Sentenza 23 febbraio 2001
Commentario • 1
- 1. Reperibilità e malattia: se il medico fiscale non ti trova a casaRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 settembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 02 6 24 /20 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO NE LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SCIARELLI Rel - Presidente Dott. Guglielmo R.G.N. 21432/98 - Cron.5474 Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere- MAZZARELLA Consigliere Dott. Giovanni Rep. Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Ud.18/12/00 SERVELLO Consigliere Dott. Gianfranco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S ENTENZA dal Sig. TESOLE ZTORE per diritti L. 300 sul ricorso proposto da: IL CE AL GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
CCOZ1128 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI 2000 VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO, giusta delega in 5493 atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 450/98 del Tribunale di PRATO, depositata il 02/09/98 R.G.N. 1528/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Guglielmo udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Sciarelli;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. NO SA, con ricorso depositato il 26 10 94, esponeva che il 30 3 93, alle h. 18.40,durante un periodo di assenza dal lavoro per malattia ( decorso post-operatorio a seguito di intervento chirurgico per ernia inguinale) non era risultato presente in casa all'arrivo della visita medica di controllo. Che, di conseguenza, l'INPS gli aveva applicato la sanzione di cui all'art. 5 co. XIV L. 638/83; precisava che egli non era stato reperito in casa perché, accusando dolori post- operatori, si era recato dal proprio medico per farsi visitare.Conveniva in giudizio l'INPS per sentir dichiarare l'illegittimità dell'applicazione della sanzione (perdita dell'indennità di malattia) e, quindi, per sentirla condannare al pagamento della relativa somma. L'INPS resisteva alla domanda, sottolineando l'onere di reperibilità dell'assistito alla visita. Il Pretore di Prato, con sentenza del 25 9 96, rigettava la domanda. Il SA proponeva appello. Il Tribunale di Prato, con sentenza depositata il 2 settembre 98, rigettava l'appello. Il SA ha proposto ricorso per cassazione. L'Inps ha depositato controricorso. Motivi della decisione. Con l'unico motivo di ricorso, si assume la violazione e falsa applicazione del comma 14° dell'art. 5 del DL 11 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, nonché degli artt. 421 e 437 cpc .Motivazione insufficiente e contraddittoria(art. 360 cpc n. 3 e 5). Si afferma che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che il giustificato motivo di esonero del lavoratore dell'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo, ai sensi dell'art. 5 comma 14° della legge n. 638 del 1983, non si identifica con il concetto di forza maggiore(impedimento assoluto dovuto a causa ineluttabile), ma ricorre in presenza di un ragionevole impedimento. fluul Si lamenta, altresì, un'incompleta istruzione probatoria in proposito. 1 2 Il ricorso è infondato. Il Tribunale ha rilevato che il teste dott. Giusti ebbe a precisare che egli si tratteneva abitualmente in ambulatorio fino alle h. 19,30, ovvero almeno mezz'ora dopo la fine dell'orario di visita. Pertanto, se il SA avesse prospettato il proprio problema di reperibilità e si fosse informato di questa circostanza, avrebbe saputo che poteva trattenersi in casa fino alle h. 19,per poi recarsi all'ambulatorio ed ivi trovarvi ancora il dott. Giusti. Portanto, la tollerabilità oggettiva e soggettiva del dolore, riferita sempre dal teste dott. Giusti, nonché dimostrata dalla circostanza che il dolore stesso consentì al SA di recarsi a piedi da casa all'ambulatorio, avrebbe senza'altro consentito al SA di attendere fino alle h. 19 prima di uscire di casa. In secondo luogo, la stessa tollerabilità del dolore avrebbe consentito al SA di attendere la visita a domicilio in orario serale, anch'essa prospettata dal dott. Giusti. Il Tribunale ha, così, linearmente dimostrato che l'attore non fu ragionevolmente impedito a restare in casa nella fascia oraria prevista per la visita di controllo, sia perché non aveva motivo di non attendere la visita a domicilio del proprio medico nelle ore serali, sia perché, con elementare diligenza poteva informarsi se il proprio medico si tratteneva dopo le sette, come, di fatti, avveniva. Ne consegue che il tribunale non è incorso in alcuna violazione di principi di diritto, nẻ, tanto in lacune o incongruenze di motivazione, in quanto ha compiutamente e logicamente meno ' motivato, spiegando le ragioni per le quali non ritenesse sussistente un ragionevole impedimento a restare in casa, così dando applicazione ad un esatto principio di diritto. Il Tribunale ha, altresì, effettuato una completa indagine probatoria ai fini dell'accertamento delle circostanze rilevanti per la decisione, come sopra si è visto. Il ricorso va, dunque, rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione,ex art. 152 disp. att. cpc., trattandosi di causa Aleule previdenziale (richiesta dell'indennità di malattia). Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. 3
PQM
18 dicembre 2000 Il Presidente est.: lylichen l auth fella IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 23 FEB. 2001 oggi, A DI IL COLLABORATONE M E I R DI CANCELLERIA A 0 P D 3 S 1 U , 3 S . O 5 A T L T . R L , A O N A ' B S L E I 3 L P E D 7 S - D I 8 A I - N T S 1 S G 1 N O O E P S E A M I I D G A E G A , E O D O L T R E T T I T A S R I N I L E G L D S E E E R O D