Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2001, n. 8851
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Sentenza 28 giugno 2001

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L'art.8 della legge 590/1965 secondo cui il diritto di prelazione agraria non spetta all'affittuario, al mezzadro, al colono, al compartecipante, rispetto ai terreni che in base al piano regolatore, anche se non ancora approvato, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica, deve essere interpretato, tenuto conto della "ratio" ispiratrice della norma, nel senso che sono esclusi dalla prelazione tutti i terreni la cui destinazione seppure non edificatoria, sia comunque da considerare urbana in contrapposizione ad agricola, per cui deve escludersi il diritto di prelazione con riferimento ad un'area che sia destinata all'utilizzazione di spazi pubblici (cosiddetto verde pubblico) o per un'area ricompresa nel perimetro urbano al fine di dare un assetto all'utilizzazione del territorio comunale sotto il profilo dell'edificabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2001, n. 8851
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8851
    Data del deposito : 28 giugno 2001

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