Sentenza 14 dicembre 2011
Massime • 1
Non sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - la quale presuppone che la cosa non sia per necessità o per destinazione sottoposta alla vigilanza ed alla custodia del proprietario o del possessore e sia, invece, esposta alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi del denaro contenuto all'interno di un registratore di cassa, normalmente sottoposto al controllo del proprietario.
Commentario • 1
- 1. Furtohttps://www.studiocataldi.it/
Il furto è il reato previsto dall'art. 624 c.p. che punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, al fine di trarne profitto, con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 516 euro Il reato di furto nel codice penale La pena per il furto Il bene giuridico tutelato Procedibilità Furto: i soggetti Soggetto attivo Soggetto passivo Elemento soggettivo Oggetto del reato di furto La destinazione d'uso Il requisito dell'altruità della cosa Furto: la condotta punita Impossessamento Furto al supermercato Furto aggravato e attenuato Furto aggravato Furto attenuato Ipotesi particolari di furto Furto in abitazione Furto con strappo Furti minori La giurisprudenza sul reato di furto Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2011, n. 12144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12144 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 14/12/2011
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 2941
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 31885/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT OR N. IL 21/01/1979;
avverso la sentenza n. 1813/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del 05/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 5.10.2010, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza 24.2.09 del tribunale della stessa sede, con la quale TI LV è stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. e art. 62 c.p., n. 4 equivalenti all'aggravante ex art. 625 c.p., n. 7, alla pena di 6 mesi di reclusione ed Euro 200 di multa, perché ritenuto colpevole del furto di Euro 30, per aver asportato questa somma dal registratore di cassa del bar di Luchetta Gisella, approfittando della momentanea assenza della titolare.
Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge, in riferimento all'art. 625 c.p., n. 7; non sussiste aggravante nell'ipotesi di furto di denaro, contenuto all'interno di un registratore di cassa, in quanto il bene si trova in uno strumento o apparecchio destinato alla sua custodia e quindi non può essere considerato esposto alla pubblica fede;
2. vizio di motivazione: non esiste prova certa ed inequivocabile che sia stato il TI l'autore della sottrazione del denaro, in quanto l'unico elemento di fatto a suo carico (la presenza nel bar, nel momento in cui la proprietaria si era allontanata dall'esercizio) non è idoneo ad escludere che altra persona sia contemporaneamente entrata nel locale.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento della successiva doglianza.
L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede presuppone che la cosa non sia, per consuetudine necessità o per destinazione, sottoposta alla vigilanza e alla custodia del proprietario o possessore e la sua tutela sia quindi affidata al sentimento collettivo di onestà e di rispetto della proprietà altrui. Nel caso in esame, il denaro era posto nel registratore di cassa, in un oggetto cioè sottoposto normalmente al controllo della proprietaria, controllo che era venuto meno solo per una momentanea contingenza (un suo breve allontanamento per comunicare con la madre). Va quindi escluso che la proprietà o il possesso della somma di Euro 30 avessero come presidio il collettivo sentimento di onestà e di rispetto verso le cose altrui.
L'esclusione dell'aggravante ex art. 625 c.p., n. 7, rendendo il furto procedibile a querela, determina, per l'assenza di istanza punitiva, la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché, esclusa l'aggravante contestata, l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2012