Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 16452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16452 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
16452-26
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PE AN NC FF
PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente-
NA AR GA
-Relatore-
AO AN
CO AR NA
Sent. n. sez. 930/2026 CC - 05/03/2026
R.G.N. 38589/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
RO AN, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 2 ottobre 2025 del Tribunale del Riesame di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, CO PATARNELLO
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Catania confermava l'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza con prescrizioni emessa in data 18 settembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di AN TR, gravemente indiziato del reato di cui all'art. 23, comma 4, 1. 18 aprile 1975, n. 110, per avere, in concorso con LO AN e con il minore TT ZO, portato in luogo pubblico un'arma clandestina, e precisamente una pistola replica di pistola beretta PX ovvero una pistola Bruni a salve, modificata con l'aggiunta di una canna completa di serbatoio con all'interno 7 cartucce.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame, l'interessato ha proposto ricorso con l'atto a firma dell'Avv. Tommaso Manduca del Foro di Catania, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 comma 1 e 1 bis cod. proc. pen. per mancanza di gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione degli stessi in
ordine alle contestazioni di cui al capo di imputazione relativo all'art. 74 e 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309, con l'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen. Lamenta il ricorrente l'omessa valutazione in merito al concorso del TR nel reato considerate le dichiarazioni rese dal concorrente minorenne che, assumendosi la responsabilità del fatto, ha dichiarato che gli altri due indagati non excuse fossero consapevoli della detenzione dell'arma e considerato che, in sede di interrogatorio, il medesimo TR, negando l'addebito, aveva chiesto venisse espletata una perizia papillare sull'arma.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. per assenza delle esigenze cautelari. Evidenzia il ricorrente che il Giudice per le indagini preliminari ed il Tribunale del Riesame hanno desunto la sussistenza del pericolo di commissione di delitti della stessa specie dalla gravità del reato contestato, non tenendo presente che il TR, indagato diciottenne, incensurato, avrebbe potuto usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Marco Patarnello, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
1. Il ricorso è infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Quanto al primo motivo, va premesso che, in presenza di una logica motivazione in punto di gravità indiziaria per quanto di interesse la sussistenza di elementi a carico - le deduzioni del ricorrente si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto, e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258677). Nel corpo della motivazione dell'ordinanza impugnata il Tribunale ha compiutamente valutato sia le dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'indagato minorenne, che le contraddizioni intrinseche ed estrinseche delle dichiarazioni rese dal ricorrente anche in relazione a quelle del coindagato LO. Il Tribunale del Riesame deduce con completezza di argomenti che la consapevolezza del trasporto dell'arma clandestina da parte del TR si desume dalla "condotta tenuta dei tre, che trasportavano una pistola a bordo di un'auto presa a noleggio e condotta da un minorenne, che fermati in orario notturno si davano alla fuga nel tentativo di eludere i controlli, che non pare abbiano all'atto
del controllo manifestato segni di stupore al rinvenimento dell'arma, che sono stati incapaci di fornire una alternativa ricostruzione lecita della vicenda". Alla correttezza, e completezza, delle argomentazioni, in cui tale giudizio si riflette, sono mosse obiezioni non decisive, in larga parte già preventivamente confutate dai giudici del riesame. Quanto alla "perizia papillare sull'arma", l'assunto difensivo di cui peraltro alcuna allegazione nel ricorso- è smentito dal verbale di udienza di convalida che non contiene alcuna richiesta esplicita del TR.
3. Infondato è anche il secondo motivo.
Va premesso che la legge 16 aprile 2015, n. 47 ha introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, e questa Corte ha già evidenziato (Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, [...], Rv. 264902) la necessità che tale aspetto sia specificamente valutato dal giudice emittente la misura (o da quello che ne disponga la conferma), avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo al momento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare;
ciò ancorché si acceda alla tesi che lo stesso aspetto costituisse, già prima dell'entrata in vigore della legge citata, un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo (Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, [...], Rv. 267830; Sez. 3, n. 12816 del 02/02/2016, [...], Rv. 266515; Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, [...], Rv. 266421; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265985). L'ordinanza impugnata ha compiutamente adempiuto a tale onere argomentativo, dando conto della continuità ed effettività del pericolo di recidivanza, da riferire all'esistenza di occasioni prossime (ancorché non imminenti) ulteriormente propiziatrici, motivando: "la condotta dell'indagato, a dispetto della formale incensuratezza, manifesta la grave propensione a delinquere e l'assenza di qualsiasi capacità di autocontenimento, circostanze che destano particolare allarme sociale essendo inequivocabilmente sintomatiche tanto del suo inserimento in un contesto delinquenziale allarmante (tale essendo evidentemente quello in cui si procurava la materiale disponibilità dell'arma) quanto della sua prontezza a delinquere". Inoltre - dovendo il giudizio prognostico ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. essere basato e modulato anzitutto sulle modalità della condotta e sulla loro gravità - l'ordinanza evidenzia una serie di elementi (la pronta disponibilità di un'arma da fuoco perfettamente funzionante e perlopiù clandestina che induce a ritenere la misura cautelare in atto appena idonea a salvaguardare la collettività dal pericolo di reiterazione di condotte analoghe se non più allarmanti ad opera di
Valastri; la valutazione relativa alla idoneità della misura applicata giacché misure più blande, che non porrebbero alcun limite alla libertà di movimento del ricorrente, non garantirebbero sufficientemente la collettività dal rischio di reiterazione criminosa, atteso che il TR, se sottoposto a misura meno afflittiva, ben potrebbe tornare a circolare armato in orario notturno) che costituiscono un fondamento stabile della consistenza motivazionale. L'ordinanza impugnata motiva adeguatamente anche sulla entità della sanzione irrogabile e sulla gravità del titolo del reato contestato che non consentirebbero la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nonostante la incensuratezza del ricorrente.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 5 marzo 2026
Il Consigliere estensore NA AR GAVONT
Il presidente PE AN
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale
Depositato
Roma, li
07 MAG. 2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIOTIZIARIO