Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2005, n. 2895
CASS
Sentenza 13 dicembre 2005

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In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi la ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo conto di quanto riveli eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Il giudice, basandosi su fatti concreti deve valutare non se la condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistere la colpa del prevenuto il quale - pur senza esserne complice - aveva intrattenuto una lunga serie di telefonate con colui il quale lo aveva chiamato in correità e ne aveva determinato la custodia cautelare).

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  • 1Riparazione per l'ingiusta detenzione: sulla valutazione del giudice di meritoAccesso limitato
    Carlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2005, n. 2895
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2895
Data del deposito : 13 dicembre 2005

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