Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/04/2003, n. 4976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4976 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Ce 63889 ESENTE DA REGISTRAZIONE Aula A AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE /0 SEZIONE QUINTA CIVILE 0 4 9 7 6 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 06957/99 Dott. Cristarella Orestano Francesco Giovanni onsigliere Dott. Faolini Cron. 11063 Consigliere Vittor Dott. Ebner Rep. Consigliere Salvatore Dott. Di Palma ud. 27/09/02 Giuseppe Rel. Consigliere Dott. Marinucci ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S EN TENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 63889 per il Ministero delle Finanze, in persona del MITTELTJ pro tempore rappresentato e difeso ex lege generale dello Scato pressɔ cui dall'Avvocatura uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
JA CA EL;
intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di "arino, n. 78/35/99 del 21 maggio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza de 27/09/02 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha conclusc per la nullità della sentenza di appello.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 4 agosto 1992 veniva presentata dichiarazione di successione Morte di JA NI, deceduto il 7/2/92. Nella dichiarazione gli eredi chiedevanɔ d_ numeripotersi avvalere, per 1 cespiti di cui ai progressivi 2-3贗 de la dichiarazione d successione, dell'applicazione dell'art. 12 Legge 154/RR, essendo le dette uniLà immobiliari prive di rendita catastale. A seguito d avver.uto classamento da parte dell'UTE di Torino si verificava che per il cespile di cui al punto (casa di civile abitazione in Torino, strada della Viola n. 110 il valore dichiarato di L. 500.000.000 veniva elevato a L. 982.100.000. I'Ufficio provvedeva a riliquidare l'imposta sul maggior valore, notificardo agli eredi il 17/12/95 avviso di liquidazione con la motivazione "per rettifica valore finale del cespite n. 3 a seguito di accatastamento UTE, art. 12 leggo 154/88". Avverso l'avviso contribuenti proponevano ricorso alia СТР, eccependo la intervenuta decadenza dell'azione di accertamento dell'Ufficio nonché la 2 di motivazione dell'avviso di rettifica, mancanza contestando inoltre la valutazione dell'immobile. Ja Commissione Tributaria Provinciale di Torino Sez. 21 in data 2/12/96 con la sentenza n. 56/21/97 riteneva ron fondala l'eccezionc relativa alla decadenza accertamento dcil Officic, mentre dell'azione di l'eccezione relativa alla mancata riteneva fondata motivazione de l'avviso di accertamento e pertanto, accogliendo Su questo punto il ricorso di parte, dichiarava nullo l'avviso di liquidazione. Contro tale decisione appellava l'Ufficio. 1 contribuenti resistevano e presentavano appello incidentale. Con la sentenza impugnata in questa sode i a CTR respingeva l'appello dell'Ufficio. Avverso detta sentenza presentava ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze con due motivi. Con il primo denunciava 1 a "insufficiente anzi - art. 360 n. 5 art. 360 n. 3 inesistente motivazione 4 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell'art. e 57 Comma 2 1. 413/92". Cor il secondo lamentava la "violazione dell'articolo 12 5.1. 14/3/88 n. 70 convertito con modificazione nella legge 13/5/88 n. 154 -recepito nel comma 6 art. 34 del T.U. 346/90 arl. 360 11. 3 nonché la nullità della sentenza per inesistenza ex della motivazione art. 360 n. 4". Resisteva 'intimato Соп controricorso e successivamente, presentava memoria a magistero dell'Avvocato Giuseppe Morsillo in sostituzione del precedente Patrono nel frattempo deceduto. Nelle memorie veriva richiesta 1'inammissibilità del ricorso per violazione dell'arl. 52 d. l. 546/92 per la mancata autorizzazione all'impugnazione.
2. MOTIVI DELIA DECISIONE La sentenza impugrata deve essere cassa E, come conseguenza della inammissibilità dell'appello proposto dall'Ufficio in violazione dell'art. 5%, comma 2, DPR 546/92. T'appello dell'Utticio пог risulta corred to della autorizzazione prescritta dalla citata disposizione di legge, ле 1' FF ha mai asserito di essere stato autorizzato. La mancanza dell'autorizzazione è causa di h inammissibilità dell'appello, rilevabile di ufficio, in quanto alliene alla mancanza di חנו presupposto processuale (cfr. Cass. 10239/2001; Cass. 11321/2001). Come è noto, l'art. 52, comma 2, D. L. 546/1992, dispone che "gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile dei servizi del contenzioso della competente direzione regionale deile entrate" Tale disposizione stata oggetto di interventi abrogativi e di ripristino che ΠΟΤΙ rilovano ai fini della vicenda in esame. Infatti, nella specie, l'appello dell'Ufficio è stato notificato il 16 aprile 1997, mentre _a norma citata non è stata vigente nel periodo dal 17 marzo al 25 ottobre 1996. Soltanto gli appelli proposti dagli uffici in tale periodo поп avevano bisogno della preventiva autorizzazione (v. Cass. 4213/2000: "In Lema di contenzioso tributario, tutti gli appelli principali proposti dagli uffici periferici del Dipartimento delle entrate o dagli uffici del territorio nel periodo 17 marzo-25 ottobre 1996, anche se non previamente autorizzati secondo quanto disposto dall'art. 52, Comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n+ 516, debbono ritenersi validi ed efficaci, in considerazione del fatto che detta norma è stata abrogata, con effelto dal 17 marzo 1996, dall'art. 2, comma , lett. e) del C. L. 15 marzo 1996, n. 123, con effetto dal 27 giugno 1996 dagli arrt. 2, comma 1, Lett. e} de i d.l. 16 maggio 1996 I. 259 e 12, comma 1, lett. e), del d.l. 22 giugno 1996 1. 329, tutti Iion convertiti, e, con effetto dal 26 agosto, dal d.l. 8 agosto 1996, n. 437, fino al 25 ottobre 1996, cata di pubblicazione della legge di conversione 24 ottobre 1996 n. 556, che con l'art. 2 ha fatto salvo l'effeɩLO abrogativo del secondo comma dell'art. 52 del d.l. n. 546/92 prodotto aai summenzionati decrezi e nel contempo ha soppresso, però, la disposizione abrogatrice di detta ultima поста, determinando Così la reviviscenza della stessa"). Alla luce della citata giurisprudenza di questa Corte, 1'appello, proposto dall'Ufficio del Registro delle Successiori di Torino il 16.04.1991 avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale senza 1'autorizzazione prevista dal Comma 2 dell'art. 52 del d.l. n. 516 del 1992, deve ritenersi inammissibile, con conseguente inefficacia, ex art. 334 cpv c.p.c. dell'affillo incidentale (tardivo) del contribuente. Si appalesa equo compensare le spese del presente giudizio e del giudizio di secondo grado, alla luce dell'esito dei giudizi e della ratura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Pronunciandc sul ricorso la Corte cassa la l'appello sentenza impugrata, dichiara inammissibile 1' appello principale dell'ufficio ed inefficace incidentale del contribuente. Compensa le spese del presente giudizio e del giudizio di secondo grado. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 27 settembre 2002 6 Il Presidente Il Relatore ed estensore Ciuseppe Marinucci Francesco Cristarella Orestanc Маши IL CANC ERE C1 Franc o Catania DEPOSITATO N A ZIA Roma 1. APR. 2003 --> CANCE RS C 7