Sentenza 29 gennaio 2010
Massime • 1
Il principio della preclusione processuale, derivante dal divieto del "ne bis in idem" (art. 649 cod. proc. pen.), è operante anche in sede esecutiva, siccome principio di carattere generale dell'ordinamento processuale. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice della esecuzione revochi, su richiesta tardiva del P.M., l'ordinanza applicativa di indulto avverso la quale è proponibile, ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., opposizione nel termine di decadenza di quindici giorni dalla relativa comunicazione o notificazione, il cui inutile decorso determina l'operatività della regola preclusiva del ne bis in idem.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2010, n. 14893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14893 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi ? Presidente - del 29/01/2010
Dott. COLONNESE Andrea ? Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo ? Consigliere - N. 175
Dott. AMATO Alfonso ? Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio ? Consigliere - N. 22361/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 5.6.2009 dall?avv. Aprile Eugenio, difensore di:
DE ST Athos, nato a [...] il [...];
avverso l?ordinanza del Tribunale di Bolzano del 7 maggio 2009. Letto il ricorso e l?ordinanza impugnata. Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO.
Lette le conclusioni le conclusioni del Procuratore Generale in sede che ha chiesto l?annullamento senza rinvio dell?ordinanza impugnata con restituzione degli atti al PM per l?ulteriore corso di sua competenza.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l?ordinanza del 7 maggio 2007 il Tribunale di Bolzano rigettava l?istanza di applicazione dell?indulto, con riferimento alla sentenza dello stesso Tribunale del 4.7.2005, irrevocabile il 16.10.2005, sul rilievo che non esistevano i presupposti per l?applicazione del beneficio di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1 comma 1, trattandosi di reati per i quali sussisteva la circostanza aggravante di cui al D.L. 26 aprile 1993, n. 122, art. 3 convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 1993, n. 305; che tale aggravante era espressamente prevista come causa di esclusione dell?indulto ai sensi della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 2, lett. e). Pronunciando sul ricorso per cassazione proposto dal difensore, questa Corte Suprema, con sentenza del 22.11.2007 - nel prendere atto che il PM di Bolzano aveva in precedenza ottenuto l?applicazione dell?indulto, con ordinanza 29.11.2006, e che, a distanza di tre mesi, aveva proposto istanza di revoca di questa stessa ordinanza sulla quale il Tribunale aveva provveduto con ordinanza 7.5.2007 in camera di consiglio, in assenza delle parti - riteneva che, a norma del combinato disposto dell?art. 672 c.p.p., comma 1, e dell?art. 667 c.p.p., comma 4, ai fini dell?applicazione dell?indulto, il giudice dell?esecuzione poteva provvedere senza formalita?, con ordinanza comunicata al PM e notificata all?interessato, i quali potevano proporre opposizione davanti allo stesso giudice;
che avverso l?anzidetta ordinanza del 29.11.2006 il PM avrebbe dovuto proporre opposizione nel termini di giorni quindici dalla comunicazione e non limitarsi a chiedere la revoca dell?ordinanza applicativa dell?indulto, con esclusione del capo g); che anche a voler considerare tale richiesta come opposizione, il Tribunale avrebbe dovuto procedere con le formalita? previste dall?art. 666 c.p.p., con le forme camerali previste e non gia? de plano;
annullava il provvedimento impugnato con rinvio allo stesso Tribunale di Bolzano per nuovo esame.
Con l?ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale rigettava l?istanza di applicazione dell?indulto in relazione alla sentenza del 4.7.2005 (irrev. il 16.10.2005), dello stesso Tribunale. In particolare, rigettava la preliminare eccezione d?intempestivita?
della richiesta del PM, siccome proposta oltre il termine di legge, sul rilievo che l?applicazione dell?amnistia e dell?indulto non richiedeva impulso di parte. Rilevava, poi, l?insussistenza dei presupposti per l?applicazione dell?indulto di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 1, trattandosi di reati per i quali ricorreva l?aggravante di cui al D.L. 26 aprile 1993, n. 122, art. 3, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 1993, n. 305; che tale aggravante era espressamente prevista come causa di esclusione dell?indulto dalla L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 2, lett. e). Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo parte ricorrente denuncia, ai sensi dell?art. 606 c.p.p., lett. b) e c), violazione del principio di immodificabilita? del giudicato, anche se costituito da un?ordinanza, nel caso in cui per la sua modifica sia espressamente prevista, a pena di decadenza, una particolare modalita? (art. 667 c.p.p., comma 4). Deduce in proposito che il Tribunale di Bolzano, quale giudice dell?esecuzione, in accoglimento della richiesta del PM, aveva concesso al De Battisti - con ordinanza 29.11.2006, ai sensi del combinato disposto dell?art. 672 c.p.p., comma 1 e art. 667 c.p.p., comma 4 - l?indulto su tutta la pena residua, alla quale era stato condannato dallo stesso Tribunale con sentenza del 4.7.2005. Il secondo motivo denuncia violazione ed erronea applicazione dell?art. 674 c.p.p. in relazione all?art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), sul riflesso che la menzionata norma processuale subordinava la revoca dell?indulto solo alla sopravvenienza di altra condanna, nel caso di specie mai intervenuta.
Il terzo motivo deduce inosservanza dell?art. 14 disp. gen. e conseguente erronea applicazione della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 2, lett. e), in relazione all?art. 606 c.p.p., lett.
b), sul rilievo che il provvedimento impugnato aveva violato il principio dell?applicazione estensiva o analogica della causa di esclusione dell?indulto di cui alla L. n. 241, art. 1, comma 2, lett. e). Ed infatti, il Tribunale - disattendendo la richiesta del PM, che, accortosi che dei quattro reati ascritti all?imputato solo per uno, quello di rissa aggravata, era stata contestata l?aggravante in questione, aveva chiesto la revoca dell?indulto solo per questo reato - aveva invece ritenuto sussistente l?aggravante in relazione a tutti i reati accertati ed aveva revocato l?indulto per tutti i reati. Gli altre tre reati contestati riguardavano le condotte previste dalla L. n. 654 del 1975, art. 3, commi 1 e 3, che non rientravano tra le cause di esclusione dell?indulto di cui alla L. n. 241 del 2006. 2. - E? fondata - e merita quindi accoglimento - la questione proposta dal ricorrente con il primo motivo d?impugnazione, che, stante il suo rilievo pregiudiziale, ha carattere decisivo ed assorbente di ogni altra questione.
Ed invero, risulta in atti che il Tribunale di Bolzano, quale giudice dell?esecuzione, aveva applicato l?indulto con ordinanza del 29.11.2006, comunicata al PM in data 8.2.2007. Il PM, lasciato decorrere inutilmente il termine di legge per l?impugnativa, si era poi accorto che l?indulto non avrebbe potuto essere concesso per tutti i reati ed aveva quindi richiesto, con istanza dell?1.3.2007, l?applicazione solo parziale del beneficio, previa revoca dell?anzidetto provvedimento.
Con ordinanza del 7.5.2007, in Tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione dell?indulto, per le ragioni anzidette, afferenti alla ritenuta applicabilita? della causa di esclusione di cui alla menzionata normativa.
Annullata per ragioni di formalita? procedurali tale pronuncia ed investito di nuovo esame, il Tribunale con l?ordinanza ora impugnata ha nuovamente rigettato l?istanza di indulto.
E? ius receptum che il principio della preclusione processuale, derivante dal divieto del ne bis in idem sancito dall?art. 649 c.p.p., e? operante anche in sede esecutiva, siccome principio di carattere generale dell?ordinamento processuale (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 1, 21.12.1993, n. 5613, rv. 196544; id. Sez. 5, 26.11.1993, n. 3586, rv. 196628). L?operativita? di tale principio postula, in tutta evidenza, che per il provvedimento che ambisca all?irrevocabilita?, seppur relativa, sia previsto un meccanismo di impugnazione, definito il quale - ovvero decorso, inutilmente, il termine per l?impugnativa - possa dispiegarsi la regola preclusiva del ne bis in idem. Orbene, nella fattispecie relativa all?applicazione dell?indulto, l?art. 672 c.p.p., comma 1, dispone che il giudice provveda a norma dell?art.667 c.p.p., comma 4, ossia con ordinanza avverso la quale e?
proponibile opposizione nel termine di decadenza di giorni quindici dalla relativa comunicazione o notificazione.
E? allora evidente che l?ordinanza applicativa di indulto non avrebbe potuto essere successivamente revocata dal giudice dell?esecuzione, peraltro in esito a tardiva richiesta del PM.
3. - Per quanto precede il provvedimento impugnato deve essere annullato, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010