Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2015, n. 2337
CASS
Sentenza 7 gennaio 2015

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Avverso il provvedimento di dissequestro e restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, adottato dopo l'emissione di una sentenza di proscioglimento, non è esperibile il ricorso per cassazione bensì l'appello al tribunale del riesame, che è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti, diversi da quello impositivo della misura. (Nella specie, relativa ad ordinanza emessa durante la pendenza del giudizio d'appello dal tribunale che aveva assolto gli imputati, la S.C. ha qualificato il ricorso per cassazione come appello ex art. 322 bis cod. proc. pen., precisando che competente ad adottare il provvedimento di restituzione e dissequestro, nel caso di sentenza di proscioglimento è, ai sensi dell'art. 323 cod. proc. pen., il giudice che l'ha emessa anche se non abbia più la disponibilità del fascicolo processuale).

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  • 1Beni sottoposti a sequestro preventivo: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 giugno 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2015, n. 2337
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2337
Data del deposito : 7 gennaio 2015

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