Sentenza 14 maggio 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale, anche se la sanzione concretamente applicata non abbia violato i limiti edittali previsti dalla normativa ripristinata
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/05/2014, n. 21085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21085 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 14/05/2014
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 959
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 5375/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA EN BR n. il 11.6.1989;
avverso la sentenza n. 909/2012 pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gela il 2.10.2013;
sentita nella camera di consiglio del 14.5.2014 la relazione fatta dal Cons. Dott. DELL'UTRI Marco;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. SCARDACCIONE E., che ha richiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con atto in data 10/11.10.2013, a mezzo del proprio difensore, AN EN BR ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gela in data 2.10.2013 con la quale, in applicazione della congiunta richiesta dell'imputato e del pubblico ministero, è stata applicata al MA la pena di quattro anni, un mese e quattro giorni di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (di tipo marijuana) e di ricettazione, oltre a una serie di reati concernenti il traffico di armi, commessi in Gela in epoca antecedente e prossima al 20.10.2012.
Con l'impugnazione proposta, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo il tribunale di Gela giustificato la ritenuta responsabilità dell'imputato sulla base di un percorso argomentativo minato da irriducibili elementi di illogicità e implausibilità.
Sulla base di tali motivi d'impugnazione, l'imputato ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la Corte di cassazione, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. - Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa corte, nella motivazione della sentenza di patteggiamento, il richiamo all'art. 129 c.p.p., è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento dell'imputato, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Cass., n. 6455/2011, Rv 252085). Infatti, l'obbligo della motivazione, imposto al giudice dall'art. 111 Cost. e dall'art. 125 c.p.p., comma 3, per tutte le sentenze (o-
perante anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti), non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.
Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p., dev'essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma del citato art. 129 c.p.p. (cfr. Cass., Sez. 1^, n. 752/1999, Rv. 212742; Cass. Sez. 1^, n. 4721/2000, Rv. 216789; Cass., Sez. 1^, n. 6711/2000, Rv. 218050). Tali argomentazioni consentono di ritenere prive di pregio le doglianze sul punto sollevate con l'odierna impugnazione, avendo il giudice del merito espressamente attestato la non ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., emergendo, dall'esame degli atti del procedimento, gravi elementi di responsabilità a carico dell'imputato.
3. - Pur a seguito dell'accertamento dell'integrale infondatezza dei motivi d'impugnazione avanzati dal ricorrente occorre peraltro procedere in ogni caso all'annullamento della sentenza impugnata, a causa dell'illegale determinazione del trattamento sanzionatorio applicato a carico dell'imputato.
Sul punto, dev'essere infatti rilevato come, in epoca successiva alla proposizione dell'odierna impugnazione, sia intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 con la quale - dichiarata l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 272 del 2005, artt. 4 bis e 4 vicies ter, (convertito con modificazioni dalla L. n. 49 del 2006) - il giudice delle leggi ha riconosciuto la perdurante vigenza
(sin dalla sua illegittima abrogazione ad opera dei richiamati artt. 4 bis e 4 vicies ter) della previgente disciplina del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, alla cui stregua il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo marijuana (come quella contestata nel caso di specie) era (come attualmente rimane) punito con la pena della reclusione da due anni a sei anni, oltre la multa. Nel caso di specie, avendo il giudice a quo recepito l'accordo delle parti formatosi (sia pure limitatamente al reato concernente la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente) sui termini edittali sensibilmente più severi sanciti dalla legge dichiarata incostituzionale (da sei anni a vent'anni di reclusione), dev'essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per l'illegalità della pena applicata, con la conseguente trasmissione degli atti al tribunale di Gela per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Gela per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2014