Sentenza 13 maggio 2008
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Presidente della corte d'appello, in sede di convalida dell'arresto provvisorio, ha applicato all'estradando la misura cautelare della custodia in carcere, fondato esclusivamente sul punto delle esigenze cautelari quando, nelle more del procedimento, la misura sia stata revocata, posto che l'interesse alla pronuncia è ravvisabile, anche nel caso di liberazione, ed ai limitati fini della equa riparazione per l'ingiusta detenzione, soltanto in relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen..
Commentari • 4
- 1. Ingiusta detenzione estradizionale e non luogo a provvedere (Cass. 14088/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 luglio 2024
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la privazione della libertà personale sofferta nell'ambito di una procedura di estradizione passiva può essere ritenuta ingiusta anche nel caso in cui tale procedimento si concluda, non con una decisione sfavorevole all'estradizione, ma con una pronuncia di natura strettamente processuale, quale il non luogo a provvedere in ragione dell'allontanamento dell'estradando. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 08/02/2024) 08/04/2024, n. 14088 Composta da: Dott. DOVERE Salvatore - Presidente Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere Dott. CENCI Daniele - Consigliere Dott. ANTEZZA Fabio - …
Leggi di più… - 2. Ingiusta detenzione MAE, innocenza non è necessaria (Cass. 20255/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 maggio 2023
Va indennizzata la detenzione in un procedimento da mandato di arresto europeo non eseguito senza che sia necessario accertare l'innocenza della persona. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 12/01/2023) 12/05/2023, n. 20255 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente - Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere - Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - Dott. DAWAN Daniela - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; nei confronti: A.A., nato il (Omissis); B.B., nato il (Omissis); avverso l'ordinanza del 20/01/2022 …
Leggi di più… - 3. Ingiusta detenzione estradizionale: evoluzione (Cass. 52813/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 novembre 2019
- 4. Ingiusta detenzione e estradizione (Cass. 52813/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2008, n. 21748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21748 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/05/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 1283
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 043368/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UI IK N. IL 07/03/1979;
avverso ORDINANZA del 22/10/2007 CORTE APPELLO di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Galati Giovanni che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Presidente della Corte di Genova ha convalidato l'arresto di FI AK, destinatario di mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Grande Istanza di Grasse in relazione a una sentenza di condanna alla pena di anni tre di reclusione per il reato di rapina aggravata, e, ritenuta la sussistenza di un concreto pericolo di fuga, ha applicato al predetto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere. AK FI ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, lamentando la carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.
DIRITTO
Dalle informazioni assunte presso il Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria risulta che il ricorrente in data 13-11-2007, e quindi dopo la proposizione del ricorso per cassazione, è stato rimesso in libertà.
Secondo un principio consolidato in giurisprudenza, l'interesse dell'indagato ad ottenere una pronuncia in sede di impugnazione dell'ordinanza che impone la custodia cautelare permane anche nel caso in cui essa sia stata revocata nelle more del procedimento incidentale "de libertate", solo se la decisione di annullamento della misura possa costituire per l'interessato, ai sensi dell'art.314 c.p.p., comma 2, presupposto del diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente;
il che può verificarsi esclusivamente nelle ipotesi in cui il provvedimento coercitivo sia stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p. (Cass. Sez. Un. 12-10-1993 n. 20; Cass. Sez. Un. 13-7-1998 n. 21). Corollario di tale principio è che l'interesse all'impugnazione di un provvedimento coercitivo dopo la cessazione della misura cautelare non permane quando l'impugnazione è diretta ad ottenere una decisione sulla sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p., o sulla scelta tra le diverse misure possibili ai sensi dell'art. 275 c.p.p., in quanto si tratta di cause di illegittimità inidonee a fondare il diritto di cui all'art. 314 c.p.p., stante la tassatività della formulazione della norma citata,
che si riferisce esclusivamente alle condizioni di applicabilità delle misure di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p. (Cass. Sez. 6, 15-11- 2006 n. 9943; Cass. Sez. 6, 26-5-2004, n. 37894). Nel caso di specie, pertanto, avendo il ricorrente fatto valere esclusivamente doglianze attinenti alle esigenze cautelari, in applicazione degli enunciati principi deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Poiché il venir meno dell'interesse, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, non configura un'ipotesi di soccombenza, non vi è spazio per una condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una sanzione in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2008