Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/02/2003, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLI0 29 1 1 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Giurisdizione ORD E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TRIB - (Anon: DEPOR.SCAT - Primo Presidente f.f. Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 1506/02 - Cron.6644 Presidente di sezione Dott. Giovanni OLLA Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere1 Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere Ud. 07/11/02 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere - -- .-.-.-. ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA A. FUSINIERI elettivamente 48, presso lo studio dell'Avvocato LUCA ARMENANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO CRETELLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente 2002 contro domiciliata in ROMA, 1207 CARBONE CARMELA, elettivamente -1- | VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ITRI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MURINO, giusta delega a PASQUALE SERRA, margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 3164/01 del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, depositata il 21/09/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Mario CRETELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del motivo con cui si deduce la mullità dell'atto di citazione. -2- Svolgimento del processo 1. Il Comune di Scafati ha domandato a vari utenti il pagamento della fornitura dei servizi erogati nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato. Si è trattato, oltre che dei consumi di acqua e del nolo del contatore, del canone del servizio di fognatura e di depurazione stata chiesta per gli anni delle acque reflue e la somma è compresi tra il 1994 ed il 1999. convenendo in giudizio il Comune di 2. to L'utente ha reagito Scafati davanti al giudice di pace di Nocera inferiore. Con la citazione notificata 1'11.6.2001 ha chiesto fosse dichiarato che il Comune non aveva diritto al pagamento delle somme pretese e ne ha domandato la condanna alla restituzione delle somme che aveva percepito. Il Comune di Scafati ha resistito opponendo più eccezioni. Il giudice di pace ha pronunciato la sentenza 21.9.2001. 3. Ha dichiarato che conoscere della domanda relativa ai canoni del servizio di fognatura e depurazione delle acque rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha osservato che, sino al 31.12.1998, i canoni di fognatura e avevano natura tributaria, mentre per il periodo depurazione avevano assunto natura di corrispettivo del servizio successivo idrico integrato. E però, anche per il periodo anteriore conoscere della domanda rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, perché l'utente non aveva sostenuto di non dover pagare il canone, ma 3 aveva solo contestato di doverlo pagare nella misura richiesta e quindi la causa verteva su diritti soggettivi. Il giudice di pace ha poi affrontato talune questioni di rito. In particolare, ha rigettato una istanza di riunione del procedimento con quelli relativi a cause connesse proposte da altri utenti, un'eccezione di nullità della citazione per assoluta incertezza sulla identità della parte attrice ed un'altra attinente alla tempestività della contestazione opposta alla richiesta di pagamento;
ha anche respinto un'istanza di chiamata in causa della Regione Campania. Infine ha deciso le questioni di merito. Ha detto che nulla spettava per nolo del contatore ed ha dichiarato che il Comune, per ottenere il pagamento di quanto gli fosse per il resto dovuto, disponeva dell'azione nascente dal rapporto e non si poteva valere di un'azione di arricchimento. Ha stabilito che le somme chieste all'utente per il consumo dell'acqua e quale canone dei servizi di fognatura e depurazione, allo stato, non potevano ritenersi dovute, perché il Comune le aveva liquidate senza riguardo all'effettivo consumo ed uso dei servizi: salva la prescrizione, il Comune avrebbe potuto tornare a chiederle, ma dopo averne determinato l'ammontare con criteri conformi a legge. All'utente che aveva pagato per sottrarsi all'attuazione ccattiva della pretesa del Comune spettava infine la restituzione di quanto pagato ed a tanto il Comune è stato condannato. 4. - Il Comune di Scafati ha chiesto la cassazione della sentenza. 4 L'utente ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. Il ricorso contiene dieci motivi. Rientra nelle attribuzioni delle sezioni unite, in base all'art. 142 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura, prendere in considerazione il quarto, il primo ed il secondo motivo: gli ultimi due in quanto riguardano la giurisdizione, l'altro perché relativo ad questione una pregiudiziale circa la validità della citazione.
2. Il quarto motivo denuncia un vizio di nullità della sentenza per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 318, 163 e 164 dello stesso codice). Non è fondato. 必 Il vizio di nullità della citazione derivante dal fatto che omesso 0 risulta assolutamente incerto il requisito previsto dall'art. 163 n. 2) cod. proc. civ. è sanato dalla costituzione del convenuto con efficacia dal momento della notificazione della citazione (art. 164, commi primo, secondo e terzo).
3. Il secondo motivo attiene alla giurisdizione (art. 360 n. cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2 e 80, secondo comma, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché all'art. 1 D.-L. 26 settembre 1995, n. 403, conv. in L. 20 novembre 1995, n. 495). Si rivolge contro la pronuncia resa a proposito dei canoni dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Vi si sostiene che la giurisdizione sulla domanda spetta al giudice tributario. сл Il motivo è fondato. nel Le sezioni unite con la sentenza 13 giugno 2002 n. 8444 solco di precedenti decisioni hanno enunciato il principio di - diritto per cui il canone del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue integra un tributo comunale secondo la disciplina vigente anteriormente al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore dell'art. 24 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, che (abrogando l'art. 62, commi 5 e 6, D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152) ha eliminato per il futuro il transitorio differimento dell'inizio di efficacia dell'art. 31, comma 28, L. 23 dicembre 1998, n. 448, il quale ha invece qualificato il corrispettivo del servizio quota di tariffa ai sensi degli artt. 13 e SS. L. 5 gennaio 1994, n. 36. A Ne segue che le controversie sottoposte all'esame del giudice di pace ricadono nella giurisdizione del giudice tributario, per ciò che riguarda il tributo comunale in discussione, sia quanto ai quanto alla periodi in cui il Comune ha preteso di applicarlo sia misura del tributo richiesto. La giurisdizione del giudice tributario, nella materia che è attribuita alla sua giurisdizione, individuata sulla base dei tributi della cui applicazione si controverte, si estende infatti ad ogni questione che postuli una decisione circa l'esistenza del tributo ed il modo della sua applicazione nel caso concreto (Sez. Un. marzo 2001 n. 88). Non le sono quindi estranee le controversie, come quella sottoposta al giudice di pace, che cadono sulla applicazione della 1 0 disciplina relativa alla liquidazione della misura del tributo dovuto.
3.1. L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento del primo, nel quale il ricorrente appare lamentare che il giudice di pace abbia ritenuto di poter non dare applicazione agli atti in base ai quali era stata determinata la misura del tributo dovuto dagli utenti per il servizio. 4 La sentenza è perciò cassata in riferimento alle statuizioni а proposito del canone del servizio di fognatura e rese depurazione. L'esame degli altri motivi di ricorso deve proseguire davanti ad una sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rigetta il quarto motivo del ricorso;
accoglie il secondo e dichiara assorbito il primo;
dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie sulla domanda relativa al canone del servizio di fognatura e depurazione;
cassa la sentenza in rimette per l'esame degli altri relazione al motivo accolto;
per l'assegnazione ad una sezione motivi al primo presidente semplice. Così deciso il giorno 7 novembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. Il relatore estensore Il Presidente лепти IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancellerial 7 C 26 F EB 2003 Ci Auzattista