Sentenza 28 ottobre 2003
Massime • 1
Le "prove nuove" idonee a sostenere una richiesta di revisione ex art. 630, comma primo , lett. c) cod. proc. pen., non possono consistere nelle dichiarazioni liberatorie di un coimputato, atteso che tali dichiarazioni soggiacciono alle limitazioni valutative dettate dall'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., che attribuisce ad esse la natura di semplici elementi di prova non suscettibili di valutazione autonoma, potendo le stesse essere prese in considerazione solo unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2003, n. 47831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47831 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Francesco Morelli Presidente
Dott. Giorgio Di Iorio Consigliere
Dott. Mario Fantacchiotti Consigliere
Dott. Secondo Libero Carmenini Consigliere
Dott. Filiberto Pagano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto:
nell'interesse di ON AN nato il [...] in [...];
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Genova in data 6/2/03 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza del Tribunale di Firenze in data 3/7/00 (irrevocabile 5/12/02) che lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione e lire 6.000.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 81, 110, 648 c.p.; 14 legge 14/10/74 n. 497; 23 legge 18/4/75 n. 110;
Sentita la relazione fatta dal consigliere Filiberto Pagano;
Viste le richieste del Procuratore Generale il quale ha concluso per il rigetto della proposta impugnazione;
Letta l'ordinanza in epigrafe ed i motivi di ricorso, la Corte osserva.
FATTO E DIRITTO
L'istanza di revisione è fondata sulla dichiarazione del coimputato RD, correo riconosciuto corresponsabile degli stessi reati, il quale ha reso, successivamente al processo dichiarazioni liberatorie in favore del ON ed ha detto che lo stesso è estraneo ai fatti. È fondata inoltre sulle dichiarazioni di un teste che ha confermato che il RD ha scagionato il ON. È da ultimo fondata su un certificato che comprova che una autovettura, rilevante per l'accertamento dei fatti (vi fu rinvenuta un'arma), non è di proprietà del ON. L'ordinanza oggetto di ricorso ritiene insussistenti le condizioni di cui all'art. 630 lett. c c.p.p., trattandosi di prove non nuove ed irrilevanti.
Il ricorrente contesta la decisione, rilevando che il concetto di prova nuova deve essere inteso in senso ampio e che la sentenza di merito sarebbe stata diversa se il RD avesse reso dette dichiarazioni nel corso del giudizio.
Il ricorso è infondato. Le prove nuove non possono consistere nelle dichiarazioni liberatorie valutative dettate dagli artt. 192 comma 3 e 4 c.p.p., norma che attribuisce a dette dichiarazioni valore di semplice elemento di prova, non suscettibile di autonoma valutazione (Cass. VI 9/3/00 n. 2313, ud. 1/12/99, rv. 217334). Le dichiarazioni liberatorie di un coimputato non assumono cioè il rango di prova nuova in senso tecnico, prova idonea a fondare una richiesta di revisione perché soggiacciono alle limitazioni valutative di cui all'art. 192, comma 3 e 4 c.p.p., dovendo essere valutate unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità (Cass. I 25/5/94 n. 1590, c.c. 8/4/94, D'Agostino). Nè ha valore di prova nuova la deposizione di chi si limiti a confermare l'assunto del coimputato senza aggiungere ulteriori dati conoscitivi di diversa provenienza. Infine coretto è il giudizio della Corte territoriale (in ordine al quale non vi è nemmeno ricorso) in ordine alla irrilevanza della proprietà o meno di un'autovettura della quale il giudice di merito ha accertato la disponibilità a carico del ON.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 DICEMBRE 2003.