Sentenza 13 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi la ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo conto di quanto riveli eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Il giudice, basandosi su fatti concreti deve valutare non se la condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistere la colpa del prevenuto il quale - pur senza esserne complice - aveva intrattenuto una lunga serie di telefonate con colui il quale lo aveva chiamato in correità e ne aveva determinato la custodia cautelare).
Commentario • 1
- 1. Riparazione per l'ingiusta detenzione: sulla valutazione del giudice di meritoAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2005, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 13/12/2005
Dott. BRUSCO AR Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI AR - Consigliere - N. 2141
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 030206/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA CA, N. IL 22/01/1962;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 14/05/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLOMBO GHERARDO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO. OSSERVA
AR EI, con atto sottoscritto anche dai difensori, propone ricorso contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano del 14/05/2003 con la quale è stata rigettata istanza di riparazione per ingiusta detenzione.
Il ricorrente muove dalla considerazione che "la colpa non può essere ravvisata con riguardo a quei comportamenti dai quali l'autorità procedente abbia a suo tempo, più o meno fondatamente, ritenuto elementi indizianti a carico del soggetto inquisito;
non può consistere in circostanze relative alla condotta già oggetto della pronuncia assolutoria. Deve concretarsi in comportamenti di tipo processuale esterni ai temi dell'imputazione", ed assume che l'unico comportamento in questa prospettiva valutabile dalla Corte era l'affermazione del EI, svolta in interrogatorio, di non conoscere altri coimputati i cui nomi comparirebbero nei tabulati relativi alle sue telefonate, senza nemmeno che sia positivamente accertato se tali dichiarazioni siano o meno false (non essendo sempre detto che si conoscano persone con le quali si sono avuti contatti telefonici).
Fa presente infine che questa Corte ha annullato (sez. 4^, n. 46415/2001) ordinanza della Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato istanza di indennizzo proposta da ex coimputato del EI, AN.
Il difensore deposita inoltre memoria in cui ribadisce l'ultima parte del ricorso, insistendo sul fatto che la posizione di EI e quella di RI sarebbero sostanzialmente identiche.
L'ordinanza della Corte premette che il EI è stato coinvolto in tre rapine: per una è stato assolto in primo grado, per le altre due è stato condannato in primo e secondo grado e successivamente prosciolto per non aver commesso il fatto solo a seguito delle modifiche normative su acquisibilità e utilizzabilità delle chiamate di correo (due lo riguardavano, considerate attendibili sia in primo che in secondo grado) riscontrate dai tabulati telefonici, e a fronte delle quali risultavano scarsamente credibili secondo i Giudici di merito le giustificazioni del EI. Questi aveva negato decisamente ma falsamente la conoscenza di due coimputati, desumibile dai tabulati, che confermavano il ruolo di intermediazione tra il basista della banda (Casartelli) e le batterie di rapinatori. La condotta del EI è stata quindi caratterizzata da colpa grave, individuata nella contiguità criminosa con i responsabili del delitto e nelle dichiarazioni menzognere e di copertura, che hanno dato origine alla custodia e alla sua protrazione. Il ricorso è infondato.
Va anzitutto precisato che le premesse dalle quali parte il ricorrente sono del tutto errate. Non è vero che la colpa grave non possa essere ravvisata con riguardo ai comportamenti dai si siano ritenuti elementi indizianti a carico del ricorrente e non possa consistere in circostanze relative alla condotta già oggetto della pronuncia assolutoria. Nè che debba concretarsi in comportamenti di tipo processuale esterni ai temi dell'imputazione. Ha infatti chiarito questa Corte, in particolare con la decisione a sezioni unite n. 34559 del 26/06/2002, Rv 222263, che il Giudice di merito deve apprezzare, per valutare appunto la sussistenza della colpa grave, tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo conto in particolare di quanto riveli "eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità". Il Giudice - basandosi su fatti concreti - deve valutare non se la condotta integri il reato, ma "solo se sia stato il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurazione come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto". Gli elementi di vantazione, quindi, non devono essere diversi, mentre è differente l'oggetto di verifica: non più la responsabilità dell'imputato (ragion per cui una sua eventuale assoluzione può non avere alcun rilievo) ma se la sua condotta - seppur in presenza dell'errore altrui - sia stato presupposto della falsa apparenza di integrazione dell'illecito penale, e sia legata in rapporto di causa-effetto con la detenzione.
L'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di EI è motivata, oltre che in base alle chiamate di correità (da parte tra l'altro di Casartelli, dipendente B.A.V. e ritenuto basista delle rapine) che non gli sono ovviamente attribuibili a titolo di colpa, anche attraverso il rilievo dei riscontri costituiti "dall'esame del tabulato del cellulare utilizzato dal MA, da cui risulta che nel periodo compreso tra il 4 maggio e il 26 ottobre 1994, sono state effettuate ben quaranta chiamate sulle utenze intestate al CASARTELLI, e quattro sulla utenza in uso alla filiale monzese del B.A.V." (pag. 5 dell'ord. 13/02/1995). Si aggiunge nell'ordinanza stessa che dall'esame dello stesso cellulare si sono rilevati numerosissimi contatti, sostanzialmente contestuali con quelli con il Casartelli medesimo, tra il EI e AN, ritenuto quest'ultimo "elemento di spicco della criminalità lecchese". Ora è evidente che le telefonate intervenute tra il chiamante in correità e il ricorrente (e tra questi e AN) sono state ritenute riscontro alla stessa chiamata in correità. E non può discutersi che la relazione telefonica sia stata volontariamente tenuta dal EI, costituendo atteggiamento gravemente colpevole che ha determinantemente contribuito, come riscontro, all'emissione della misura. Esattamente, quindi, la Corte d'Appello ha individuato in tale elemento - e nel successivo comportamento processuale - l'ostacolo all'accoglimento dell'istanza di indennizzo. Che diversa decisione sia stata adottata per la posizione di AN non ha rilievo poiché la situazione del medesimo non coincide con quella dell'odierno ricorrente, avendo avuto il AN - per quel che risulta - rapporti telefonici con il solo EI. Peraltro, l'ordinanza nel suo caso è stata emessa da questa Corte precedentemente al deposito della motivazione della richiamata decisione delle sezioni unite. Il ricorso va quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2006