Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2004, n. 6806
CASS
Sentenza 21 gennaio 2004

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L'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere notificato, in applicazione del primo comma dell'art. 415 bis cod.proc.pen., tanto alla persona sottoposta alle indagini che al suo difensore, di talché, quando detto difensore non risulti in precedenza nominato, il P.M. deve allo scopo designarne uno d'ufficio, cui l'avviso va spedito pena la determinazione di nullità a mente dell'art. 178 lett. c) del codice di rito. Da ciò consegue che non è abnorme, ed è anzi legittima, l'ordinanza con la quale il giudice dibattimentale, rilevata l'omessa notifica dell'avviso ad un difensore dell'imputato, dichiara la nullità del successivo decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 552 comma secondo cod.proc.pen., ed ordina la restituzione degli atti al P.M..

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  • 1Processo penale, atto, abnormità, rilevanza, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2004, n. 6806
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6806
Data del deposito : 21 gennaio 2004

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