Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2003, n. 7532
CASS
Sentenza 15 maggio 2003

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Massime1

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato conserva, come quello nei confronti dell'assicurato, il carattere di debito di valuta, e il massimale di polizza, costituendo il limite di tale obbligo, ove non venga allegata da parte del danneggiato la mala gestio dell'assicuratore impedisce la liquidazione del danno oltre l'importo fissato, con esclusione di un'obbligazione accessoria avente ad oggetto il pagamento di interessi moratori e il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ..

Commentario1

  • 1Assicurazione contro gli infortuni: l’indennità dovuta è un debito di valoreAccesso limitato
    Antonella Crisafulli · https://www.altalex.com/ · 8 aprile 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2003, n. 7532
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7532
Data del deposito : 15 maggio 2003

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