diritto privato, ad eccezione del personale elencato nello stesso art. 6 alle lettere da a) a g); che ai sensi del successivo art. 10 le controversie inerenti il detto rapporto di lavoro erano devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro;
che i trattamenti rimasti in vigore e fino alla stipulazione di un nuovo contratto, nonostante le dette modificazioni, si riferivano soltanto a quelli economici e pensionistici;
che, pertanto, anche perché non fosse svuotata di contenuto la cd. privatizzazione del rapporto di lavoro, a quest'ultimo doveva applicarsi immediatamente la 3 q disciplina ad esso relativo, e quindi anche l'art. 2103 C.C.. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la Poste Italiana s.p.a., già Ente Poste Italiane, con unico motivo di censura. Non si sono costituite OR IU e IE MA LO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione dell'artt. 2103 c.c. e 6, comma sesto del d.l. I° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n. 71: la disciplina del trapasso dalla gestione autonoma al regime privatistico prevedeva la ultrattività dei trattamenti vigenti fino all'intervento del nuovo contratto collettivo;
l'intento del legislatore era quello di far partire qualsiasi modificazione sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo delle previgenti situazioni giuridiche con la nuova contrattazione collettiva;
il dato legislativo sull'ultrattività dei trattamenti in atto impediva modificazioni che non provenissero dalla futura contrattazione collettiva, con la quale, peraltro, si sarebbe anche esercitato il potere di regolamentare diversamente la classificazione del personale;
la sentenza impugnata manifestava tutta la sua h contraddittorietà nel riconoscere un inquadramento superiore non dovuto in base alla normativa pubblicistica e non acquisita in base alla nuova disciplina privatistica. Il motivo è fondato. Già questa Corte, a sezioni unite, ancorché in tema giurisdizione, ha avuto modo diattinente alla sola affermare - in coerenza con l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità già sperimentato e consolidato in casi analoghi (vedi Ferrovie dello Stato) che "pur dopo la dell'Amministrazione postale in ente trasformazione pubblico economico (art. 1 D.L. 487/93, conv. in legge 71/94), ai rapporti di lavoro tra l'ente ed i propri dipendenti deve ritenersi ancora applicabile, sino alla data della stipulazione del contratto collettivo di lavoro 1994), la(avvenuta, nella specie, il 26 novembre precedente normativa pubblicistica, giusta disposto dell'art. 6 D.L. citato, senza che l'applicazione di tale normativa possa considerarsi limitata al solo trattamento economico, con conseguente esclusione dell'applicabilità, in tema di mansioni e qualifiche, dell'art. 2103 cod. civ." (Cass. S.U. 1° aprile 1999, n. 00205, Cass. S.U. 18 febbraio 1998, n. 12699, Cass. S.U. 24 settembre 1997, n. 09381). h 5 Si legge, nello specifico, nella citata sentenza n. 12699/98 che "è, invero, principio non controverso, alla stregua della esaminata giurisprudenza (S.U. 5 settembre 1997 n.8587; 16 febbraio 1998 n.1603, 14 aprile 1998 n.3759), che la privatizzazione del rapporto è avvenuta soltanto dal 26 novembre 1994, data della collettivo;
deve pertanto approvazione del contratto ad epoca anteriore a tale escludersi che, con riferimento data, nella quale il rapporto con l'Ente Poste manteneva normativo riferibile ad un il suo precedente assetto pubblicistica, malgrado il di natura rapporto superiori per un periodoconferimento di mansioni eccedente quello minimo previsto dalla legge о dal contratto, potesse aversi applicazione per esso dell'art. 2103 cod. civ., riservato esclusivamente ai rapporti di lavoro di diritto privato". Essendo, quella dell'applicazione dell'art. 2103 c.c. nel periodo precedente al 26 novembre 1994 la sola questione sottoposta all'esame di questa Corte, il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va cassata in relazione alla detta censura;
la causa va rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Bologna, il quale provvederà al riesame di essa nel rispetto del principio dell'inapplicabilità dell'art. 2103 6 C.C. ai dipendenti dell'Ente Poste, oggi Poste Italiane s.p.a., fino alla data del 26 novembre 1994. Il giudice di rinvio provvederà, inoltre, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione. M.P. Q. C o rt e accoglie il ricorso, cassa la la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bologna. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovanni Hefferella Giuseppe Ianniru fille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 11 APR. 2001 3 3 0 1 5 A I . S . S T D IL CANCELLIERE N , R A T O A ' , 3 L L L A 7 L - S O E E 8 B - D P 1 I S I 1 I D S N N A E G E T S G S O I G O A A P E D L M E O I , T A T A O I L R D R L T I E S E I D i T D G N O E E R S E 7