Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 16452
CASS
Sentenza 7 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione alla gravità indiziaria

    La Corte ritiene che le deduzioni del ricorrente sollecitino una rilettura del fatto e una diversa valutazione degli elementi, non di competenza della Cassazione. La motivazione dell'ordinanza impugnata ha valutato le dichiarazioni del minore, le contraddizioni del ricorrente e quelle con il coindagato LO. La consapevolezza del trasporto dell'arma è desunta dalla condotta dei tre, dalla fuga, dalla mancanza di stupore al rinvenimento dell'arma e dall'incapacità di fornire una ricostruzione lecita. La richiesta di perizia papillare non risulta dal verbale di udienza.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all'assenza delle esigenze cautelari

    L'ordinanza impugnata ha adempiuto all'onere di argomentare sulla attualità del pericolo di reiterazione del reato, dando conto della continuità ed effettività del pericolo di recidivanza. La condotta dell'indagato manifesta grave propensione a delinquere e assenza di autocontenimento, sintomatiche dell'inserimento in un contesto delinquenziale e della prontezza a delinquere. La disponibilità di un'arma clandestina e la valutazione che misure meno afflittive non garantirebbero la collettività dal rischio di reiterazione sono elementi a fondamento della motivazione. L'ordinanza motiva adeguatamente anche sulla entità della sanzione irrogabile e sulla gravità del titolo del reato contestato, che non consentirebbero la sospensione condizionale della pena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 16452
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16452
    Data del deposito : 7 maggio 2026

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