Sentenza 7 gennaio 2015
Massime • 1
Avverso il provvedimento di dissequestro e restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, adottato dopo l'emissione di una sentenza di proscioglimento, non è esperibile il ricorso per cassazione bensì l'appello al tribunale del riesame, che è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti, diversi da quello impositivo della misura. (Nella specie, relativa ad ordinanza emessa durante la pendenza del giudizio d'appello dal tribunale che aveva assolto gli imputati, la S.C. ha qualificato il ricorso per cassazione come appello ex art. 322 bis cod. proc. pen., precisando che competente ad adottare il provvedimento di restituzione e dissequestro, nel caso di sentenza di proscioglimento è, ai sensi dell'art. 323 cod. proc. pen., il giudice che l'ha emessa anche se non abbia più la disponibilità del fascicolo processuale).
Commentario • 1
- 1. Beni sottoposti a sequestro preventivo: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2015, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 07/01/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - ORDINANZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 12
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 35275/2014
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1. CI BE, nato a [...] il [...], parte civile;
avverso l'ordinanza del 22/05/2014 del Tribunale di Chieti;
nei confronti di
2. NT LE, nato a [...] il [...];
3. DI RI RO, nato a [...] il [...];
4. DE VI AN, nato a [...] il [...];
esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto annullarsi senza rinvio il decreto impugnato.
FATTO E DIRITTO
1. Per mezzo del difensore NG BE, parte civile nel procedimento penale
contro
NT LE, Di RI RO e De VI CA, imputati del reato di concorso in turbativa d'asta e assolti nel giudizio di primo grado per insussistenza del fatto con sentenza del 27.11.2013 del Tribunale di Chieti, impugna per cassazione l'ordinanza in data 22.5.2014, con cui lo stesso Tribunale di Chieti all'esito di udienza camerale ex art. 127 c.p.p. ha disposto -in accoglimento di istanza degli imputati prosciolti- il dissequestro e la restituzione al Di RI e al De VI del compendio immobiliare sottoposto a sequestro preventivo dal G.I.P. del medesimo Tribunale (Decreto 27 settembre 2010). Compendio affidato in giudiziale custodia al citato NG, debitore esecutato e originario proprietario dei cespiti immobiliari attinti dal provvedimento ex art. 321 c.p.p.. 2. Con il ricorso si deducono vizi di violazione di legge e di mancanza e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.
Per un verso l'ordinanza deve considerarsi nulla, perché emessa da un giudice, il Tribunale di Chieti, incompetente a decidere il dissequestro invocato dagli imputati. La sentenza di proscioglimento pronunciata da quel Tribunale è stata appellata dal pubblico ministero e il procedimento pende attualmente davanti alla Corte di Appello dell'Aquila per il giudizio di cognizione del merito di secondo grado. È tale Corte che, avendo la materiale disponibilità degli atti di causa, va individuato come giudice procedente (art. 590 c.p.p. e art. 91 disp. att. c.p.p.) ed unico competente a decidere sulla istanza di revoca del sequestro preventivo. Il Tribunale di Chieti, del resto, con la sentenza di assoluzione ha omesso di provvedere sul vincolo di indisponibilità apposto ex art. 321 c.p. ai beni immobili oggetto del reato di cui all'art. 353 c.p., ascritto ai tre imputati.
Per altro verso l'ordinanza impugnata è in ogni caso nulla perché adottata ancor prima del passaggio in giudicato della decisione liberatoria, tempestivamente gravata dall'appello del p.m. (sicché "l'immobile sottoposto a sequestro preventivo andrebbe semmai restituito all'avente diritto al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, laddove denegatamente confermata").
3. L'impugnazione della parte civile NG è stata erroneamente proposta innanzi a questa Corte di Cassazione, assumendo la stessa specifiche connotazioni di gravame avverso un provvedimento non impositivo di una misura cautelare reale, ma soltanto modificativo del già applicato regime cautelare di indisponibilità del bene. L'impugnazione deve, quindi, essere qualificata - ai sensi del combinato disposto degli artt. 310, 322 bis e art. 568 c.p.p., comma 5, come appello con coevo invio degli atti al Tribunale di
Chieti, competente ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., comma 1 bis, (cfr. Sez. 6^, n. 26232 del 11.6.2013, Parnasso, Rv. 256814). La riqualificazione dell'impugnazione della parte civile NG come appello non esime questa Corte regolatrice dal formulare due ordini di osservazioni, connesse ai temi di natura processuale dedotti dalla ridetta parte civile.
Innanzitutto la non definitività della sentenza di proscioglimento di primo grado emessa nei confronti dei tre imputati (in pendenza dell'appello del p.m. davanti alla Corte distrettuale dell'Aquila) non fa velo alla legittimità della impugnata ordinanza restitutoria del Tribunale di Chieti alla luce dell'espressa regola dettata dall'art. 323 c.p.p., comma 1. Tale norma impone al giudice che abbia adottato una decisione di merito liberatoria nel procedimento principale, cui acceda un sequestro preventivo, di ordinare il dissequestro e la restituzione dei beni sottoposti a vincolo preventivo pur nel caso in cui la decisione non sia passata in giudicato ("sentenza di proscioglimento ... ancorché soggetta a impugnazione").
In secondo luogo l'ordinanza impugnata non può ritenersi emessa da giudice incompetente, come si adduce nell'atto impugnatorio. Legittimamente il Tribunale di Chieti, non avendo provveduto sui beni in sequestro preventivo contestualmente alla pronuncia della sentenza di assoluzione di primo grado, ha deliberato (su istanza degli imputati aventi diritto alla restituzione dei beni) la declaratoria di "inefficacia" del sequestro preventivo. Decisione che assume i caratteri di atto giudiziario dovuto ("Con la sentenza di proscioglimento ... il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto") in nome di una competenza che ben può definirsi funzionale (determinata dall'avere il giudice adottato la decisione di proscioglimento) e che prescinde dalla disponibilità degli atti del processo. Per la semplice ragione che nel caso di specie il Tribunale teatino non ha ordinato la revoca del sequestro preventivo per il venir meno dei presupposti legittimanti l'applicazione della misura cautelare reale (la cui verifica di persistenza o meno diverrebbe possibile soltanto grazie a una diretta conoscenza di tutti gli atti processuali). Il Tribunale, in vero, ha unicamente dichiarato la perdita di efficacia (come recita la stessa rubrica dell'art. 323 c.p.p.) del sequestro preventivo per perenzione del titolo cautelare determinata dalla intervenuta definizione del giudizio di merito di primo grado con una sentenza di proscioglimento.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Chieti.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2015