Sentenza 9 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2004, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA AN - rel. Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT IT, AT SA, AT AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO COLUCCI, difesi dall'avvocato FRANCESCO DE GIORGIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DI SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 48, presso lo studio dell'avvocato SE RAGUSO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 532/01 del Giudice di pace di IN FRANCA, depositata il 28/09/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 04/07/03 dal Consigliere Dott. AN VELLA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, in primis, dichiari inammissibile il ricorso, o in subordine rigetti lo stesso, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20 marzo 2001 l'avvocato Giuseppe IN convenne, davanti al Giudice di Pace di AR NC, AN, SA e TO TA per la condanna a pagargli la somma di 1.200.000 lire per l'attività professionale svolta nel loro interesse in una causa di regolamento dei confini.
I convenuti contestarono la pretesa eccependo di avere pagato il compenso all'attore.
Il Giudice di pace, con sentenza del 28 settembre 2001, ha accolto parzialmente la domanda avendo ritenuto, in base agli elementi acquisiti al processo, che mentre il IN aveva provato la propria prestazione, i convenuti non avevano dimostrato di avere adempiuto la loro obbligazione nei suoi confronti.
I TA ricorrono per Cassazione con tre motivi.
Il IN resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i tre connessi motivi si denunzia la violazione degli art. 2697 del codice civile e 112, 115 e 116 del codice di procedura civile in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 di quest'ultimo codice e si censura la sentenza impugnata sostenendosi che il Giudice di pace ha accolto la domanda, sia pure in misura ridotta rispetto all'importo preteso, in assenza di prove, con una motivazione apparente e con compressione dei diritti della difesa, perché non ha ammesso a deporre come testimone tale CE TA, avendo erroneamente ritenuto che fosse incapace, sia perché marito della convenuta SA TA, con la quale, in regime di comunione tra coniugi, aveva la comproprietà dei beni, sia perché aveva una causa in corso con l'avvocato IN.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Le cause, come quella tra il IN e i TA, di valore non eccedenti i due milioni di lire, sono decise sempre con criteri equitativi, anche se il Giudice di pace applichi una norma di legge senza espressamente rilevare la sua rispondenza all'equità. E in tali ipotesi l'unico rimedio che può esperirsi contro la sentenza è il ricorso per Cassazione, proponibile sia per errori procedimentali o in iudicando - questi ultimi, limitatamente a violazioni di norme costituzionali e comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie - sia per inesistenza o apparenza della motivazione (sent. nn. 8074, 10568 del 2002). Nella specie il Giudice di pace, decidendo secondo equità, ha motivato la sua decisione, avendo esposto, sia pure sinteticamente, le ragioni per le quali ha ritenuto provata la pretesa del professionista e indimostrata la tesi difensiva dei convenuti;
e non è incorso in violazione ne' di norme costituzionali o comunitarie di "alto rango", ne' di natura procedimentale;
e, per quel che riguarda queste ultime disposizioni, si osserva che il giudizio sulla capacità a testimoniare di una determinata persona, ai sensi dello art. 246 del codice di procedura civile, è rimesso al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sia motivato, come,nella specie è avvenuto per ammissione degli stessi ricorrenti, i quali si sono limitati a criticare le ragioni per le quali si è rilevata l'incapacità a deporre del testimone. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato per la sua manifesta infondatezza, come ha concluso anche il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, e il ricorrente condannato al rimborso delle spese di questo giudizio a favore del controricorrente.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 560.000 di cui 500 di onorari di avvocato ed euro 60.000 per spese.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004