Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
L'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere notificato, in applicazione del primo comma dell'art. 415 bis cod.proc.pen., tanto alla persona sottoposta alle indagini che al suo difensore, di talché, quando detto difensore non risulti in precedenza nominato, il P.M. deve allo scopo designarne uno d'ufficio, cui l'avviso va spedito pena la determinazione di nullità a mente dell'art. 178 lett. c) del codice di rito. Da ciò consegue che non è abnorme, ed è anzi legittima, l'ordinanza con la quale il giudice dibattimentale, rilevata l'omessa notifica dell'avviso ad un difensore dell'imputato, dichiara la nullità del successivo decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 552 comma secondo cod.proc.pen., ed ordina la restituzione degli atti al P.M..
Commentario • 1
- 1. Processo penale, atto, abnormità, rilevanza, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2004, n. 6806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6806 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 21/01/2004
1. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 49
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 017205/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano;
nell'ambito del proc. penale a carico di:
EZ EN, n. il 6.9.1939 a Trasacco, res. a Roma;
avverso l'ordinanza in data 2.7.2002 del Tribunale di Avezzano;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
Letta la requisitoria in data 26.9.03 del Pubblico Ministero nella persona del Sost. P.G. Dott. Cesqui E. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza emessa in limine all'udienza dibattimentale del 2/7/2002, nel giudizio a carico di EN FR, il Tribunale monocratico di Avezzano, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla difesa e sul difforme parere del P.M., dichiarò la nullità del decreto di citazione a giudizio, con conseguente restituzione degli atti all'ufficio requirente, perché l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che aveva preceduto detto decreto, non era stato notificato al difensore dell'imputato.
Contro tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale, deducendone l'abnorme illegittimità, per erronea applicazione delle norme di riferimento, determinante indebita regressione del procedimento. L'errore sarebbe consistito nell'aver ritenuto la necessità della designazione di un difensore di ufficio e della relativa comunicazione, all'atto dell'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, laddove detta nomina sarebbe prevista in ipotesi tassative (v. artt. 96, 97, 364, 365 c.p.p.); peraltro la formulazione dell'art. 369 bis cit. cod. inserito dall'art. 19 L. 60/2001, smentirebbe la tesi del Tribunale di Avezzano, confermando la necessità della suddetta nomina solo al compimento del primo atto al quale la difesa ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a rendere l'interrogatorio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 375 co. 3 e 416 c.p.p.. Nella requisitoria in epigrafe menzionata, il P.G. presso questa Corte si è espresso per la reiezione dell'impugnazione, evidenziando le facoltà processuali autonomamente attribuite al difensore dall'art. 415 bis c.p.p. in considerazione delle quali la nomina del difensore di ufficio si renderebbe necessaria, nonostante l'apparente tenore dell'art. 369 bis introdotto dalla "novella" L. 60/2001, il cui testo non avrebbe tenuto conto, per lo "sfasamento temporale" tra l'approvazione delle due modifiche, delle modificazioni apportate dalla L. 479/77 al testo dell'art. 416 c.p.p.. Il ricorso è inammissibile.
A parte l'inconferenza dei motivi di impugnazione, impostati sul presupposto che nel caso di specie non sarebbe stato nominato dall'indagato, poi imputato, un difensore di fiducia (mentre invece tale nomina, in persona di tale avv. Margutti, come si da atto nell'ordinanza impugnata, vi era stata), deve rilevarsi che non sono configurabili, nel caso di specie, gli estremi dell'abnormità, strutturale o funzionale, del provvedimento in questione. Al riguardo va considerato che rientra tra i poteri ordinatori del giudice del dibattimento la dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio, con la conseguente restituzione degli atti al P.M., e che nessuna irrimediabile situazione di "stasi processuale" nella specie avrebbe potuto verificarsi, ben potendo il P.M. emettere un nuovo decreto di citazione a giudizio, dopo aver rinnovato il precedente avviso ex art. 415 bis c.p.p.; la "regressione" disposta dal giudice, è derivata dalla riscontrata inosservanza dell'art. 415 bis c.p.p. il cui comma primo prevede la notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari anche al difensore, omissione che si è tradotta in una causa di nullità del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552 co. 2 c.p.p., non essendo stato tale decreto preceduto da un valido avviso di conclusioni delle indagini.
A tal ultimo proposito deve osservarsi che l'omissione inficiante l'iter del procedimento, dopo la conclusione delle indagini preliminari ha comportato la violazione di un diritto della difesa, determinante nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. (debitamente poi eccepita e dichiarata ai sensi dell'art. 180), tenuto conto che la mancata notificazione dell'avviso al difensore ha impedito al medesimo di avvalersi delle facoltà attribuitegli dalla legge in via autonoma (segnatamente, esame ed estrazione di copia degli atti), al fine di garantire il supporto dell'assistenza tecnica all'indagato, anche in quella fase del procedimento;
sicché deve anche ritenersi che correttamente il giudice ha dichiarato la nullità del decreto di citazione, pronunzia alla quale non poteva che seguire la restituzione degli atti al P.M. titolare dell'azione penale.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2004