Sentenza 5 novembre 2004
Massime • 1
Nella fase delle indagini preliminari è il giudice per le indagini preliminari, e non il P.M., l'organo competente a decidere in ordine ad ogni questione relativa alla gestione e amministrazione delle cose sequestrate ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2004, n. 5655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5655 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 5/11/2004
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1539
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 42835/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale del 12 maggio 2003;
nel procedimento a carico di:
AB ER ed altri;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Lette le conclusioni del P.G. in sede, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Roma, perché decida nel merito della richiesta avanzata dal custode-amministratore.
OSSERVA
1. - Nell'ambito del procedimento penale a carico di BA ER ed altri venivano disposti due sequestri preventivi: uno ai sensi degli artt. 321 e ss. del codice di rito, con riferimento a determinati beni, ed il secondo ai sensi dell'art. 12-sexies, commi 4^ e 3^, della l. 7 agosto 1992, n. 356, con riferimento ad altri beni pure specificamente indicati. Contestualmente, era nominato custode con funzioni di amministratore, ai sensi della menzionata normativa n. 356/92, il dr. Sergio Vitellozzi, poi nominato dal PM - o estensivamente inteso da quest'ultimo - anche quale custode dei beni relativi al sequestro disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p.. Nel corso dell'esecuzione, il custode chiedeva direttive in ordine alle modalità di espletamento dell'attività di custodia, conservazione ed amministrazione dei beni sequestrati. Sulla competenza a provvedere in merito si radicava un deciso dissenso interpretativo tra il P.M. ed il G.I.P., ciascuno di essi opinando che competente a conoscere fosse l'altro.
2. - Con l'ordinanza oggi impugnata, il G.I.P. dichiarava, infatti, la propria incompetenza a provvedere sulle richieste del custode e, conseguentemente, disponeva la trasmissione degli atti al P.M. per il necessario seguito.
Opinava il decidente che la regola generale dettata dall'art. 92 disp.att. c.p.p., alla quale esplicitamente rinvia l'art. 104 delle stesse disposizioni di attuazione, secondo cui, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero è l'organo che cura l'esecuzione del sequestro preventivo, debba valere anche per lo speciale sequestro previsto dall'art. 12 sexies della l. n. 356/1992 e successive modificazioni. Ciò in quanto la norma contenuta nel comma 4^ bis della menzionata disciplina (a tenore della quale, in ipotesi di sequestro preventivo delle cose di cui sia prevista la confisca ai sensi dei commi 1^ e 2^, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3^ si applicano anche al custode delle cose predette) deve interpretarsi in senso restrittivo, e cioè come mero rinvio alle sola materia della nomina dell'amministratore, anche per via dell'ulteriore limitazione rappresentata dal richiamo al secondo periodo del comma 3^ (.... il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2^, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati). L'esclusivo riferimento alle norme sulla confisca unicamente per la nomina del costode-amministratore avrebbe il precipuo scopo di rinviare, per il resto, alla disciplina ordinaria sul sequestro preventivo, per la quale vale la regola richiamata in ordine alla competenza a provvedere in fase di esecuzione, salva la l'eccezionale cognizione del giudice in caso di questioni insorte sul titolo esecutivo, sulla validità ed efficacia dello stesso ovvero - in caso di controversia su diritti - l'eventuale attribuzione della competenza al giudice civile. A dire del G.I.P., le superiori conclusioni non sarebbero infirmate dalle nuove disposizioni della legge 13 febbraio 2001, n. 45, posto che il rinvio alla legge 31 maggio 1965, n. 575, ivi operato, riguarda le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati, e dunque specificamente le competenze e le attività del custode-amministratore, come riconosciuto da Cass. 17.5.2000, Orofino, n. 220569. Il rilievo della novella legislativa si esaurirebbe, dunque, nell'individuazione per il custode del sequestro ex art. 12-sexies di compiti di gestione del tutto analoghi a quelli dell'amministratore giudiziario, indipendentemente da ogni rinvio alla competenza dell'autorità giudiziaria tout court, peraltro impraticabile nella fase delle indagini preliminari ove è assolutamente sconosciuta la figura del giudice delegato dal tribunale, con la conseguenza che, essendo quel giudice assimilabile, in buona sostanza, ad un organo dell'esecuzione, in quella stessa fase - a tutto concedere - l'organo deputato all'esecuzione non potrebbe che identificarsi nel pubblico ministero.
Di tutt'altro avviso è il P.M. oggi ricorrente, secondo il quale il rinvio alle disposizioni in materia di nomina dell'amministratore, in caso di confisca, non può interpretarsi riduttivamente, e cioè come mera attribuzione al giudice che disponga il sequestro preventivo - o convalidi quello adottato per motivi di urgenza dal pubblico ministero - del solo compito di nominare il custode, con esclusione della competenza ad emettere i provvedimenti relativi alla custodia, gestione e conservazione delle cose in sequestro, che spetterebbero, sempre e comunque, al p.m. A sostegno dell'opzione interpretativa militerebbero ragioni di ordine sistematico e di mera razionalità, non essendo logico ritenere che l'intento del legislatore sia solo quello di riservare la nomina del custode ad un organo super partes, al quale poi sottrarre gli ulteriori controlli e decisioni sul concreto svolgimento dell'attività di gestione, rimessi ad un organo diverso.
2. - Reputa la Corte che una corretta interpretazione delle norme richiamate porti a ritenere fondata la tesi sostenuta dal P.M. oggi ricorrente.
In primo luogo, non è condivisibile la linea ermeneutica secondo la quale per lo speciale sequestro preventivo, disposto in vista della confisca di cui all'art. 12-sexies, debba valere, anche al di là del significato proprio della mera formulazione letterale, la regola secondo la quale l'organo competente per l'esecuzione della misura cautelare sia da individuare nel pubblico ministero, in forza del combinato disposto degli artt. 104 e 92 disp.att. Nel senso che se è pacifico che anche per lo speciale sequestro in questione l'esecuzione compete al pubblico ministero, così come per il sequestro ordinario, ciò non implica, necessariamente, che spetti allo stesso p.m. la competenza in ordine a tutti i provvedimenti inerenti la custodia, gestione ed amministrazione dei beni sequestrati. Altro, infatti, è la mera esecuzione della misura cautelare, altro è l'attribuzione relativa alle determinazioni in ordine ai criteri di gestione od amministrazione della cosa sottoposta a misura cautelare.
D'altro canto, se è indubbio che il sequestro preventivo applicabile anche nei casi previsti dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, in forza della disposizione del comma 4^ dell'art. 12-sexies, sia identico, per sua natura, al sequestro preventivo di cui al coma secondo dell'art. 321 c.p., per via della stessa strumentale finalizzazione alla confisca, è parimenti indubbio che il primo mantenga un'oggettiva specificità. Ed infatti, mentre il sequestro preventivo ordinario attiene a cose confiscabili, che si trovino in rapporto diretto con un determinato reato, la gamma delle cose assoggettabili alla misura di cui al menzionato art. 12 sexies è notevolmente più ampia, potendo riguardare, nei casi previsti dalla legge, beni ed utilità di cui non sia giustificata la provenienza e di cui il preposto abbia la titolarità o la mera disponibilità a qualsiasi titolo, ed anche per interposta persona fisica o giuridica, in valore sproporzionato alle proprie capacità reddituali: dunque, anche per quei beni di ipotetica provenienza illecita diversa dal tipo di reato per il quale si sta procedendo (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 5^, 22 settembre 1998, n. 5111, rv. 211925, secondo cui in tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo, di cui all'art. 321 cod.proc.pen, e la successiva confisca ex art. 12 sexies dlgs. 8.6.1992, n. 306, non sono subordinati all'accertamento di un nesso eziologico tra reati e beni, dal momento che il legislatore opera una presunzione di illecita accumulazione, senza distinguere se detti beni siano o meno derivanti dal reato per il quale è stata inflitta condanna. Sicché la norma in esame costituisce una deroga, in ragione della specialità, a quella dettata dall'art. 240 cod.pen., e il nesso di pertinenzialità è peculiare e più lato, perché è stabilito tra il bene e l'attività delittuosa facente capo ad un soggetto e non tra il bene ed uno specifico fatto delittuoso). Il più pregnante profilo differenziale attiene, nondimeno, all'aspetto funzionale dell'amministrazione. Ed infatti, il sequestro ordinario non comporta, di norma, l'esigenza di provvedere alla gestione od amministrazione del bene sequestrato, salva l'ipotesi - affatto residuale ed eccezionale - che quel bene sia un'azienda od altra attività produttiva, di guisa che al custode sia opportuno affidare anche l'amministrazione, alla stregua dell'art. 259 c.p.p., applicabile al sequestro preventivo in ragione del rinvio contenuto nell'art. 104 d.a. (Cass. 5, n. 34645/2001; Sez. Un. 18 maggio 1994, Soc. Comit leasing). Nello speciale sequestro preventivo di cui si tratta l'amministrazione rappresenta, invece, la regola, in quanto la norma prescrive che, trattandosi di beni pertinenti a delitti di mafia o ad altre ipotesi delittuose specificamente previste dalla legge, occorre sempre affidare l'amministrazione ad un custode, dovendo in tal senso interpretarsi il richiamo alle disposizioni in materia di nomina dell'amministratore contenuto nel menzionato comma 4^ dell'art. 12-sexies. La ragione è agevolmente ravvisabile nell'esigenza che, in queste ipotesi di sequestro, l'amministrazione venga affidata ad un custode in modo da sottrarla agli ambienti criminali dai quali i beni provengano, creando così uno iato tra provenienza illecita e gestione, al fine di impedire il protrarsi di ogni influenza od inquinamento illecito nella fase dell'amministrazione. Il che spiega come l'esigenza di creare una soluzione di continuità con la pregressa gestione mafiosa od illecita si imponga sin dalla fase del sequestro e non soltanto al momento della confisca cui la stessa misura cautelare è preordinata. Dunque, mentre nel sequestro preventivo ordinario l'inerenza dell'amministrazione alla custodia è solo eventuale ed eccezionale, restando affidata alla mera discrezionalità del giudice, per i delitti di criminalità organizzata e per le altre fattispecie delittuose previste dal d.l. n. 306/1992 e successive modificazioni, diventa obbligatoria in omaggio alla rado della stessa disciplina (cfr. Cass. Sez. 5^, 9.7.2001, n. 34645). L'opinione espressa nel reclamato provvedimento non è, dunque, condivisibile neppure in ordine all'interpretazione della norma di cui al comma 4^ dell'art. 12-sexies, nella parte in cui richiama, per l'ipotesi di sequestro preventivo, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3^. Tale rinvio, infatti, non può essere inteso in termini riduttivi, come relativo alla sola facoltà di nomina di un amministratore ed ai criteri che devono presiedere a tale opzione, ma va inteso come richiamo della disciplina globale dell'intera materia che regola le attribuzioni ed i compiti dell'amministratore, peraltro espressamente indicati nella stessa locuzione richiamata (riferentisi, appunto, all'amministratore col il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati). In questi termini, va dunque confermata l'interpretazione estensiva espressa sul punto da Cass. Sez. 6^, n. 862 del 21.2.2000, Orofino, riv 220569 (in senso contrario si è espressa, sia pure ad altri fini, Cass. Sez. 1, 13 marzo 20003, Mingione ed altro, n. 11955, rv. 223666). Da ultimo, militano a sostegno della tesi qui sostenuta pregnanti ragioni di ordine logico, inerenti alla fondamentale esigenza di mantenere l'equilibrio del sistema che il legislatore ha inteso introdurre in subiecta materia, essendo, diversamente, assai poco coerente affidare ad un organo terzo, quale il GIP, la sola nomina del custode-amministratore e sottrargli, poi, la competenza a provvedere in ordine ad ogni questione riguardante la custodia, amministrazione e gestione dei beni in sequestro, e dunque in momenti assai delicati della conduzione del compendio sequestrato, rispetto ai quali maggiormente avvertita è l'esigenza che venga assicurato un sistema di gestione ispirato a criteri di neutrale imparzialità, quali può garantire solo il giudice-terzo, sicuramente più di quanto non possa fare il p.m. che, per quanto dominus della fase delle indagini preliminari, è pur sempre parte.
Per le ragioni che precedono, può dunque affermarsi il principio secondo cui è il g.i.p. l'organo competente a decidere in merito ad ogni questione relativa alla gestione ed amministrazione delle cose sequestrate ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992, anche nella fase delle indagini preliminari.
3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al GIP di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2005