Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2002, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
IN OMEDEL PC OLO0 1 5 16/ 02 REPUBBLICA ITALIANA DICASSAZIONE LA CO Oggetto Assicurazione SEZIONE TERZA CIVILE contro i danni 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18054/99 Presidente Dott. Vittorio DUVA Dott. Ugo Consigliere FAVARA Consigliere Cron. 3867 VITTORIA Dott. Paolo Rep. 438 TRIFONE - Rel. Consigliere Dott. Francesco Ud. 20/09/01 - Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASS TINE UFFICIO COPIE BENEDETTI ELISABETTA VED NERI, NERI ROSSELLA, NERI Richiesta copia studio SOLE 24 ORE dal Sig. ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA 1.55 per diritti MASSIMO il 5 FEB. 2002 CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE MINZI, che li difende, giusta delega in atti;
ricorrenti contro 55 3000 ASSITALIA SPA, con sede in Roma, in persona del legale CANCELLERIA rappresentante dr. Giampaolo Brugnoli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRA РАРА 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TRICANICO, che la 06724900 2001 difende, giusta delega in atti;
1616 controricorrente avverso la sentenza n. 2594/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 16/07/98 e depositata il 23/07/98 (R.G. 2507/92); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Massimo MINZI;
udito l'Avvocato Lino Italo NATOLI (per delega Avv. F. TRICARICO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1.1 Generale Dott. Massimo FEDELI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 24.11.1987 IS BE, LL NE ed LE NE, nella qualità, rispettivamente, di coniuge e figli del defunto AN NE, dipendente della Cassa per il Mezzogiorno, convenivano in giudizio innanzi al tribunale di Roma.la società Le Assicurazioni d'Italia spa per ottenerne la condanna al pagamento della somma di trecento milioni di lire a titolo di indennizzo loro dovuto in virtù di polizza assicurativa contro gli infortuni, stipulata dalla datrice di lavoro del loro dante causa a favore dei propri dipendenti. Esponevano gli attori che il giorno 16.12.1985 il 2 loro congiunto, mentre nella sua abitazione era impegnato in una conversazione telefonica, era improvvisamente caduto, lesioniriportando gravi al 4 cranio, che a distanza di tre giorni ne avevano cagionato la morte. Aggiungevano che la eseguita perizia medico-legale aveva attribuito il decesso esclusivamente all'impatto solida larga del саро contro una struttura verosimilmente nella superficiale, verificatosi dinamica di una caduta al suolo. Precisavano che, prima della perizia, la vedova, in perfetta buona fede, aveva dichiarato che il marito doveva essere caduto a causa di un malore;
mentre invece la caduta e la morte si erano verificate esclusivamente a causa di un infortunio, grave ed inspiegabile, senza la presenza di elementi o indizi di un malore. La società assicuratrice si costituiva contrastava la domanda, deducendo che l'infortunio occorso a AN NE era stato causato da un suo malore e non era, perciò, indennizzabile. Il tribunale adito, con sentenza pubblicata il 25.10.1991, rigettava la domanda e compensava per intero le spese del giudizio. La impugnazione dei soccombenti era respinta con 3 и и " з sentenza depositata il 23.7.1998 della Corte di Roma, che, sulla scorta del risultato anche della disposta consulenza tecnica di ufficio, considerava che sussistevano sufficienti elementi per stabilire che la B caduta di AN NE doveva essere attribuita a malore, per cui ricorreva l'ipotesi di esclusione della garanzia assicurativa, prevista dall'art. 2, lett. h), delle condizioni generali di polizza. La Corte di merito evidenziava, in particolare, che al momento del fatto il NE stava conversando al telefono con il fratello;
che le gravi fratture inducevano a privilegiare l'ipotesi di caduta a causa poiché dette una improvvisa perdita di conoscenza, di lesioni escludevano che l'infortunato avesse compiuto movimento alcuno di difesa diretto a limitare il danno della stessa caduta;
che la medesima consulenza aveva prospettato la ipotesi del malore. I giudici di appello aggiungevano, inoltre, che, nella controversia in questione, non poteva avere alcuna influenza la sentenza emessa in altro giudizio promosso da IS BE nei confronti dell'INA. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso IS BE, LL NE ed M LE NE, i quali affidano la impugnazione a due 4 зите mezzi di doglianza, cui resiste con controricorso la spa Le Assicurazioni d'Italia. I ricorrenti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente osserva questa Corte che, rispetto al ricorso notificato il 30.9.1999 e depositato ritualmente il 13.10.1999, il controricorso, notificato il 22.5.2001 oltre il termine previsto dall'art. 370, comma 1, c.p.c., deve, per tale motivo, essere considerato inammissibile, con la conseguenza che la società resistente stata ammessa a partecipare soltanto alla discussione orale, senza la possibilità per questa Corte di dare rilevanza alle difese prospettate per iscritto. Con il primo mezzo di doglianza -denunciando la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 2697 cod. civ. nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia- i ricorrenti assumono che il giudice di merito non solo non avrebbe fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova (nel senso che aveva deciso per la inoperatività della copertura assicurativa pur in assenza di prova, da parte dell'assicuratore, della fondatezza della eccezione in senso sostanziale proposta dalla società S зи stessa); ma avrebbe anche fondato la sua decisione esclusivamente su generiche ed opinabili supposizioni, sprovviste di alcun sostegno probatorio ed addirittura contrastanti con le oggettive risultanze istruttorie. La censura, nel suo complesso, non fondata. Quanto alla denunciata violazione della norma dell'art. 2697 cod. civ. -che i ricorrenti prospettano nella considerazione che, concretando la prevista esclusione della garanzia assicurativa per l'infortunio cagionato da malore una eccezione in senso sostanziale, di essa la società convenuta non aveva dato la dimostrazione deve questa Corte ribadire che l'omesso adempimento dell'onere della prova da parte di colui che per legge vi è tenuto, non esclude che il giudice possa valutare le circostanze di fatto, che risultino comunque acquisite al processo, nonché utilizzare gli elementi probatori anche presuntivi, da qualunque parte forniti, al fine di formare il suo convincimento sulla verità dei fatti stessi. Il principio di acquisizione della prova, infatti, esprime la regola generale per la quale, una volta che la prova di determinate circostanze sia entrata nel processo, il giudice ben può prescindere dal fatto che l'acquisizione sia avvenuta per la iniziativa della parte onerata ex art. 2697 cod.civ., oppure dell'altra parte ovvero зил 6 addirittura dello stesso giudice, nei casi in cui ciò è possibile. Nell'ipotesi di specie il giudice di merito -dando atto che nel processo erano stati acquisiti elementi sufficienti, da cui era possibile "inferire che la caduta del NEfordovuta a malore", onde ricorreva la ipotesi di esclusione dell'assicurazione prevista nell'art. 2, lett. h, delle condizioni generali di polizza ha proceduto alla corretta applicazione della norma di cui all'art. 2697 cod.civ., secondo la regola della acquisizione della prova. Quanto al denunciato vizio di motivazione -per il quale i ricorrenti, in particolare, deducono che le argomentazioni addotte dal giudice di merito (natura e gravità delle fratture riscontrate al NE;
mancanza di qualsiasi spiegazione della causa della caduta) non sarebbero idonee al fine di dedurne la sussistenza di un malore, che neppure la consulenza medica conferma, non risultando da essa accertata nessuna grossolana alterazione patologica preesistente al fatto in questione- devesi rilevare che, in realtà, piuttosto che un vizio logico del ragionamento, viene prospettata una diversa valutazione del materiale probatorio, al fine di farne derivare una diversa ricostruzione della vicenda, risolvendosi la censura in una mera "quaestio jur 7 infacti" non ammissibile questa sede, dato che la conclusione, cui il giudice di merito è pervenuto, non è affatto perplessa né illogica o incoerente, laddove considera che la consulenza medico-legale non esclude la ipotesi dell'improvviso malore;
che non è stato possibile attribuire la caduta ad altra specifica causa;
che il tipo e la natura delle lesioni escludono che il NE abbia compiuto alcun movimento di difesa, proprio di chi coscientemente tende a limitare gli effetti della caduta;
che questa, non riconducibile a causa accidentale, era avvenuta con le caratteristiche tipiche di "corpo morto" privo di conoscenza, che precipita a terra. Con il secondo mezzo di doglianza -denunciando la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 2909 cod. civ. nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo ella controversia- assumono i ricorrenti che il giudice di merito avrebbe esposto una motivazione lacunosa, contraddittoria ed in contrasto con la legge nel negare rilevanza al giudicato (reso per il medesimo incidente e tra parti "sostanzialmente" identiche), derivante da sentenza non impugnata del tribunale di Roma di accoglimento della domanda di IS BE nei confronti della società di assicurazione INA. ы р Specificano in proposito i ricorrenti -premesso che il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, oltre che dal dispositivo, anche dalle affermazioni e • dagli accertamenti di cui alla motivazione- che la Corte di merito non avrebbe rilevato che nell'altro giudizio, in cui era intervenuta sentenza definitiva, il tribunale aveva identificato soltanto nella caduta, da ritenersi accidentale, la causa del decesso e che, facendo parte 1' INA е la società Assitalia spa del medesimo gruppo assicurativo, pur nell'uso alternato 0 denominazioni trattavasi contemporaneo delle due sostanzialmente di una sola parte e non di distinti soggetti ai fini di cui all'art. 2909 cod.civ. Anche detta censura non è fondata. La Corte di merito ha esattamente escluso che tra le parti del presente giudizio potesse assegnarsi valore di giudicato all'accertamento contenuto nell'altra sentenza, essendo questa intervenuta tra parti diverse non potendosi qualificare come soggetto autonomo, rispetto alle diverse società che ne fanno parte, il gruppo assicurativo nel quale ciascuna società conserva la sua soggettività giuridica, senza * confondere nell'insieme la sfera dei suoi rapporti. Il giudice di merito, inoltre, in motivazione congrua non sindacabile in questa sede, ha anche 9 ри escluso che potesse ravvisarsi identità oggettiva nei due diversi accertamenti giudiziali, l'uno diretto a verificare la sussistenza soltanto dell'infortunio; l'altro diretto a stabiline se l'infortunio dovesse o meno essere attribuito a malore. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. P.T.M. 109T 129,11 La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità. 456T 30pp Roma, 20 settembre 2001. TOT 160, 10 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE зашли при 8065 24.00 Vittorio torvo 184,10 Gina Caseli Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 5.7.02 Acagi. IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data NOV. 2004 4 alp. 600 versate €..184.10 (ouro E lmo NE RO p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio Ali Galizia (Dr. M. RACCIO . Y 3 R 8 T 0 N E 10