Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2002, n. 7924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7924 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOJ924/ 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMADI C SSAZIONE Oggetto Leasing SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N. 5178/00 Dott. Francesco SABATINI Consigliere 6633/00 21843 Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Cron. Rep. 1693 Consigliere Dott. Italo PURCARO Dott. Fabio MAZZA Consigliere Ud. 21/01/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sole sul ricorso proposto da: per diret 1.55 BI EG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 30 MAG. 2002 LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato € 0,77 1.1500 FRANCESCO CICCOTTI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato LUIGI FADALTI, giusta delega in atti;
ricorrente G825023
contro
G825024 IP LEASING SPA IN LIQ, IG SU PA OF EUROPE SANV;
- intimati e sul 2° ricorso n 06633/00 proposto da: 2002 LEASING SPA IN LIQUIDAZIONE, con sede in 91 IP -1- Milano, in persona del suo liquidatore Dott. Giuseppe Sgaramella, 'elettivamente domiciliata in ROMA VIA MASCAGNI 7, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO FERRI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ALBERTO PORRO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ACE SU S.A.-N.V. (già IG SU PA elettivamente domiciliata in ROMA OF EUROPE SA-NV), VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA PROPERZI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato LUCA ERCOLANI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale - nonchè
contro
BI EG;
- intimato avversO la sentenza n. 2277/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione IV Civile, emessa il 15/04/99 e | depositata il 14/07/99 (R.G. 2411/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito 1'Avvocato Simone CICCOTTI (per delega Avv. F. CICCOTTI); udito l'Avvocato Ferdinando FERRI;
-2- udito l'Avvocato Luca ERCOLANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento de, ricorso incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato il 19/5/89 la IP LEASING S.p.A. in liquidazione conveniva davanti al Tribunale di Roma EG BI e la IG SU PA OF EUROPE, e premesso di aver concesso in locazione finanziaria al BI nel marzo 1985 una imbarcazione da diporto per la quale era stata stipulata polizza assicurativa contro il furto e che l'imbarcazione risultava essere stata rubata, chiedeva ad entrambi il pagamento dell'indennità prevista dalla polizza assicurativa ed al BI l'ulteriore somma di L. 101.959.465 in virtù delle norme contrattuali riguardanti gli obblighi dell'utilizzatore in caso di furto del bene. Si costituiva la Compagnia assicuratrice che eccepiva la prescrizione del diritto dell'attrice a ricevere l'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa;
si costituiva altresì il BI contestando di dovere alla società di leasing somme diverse da quelle ad essa spettanti a titolo di indennizzo e proponendo in via riconvenzionale domanda di restituzione dei canoni di locazione da lui corrisposti anticipatamente ed illegittimamente trattenuti dalla IP, nonostante il mancato utilizzo del bene locato a causa del furto. Con sentenza 24 ottobre 1994 l'adito Tribunale rigettava le domande proposte dalla IP nei confronti di entrambi i convenuti ed in accoglimento della riconvenzionale, la condannava a restituire al BI le rate di leasing anticipatamente corrisposte, con gli interessi dalla domanda, nonché alla rifusione delle spese processuali. L'appello proposto dalla IP ed al quale avevano resistito il BI e la IG SU PA era accolto per quanto di ragione dalla Corte romana, con sentenza 14 luglio 1999, che condannava il BI al pagamento della somma di L. 143.846.998, con gli interessi convenzionali dall'ottobre 1985, nonché alle spese del doppio grado a favore della IP che condannava, a sua volta, alla rifusione delle spese del grado a favore della IG SU PA. Riteneva il giudice del gravame, per quanto ancora possa rilevare: che andava confermata la statuizione di prescrizione ex art. 2952 c.c. dei diritti della IP nei riguardi della compagnia assicuratrice, soprattutto perché il termine di prescrizione non doveva ritenersi sospeso fino all'esito del procedimento penale a carico del BI;
che il conduttore, in caso di furto del bene locato, non era esonerato dal pagamento dei canoni maturati successivamente all'evento, con conseguente diritto della società di leasing di ottenere comunque dal locatario il rimborso di quanto anticipato per l'acquisto del bene (leasing traslativo); che riguardo al quantum la somma definitiva ammontava a L. 143.846.998 (L. 202.309.846 per capitalizzazione dei canoni non ancora scaduti il 10/10/85 + L. 66.284.000 per canoni anticipati + L.
7.821.512 compresa l'IVA pari al canone scaduto il 10/10/85); che essendo stata pattuita preventivamente la misura degli interessi moratori, non era dovuto il maggior danno ex art. 1224, 2° co., c.c. Ha proposto ricorso per cassazione il BI, affidandolo a due motivi. Hanno resistito con controricorso la ACE SU S.A. (nuova ragione sociale della IG SU) e la IP LEASING s.p.a. in liquidazione, quest'ultima proponendo ricorso incidentale sulla base di un motivo, illustrato anche con memoria, di cui l'ACE ha eccepito la tardività- inammissibilità. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Ricorso principale. Con il primo motivo il BI, denunciando -omessa,genericamente "violazione e falsa applicazione di norme di diritto insufficiente, contraddittoria motivazione" contesta l'interpretazione data dal giudice di appello della clausola 8 del contratto di leasing siccome volta ad addossare ad esso utilizzatore il rischio del furto dell'imbarcazione, nell'ipotesi di mancato pagamento del rischio assicurativo". La censura è infondata. Essa si infrange, infatti, contro l'accertamento del suddetto giudice che ha interpretato la clausola nel senso che, "al di là dell'esito del rapporto assicurativo, accessorio al leasing, il conduttore, in caso di furto o di qualsivoglia evento comportante la perdita del bene locato, anche se imputabile a terzi o al fortuito, non è esonerato dal pagamento dei canoni di locazione venuti a scadenza successivamente al sinistro", concludendo che, pertanto, è sancito “il diritto della società di leasing ad ottenere comunque il rimborso di quanto finanziato, indipendentemente dalla sorte del bene acquistato con il finanziamento", anche in deroga al disposto dell'art. 1463 c.c. Ha aggiunto sempre tale giudice che siffatta interpretazione appare più conforme alla logica dell'istituto che, nel caso di perimento del bene, trova la sua disciplina non nelle disposizioni relative al contratto di つい locazione (art. 1588 c.c.) bensì a quelle della vendita con riserva (art. 1523 c.c.), così venendo eluso anche un possibile profilo di censura ex art. 1341, 2° CO., C.C. Trattasi di motivazione che oltre a rispettare il chiaro tenore letterale della clausola, fa buon governo dei principi affermati in materia da questa Corte (Cass. 11 febbraio 1997 n. 1266) e sotto il profilo logico raggiunge un livello di ragionevolezza e di completezza da renderla incensurabile in questa sede. Va detto per completezza che il ricorrente sembra anche prospettare un ulteriore profilo di censura, ove afferma che "giova preliminarmente ricordare che la domanda così come formulata in atto introduttivo di primo grado da *** parte di IP, era diversa da quella successivamente presa in sede di precisazione delle conclusioni e accolta dalla Corte d'Appello”. Su questo punto, non ben chiaro come censura specifica, ha insistito il difensore del ricorrente nella discussione orale e, quindi, sembra opportuno esaminarlo, per osservare che esso è già stato affrontato e risolto dalla suddetta Corte, rilevando che trattasi di mera emendatio ("modifica dell'imputazione della somma...) avvenuta tempestivamente in sede di precisazione delle conclusioni. Il primo motivo va, pertanto, rigettato. Con il secondo mezzo il ricorrente, premettendo la solita generica rubrica "violazione di norme di diritto omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione”, sembra dolersi che la domanda riconvenzionale “non ha ottenuto totale accoglimento”. Ora, da un lato non è chiara la natura della censura, che sembra denunciare un errore di calcolo, come tale non deducibile in cassazione;
dall'altro, è ovvio che il giudice di appello, avendo ritenuto di condannare il BI al pagamento anche dei canoni scaduti dopo il sinistro, non poteva accogliere la domanda riconvenzionale per la restituzione delle rate corrisposte in anticipo. Anche questo motivo va, comunque, rigettato. Ricorso incidentale della IP LEASING in 1. che risulta tempestivo per tabulas. Con l'unico motivo, la società di leasing, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2935 e 2952 c.c. ed il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia attinente al diritto esercitato nei confronti dell'assicurazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che tale diritto sia stato ritenuto prescritto, malgrado la pendenza del procedimento penale a carico del BI costituisse causa di sospensione della prescrizione. Neppure questa censura coglie nel segno. Infatti così decidendo il giudice di appello, oltre che confermare la statuizione di primo grado, si è uniformato al costante insegnamento di questa Corte Suprema, secondo il quale in tema di assicurazione contro i danni la prescrizione annuale del diritto dell'assicurato al conseguimento dell'indennizzo (art. 2952, secondo comma, c.c.) non è interrotta, né impedita dalla pendenza nei confronti dello assicurato del procedimento penale per simulazione del fatto per il quale dovrebbe essere indennizzato, ben potendo la richiesta dell'indennizzo essere formulata dall'assicurato, anche in pendenza del predetto procedimento penale, sin dal giorno della verificazione del fatto, ed a nulla rilevando (ai fini della prescrizione) che, in concreto, il pagamento effettivo possa (secondo le previsioni della polizza) essere ritardato sino all'esito del procedimento penale, né la pendenza del procedimento penale può configurarsi come una causa di sospensione della prescrizione giacché i casi di tale sospensione sono tassativamente indicati dagli artt. 2941 e 2942 c.c. (Cass. 4 febbraio 1981 n. 747 e 16 dicembre 1992 n. 13275 ex plurimis). Ed ancorché la stessa giurisprudenza abbia precisato che pur tuttavia le parti nella loro autonomia contrattuale possano convenire che tale pendenza costituisca condizione sospensiva dell'esercizio del diritto al pagamento dell'indennità (Cass. 21 dicembre 1987 n. 9485 e 6 febbraio 1998 n. 1296), la Corte romana ha escluso tale eccezionale eventualità interpretando l'art. 20 del contratto di assicurazione ("la liquidazione delle indennità resta sospesa fino alla chiusura dell'inchiesta...") nel senso che "lungi dal rappresentare una condizione sospensiva dell'esercizio del diritto dell'assicurato, è finalizzata esclusivamente a legittimare, in pendenza di inchieste amministrative o procedimenti penali, il differimento della liquidazione delle indennità dovute dall'assicuratore e ad escluderne la mora". Motivazione che, risolvendosi nell'interpretazione di una clausola contrattuale, costituisce mera quaestio facti, devoluta istituzionalmente al giudice del merito il quale, nella specie, ha effettuato il suo apprezzamento senza errori giuridici e vizi logici, divenendo incensurabile in cassazione. E' appena il caso di aggiungere che l'orientamento giurisprudenziale che sembra propendere per la tesi che il procedimento penale a carico dell'assicurato impedisca l'inizio del decorso del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (Cass. 10 settembre 1999 n. 9608 e 21 dicembre 1999 n. 14387), orientamento che ha indotto il P.G. a concludere per l'accoglimento del ricorso incidentale, in realtà presuppone sempre che tale anomala sospensione sia stata convenuta dalle parti;
eventualità che, come detto, il giudice di appello ha insindacabilmente escluso. Anche il ricorso incidentale va, pertanto, rigettato. Concludendo, ambedue i ricorsi devono essere rigettati. La reciproca soccombenza e le particolarità della vicenda inducono a compensare totalmente, tra tutte le parti, le spese del grado.
P. Q. M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE r W IL CANCEL MERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T 129,11 456T 3099 30/05/02 топ. Або, ло 43525