Sentenza 15 febbraio 2001
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- 1. TAR Catania: è legittima l'azione del privato per ottenere provvedimento di acquisizione sananteRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 2 novembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2001, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 2 1 8 7 5/0 AZ N] LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 6725/95 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere 9338/95 Cron. 4520 - Rel. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 22/09/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig..IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in № 5 FEB 2001 persona del legale rappresentante pro tempore, IL CANCEL elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, LIRONCURTI LEONARDO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
NUOVA CMR SOC COOP;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE intimato UFFICIO COPIE Rilasciata copia legaleRilasciate co e sul 2° ricorso n° 09338/95 proposto da: 2000 at Sig.. n COOP NUOVA CMR SOC ORA IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, in per diritti L. 3753 20 FEB. 2001 IL CANCELLIERE -1- persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell'avvocato POLCHI RODOLFO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANTAROSSA WALTER, PARIZZI MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, LIRONCURTI LEONARDO, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO di Roma del 13/11/95, rep. n. 26335; - resistente con procura avversO la sentenza n. 799/94 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 08/10/94 R.G.N. 2511/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato POLCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il -2- rigetto di entrambi i ricorsi. -3- Svolgimento del processo Con ricorso del 20 luglio 1992 l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Pordenone in funzione di giudice del Lavoro aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della NUOVA C.M.R. S.c.r.l. per il pagamento della somma di lire 1.369.410.823 oltre ad вного accessori e spese. L'appellante sosteneva che l'impresa aveva natura industriale, e che il Pretore aveva omesso di pronunciare in ordine al mancato pagamento, da parte della società, dei contributi previdenziali dovuti per il rapporto di lavoro subordinato dei soci (ai sensi dell'art. 2 terzo comma del R.D. n. 1422 del 1924). Il Tribunale di Pordenone, parzialmente accogliendo l'appello, ritenne che da un canto anche alla società cooperativa a responsabilità limitata debba essere riconosciuta, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, la qualifica di impresa artigiana;
e d'altro canto che tuttavia anche le cooperative artigiane possono essere datori di lavoro nei confronti dei propri soci;
e pertanto condannò la società al pagamento della somma di lire 1.369.663.368. Afferma il Tribunale che 1. sul piano letterale, l'art. 3 secondo comma della legge 8 agosto 1985 n. 443 riproduce quanto disposto dall'abrogato art. 3 primo comma della legge n. 860 del 1956, generalmente interpretato nel senso dell'ammissibilità dell'impresa artigiana in forma di società cooperativa a responsabilità limitata;
2. sul piano logico e sistematico, è da sottolineare la diversa natura giuridica e la diversa funzione causale delle società mutualistiche e 3 delle società lucrative, confermata dal divieto di trasformazione delle prime in società lucrativa;
3. sul piano normativo, l'unitarietà della disciplina delle società cooperative è confermata anche dalla legge n. 59 del 1992; e la stessa distinzione fra società cooperativa a responsabilità limitata ed a дино responsabilità illimitata è secondaria, in quanto, da un canto anche in queste i soci sono responsabili oltre il conferimento solo in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, e d'altro canto anche nelle prime (a responsabilità limitata) è ipotizzabile una responsabilità dei singoli soci eccedente il conferimento, ove prevista dall'atto costitutivo e nel limite di una somma determinata;
4. è pertanto irrazionale applicare la stessa disciplina a società assolutamente diverse (società a responsabilità limitata e società cooperativa a responsabilità limitata) e diversa disciplina a società non differenziate (società cooperativa a responsabilità limitata ed a responsabilità illimitata);
5. per l'art. 2 terzo comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, “le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti"; la disposizione si riferisce anche alle società di natura artigiana. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'INPS, percorrendo le linee di un unico motivo. Resiste UC DE, nella qualità di legale rappresentante della NUOVA C.M.R. S.c.r.l. con controricorso, a sua volta proponendo ricorso incidentale, fondato su due motivi. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione della legge 8 agosto 1985 n. 443 e vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che 1. sul piano letterale, l'art. 3 della legge 8 agosto 1985 n. 443 дного conduce ad escludere dall'ambito delle società artigiane le società a responsabilità limitata: genus che comprende la forma ordinaria e la forma cooperativa;
2. sul piano sistematico, poiché l'art. 2 della stessa legge, presuppone che l'imprenditore artigiano sia colui che svolge lavoro personale ed assume in pieno il rischio d'impresa, l'indicato art. 3, letto attraverso questa disposizione, abbraccia il criterio della prevalenza del lavoro personale, ed il criterio del rischio di impresa, conducendo ad escludere dalle imprese artigiane le imprese ove questo rischio non sussiste;
3. sul piano teologico, l'intento normativo è consentire agli artigiani associati di usufruire dei benefici, purché rispondano con il proprio patrimonio delle perdite di gestione;
e l'intenzione conferita dall'impugnata sentenza non ha giustificazione alcuna;
4. in ordine ai contributi, ove sia riconosciuta la natura industriale della società, la misura dei contributi deve essere integrata, e ciò può essere disposto, in applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa ed insufficiente motivazione, la ricorrente censura l'assenza di esegesi della norma applicata (art. 2 del R.D. 28 agosto 5 1924 n. 1422), e di esame della successiva normativa in materia di cooperative, anche in relazione all'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando per l'art. Suves 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2 terzo comma del R. D. 28 agosto 1924 n. 1422, degli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443, e dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, la ricorrente sostiene che la legislazione successiva al 1924 ha innovato in materia di cooperative;
ed in particolare, il codice civile delinea il criterio di differenziazione delle cooperative nello scopo mutualistico (fornire beni, servizi ed occasioni di lavoro direttamente ai soci, a condizioni più vantaggiose di quelle individualmente conseguibili nel mercato: Rel., n. 1025); la nuova disciplina ha ridotto lo spazio dell'art. 2 terzo comma del R. D. 28 agosto 1924 n. 1422, in quanto è ridotta la finalità dei soci di assoggettarsi alla cooperativa con vincolo di subordinazione;
ed il carattere autonomo ed individualistico della partecipazione dei soci alla cooperativa conduce a ritenere che questa nuova normativa abbia tacitamente abrogato l'indicata norma. Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi, che sono oggettivamente e soggettivamente interconnessi. Il ricorso principale è infondato. Come il Supremo Collegio di questa Corte ha recentemente affermato (S.U. 5 giugno 2000 n. 401), “l'art. 3 secondo comma della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443, come modificato dall'art. 1 della successiva legge 20 maggio 1997 n. 133, deve essere interpretato nel senso che tutte le società cooperative, ivi 6 comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del medesimo art. 3 e dall'art. 4 della legge, possono usufruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di Ruolo ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato a quest'ultima, dato che l'esclusione, operata dalla norma, delle società a responsabilità limitata (non con un unico socio), delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono scopi di lucro”. Ed invero, come chiarito da questa decisione (che espressamente e ripetutamente richiama quanto precedentemente affermato da Cass. 23 luglio 1996 n. 5365), la predetta disposizione ("per cui è artigiana l'impresa collettiva “costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale"), sul piano letterale, Ma locuzione “anche cooperativa", dimostra che era intenzione del legislatore distinguere, al fine di una differenziata disciplina, da un lato le cooperative, per il loro scopo mutualistico, e dall'altro gli enti collettivi con scopo di lucro;
con la conseguenza che la successiva esclusione, dalle imprese artigiane, di alcuni tipi di società, investe il secondo gruppo, e non il primo (le cooperative). Sul piano della ratio normativa, poi, carattere fondamentale delle imprese artigiane, che permane anche nelle imprese collettive ed è 7 espressamente sottolineato predetta disposizione, non è la personale responsabilità dei singoli soci, bensì la preminenza del lavoro sul capitale (preminenza non solo quantitativa, bensì qualitativa, in relazione : alle caratteristiche dell'impresa ed alla natura del bene prodotto o del servizio reso: Cass. 2 giugno 1995 n. 6221); e questo carattere è presente anche nelle cooperative costituite con la forma di società a responsabilità limitata. Know E si deve pertanto ritenere che, “qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge (specie quelli dimensionali), una struttura di tipo capitalistico, inerente ad una cooperativa di produzione e lavoro, non possa essere di ostacolo all'esercizio di un'attività artigianale, in relazione alla quale, nonostante la suddetta struttura, che tuttavia permette il perseguimento di uno scopo mutualistico, continua a persistere la netta preminenza del lavoro sul capitale”. A queste imprese, di conseguenza, è dovuto il trattamento previsto per le imprese artigiane, a condizione che le stesse non superino i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 4 della legge quadro e svolgano, nella produzione di beni e servizi, quelle attività contemplate nell'art. 3 primo comma della medesima legge. Poiché il ricorso principale è stato notificato il 9 maggio 1995, il ricorso incidentale, notificato il 5 luglio 1995, in applicazione degli artt. 371 e 370 primo comma cod. proc. civ., è inammissibile. Ciò conduce a compensare le spese del giudizio di legittimità. 8
PQM
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2000. Il Consigliere estensore Pietro Cuoco IL PRESIDENTEЛистно витрений нее IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 1:5 FEB. 2001 oggi, I LABORATORE A 0 A 3 D M D 1 S ce E 3 , DI CANCELLERIA S R . 5 O P A T L T . R L E , T A N O ' R A B S L O C E 3 I L P 7 E D - S D I 8 A - I N T S 1 S G 1 N O O E P S E A M I D G I A E G A , E O D O L T R E T I T T A S R I N L I E G L D S E E E R O D 9