Sentenza 15 maggio 2003
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato conserva, come quello nei confronti dell'assicurato, il carattere di debito di valuta, e il massimale di polizza, costituendo il limite di tale obbligo, ove non venga allegata da parte del danneggiato la mala gestio dell'assicuratore impedisce la liquidazione del danno oltre l'importo fissato, con esclusione di un'obbligazione accessoria avente ad oggetto il pagamento di interessi moratori e il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ..
Commentario • 1
- 1. Assicurazione contro gli infortuni: l’indennità dovuta è un debito di valoreAccesso limitatoAntonella Crisafulli · https://www.altalex.com/ · 8 aprile 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2003, n. 7532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7532 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSITALIA SPA, quale Impresa designata, in nome e per conto dell'INA - Gestione Autonoma del Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, ora CONSAP SPA, alla liquidazione dei sinistri facenti carico alla compagnia EN di Assicurazione SpA, in persona dell'amministratore delegato Dott. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IANNOTTA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI MA SA, LOSENGO MARIO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 04321/00 proposto da:
RI MA SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G RI 4, presso lo studio dell'avvocato SERGIO CERSOSIMO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ASSITALIA SPA, TIRRENA COMP ASSIC SPA IN LCA, LOSENGO MARIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 764/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione 3^ Civile, emessa il 26/02/99 e depositata il 11/03/99 (R.G. 3665/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Paolo AR VITALI (per delega Avv. Salvatore Iannotta);
udito l'Avvocato Sergio CERSOSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 5.7.1987 NA IZ di anni 24, mentre attraversava a piedi Corso Francia in Roma, fu investito ed ucciso dall'autovettura tg. Roma Y58240 guidata dal proprietario Losengo Mario ed assicurata con la EN Ass.ni spa.
Con citazione 14/19.7.94 RA di SA AR LU, madre della vittima, conveniva in giudizio, avanti il tribunale di Roma, il Losengo, la EN Ass.ni spa in L.C.A. e l'SI spa, quale impresa designata, per ivi sentirli condannare nelle rispettive qualità al relativo risarcimento dei danni.
Dei convenuti si costituiva in giudizio solo la EN in LCA rappresentata dal Commissario liquidatore, chiedendo il rigetto della domanda.
Il tribunale con sentenza 27.5/2.6.96 così provvedeva: 1) condannava i convenuti nelle rispettive qualità a pagare in solido fra loro in favore dell'attrice la somma di L. 150.270.400, oltre interessi sul capitale e per i periodi di cui in motivazione;
2) condannava la EN in LCA e il Losengo al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice con distrazione a favore dell'avv. Federico Bucci quale antistatario;
3) poneva le spese di c.t.u. a carico dell'attrice; 4) dichiarava la decisione provvisoriamente esecutiva fra le parti.
La Corte d'Appello di Roma con sentenza n.764/99, depositata l'11.3.99, decidendo sull'appello principale dell'SI con l'adesione della EN Ass.ni in LCA e su quello incidentale della RA, condannava la EN in LCA, l'SI e il Losengo a pagare alla RA la complessiva somma di L. 185.270.400, oltre interessi come specificato in motivazione, accogliendo parzialmente le due opposte impugnazioni;
dichiarava interamente compensate fra le parti le spese di lite del grado.
Per la cassazione della decisione ricorre l'SI spa esponendo un solo motivo variamente articolato.
Resiste con controricorso la RA proponendo ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti a sensi dell'art. 335 cpc, riguardando la stessa sentenza. Con l'unico motivo di ricorso principale ,deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 1.990/69, nonché dell'art. 1218 e segg. c.c. ed altresì vizio di motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui, condannando la ricorrente SI anche agli interessi sulla somma liquidata a titolo di danno morale a decorrere dalla data del fatto, ha superato il massimale di L. 200.000.000, qual era all'epoca del fatto luttuoso (5.7.1987),nonostante che in motivazione avesse ritenuto fondata la doglianza della stessa appellante di essere tenuta al risarcimento nei limiti dell'enunciato massimale;
si sostiene che, a seguito della corresponsione di provvisionali per un importo di L. 60.000.000, la condanna della ricorrente non poteva superare l'importo di L. 140 milioni, mentre, invece, la corte territoriale aveva condannato la ricorrente al pagamento della somma di L. 185.270.400, oltre interessi legali sulla stessa somma a decorrere dalla data del sinistro al saldo, giustificando tale statuizione con la considerazione che, se il massimale (per la mancata allegazione della mala gestio da parte del danneggiato) non era suscettibile di rivalutazione, l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del massimale era tuttavia un'obbligazione pecuniaria "produttiva pur sempre di interessi legali, che costituiscono un accessorio di tale credito e, quindi, si aggiungono ad essi".
Il motivo è fondato. Ed invero, è la natura stessa del massimale di polizza che impedisce la liquidazione del danno oltre l'importo del medesimo, in quanto il massimale costituisce il limite dell'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo al danneggiato, versandosi in tema di obbligazione che conserva il suo carattere di debito di valuta, pur quando ne sia beneficiario il danneggiato e non l'assicurato con esclusione di un'obbligazione accessoria avente ad oggetto il pagamento d interessi moratori e il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. (Cass. civ. 1785/96; 5876/99). Orbene, una volta accertato che il massimale era di L. 200 milioni e che non era stata proposta da parte dell'attrice la domanda di condanna dell'assicuratore per mala gestio, la liquidazione del danno doveva essere contenuta entro tale limite, tenendo conto di quanto già sborsato dall'assicuratore in forza di provvisionali. Infondato è, invece, il motivo del ricorso incidentale condizionato, perché, contrariamente all'assunto di tale parte ricorrente, l'appello avanzato dall'SI con l'adesione della EN Ass.ni aveva proprio ad oggetto i limiti dell'esposizione debitoria dell'assicuratore.
Per le ragioni suesposte va accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale con la cassazione della sentenza impugnata e con il rinvio ,anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e rigetta l'incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2003