Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/1999, n. 8874
CASS
Sentenza 1 giugno 1999

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Alla disciplina transitoria dettata per il giudizio di cassazione dall'art.3 della legge 19 gennaio 1999, n.14, non è applicabile la norma dell'art.599, comma 5, cod.proc.pen., nella parte in cui prevede la possibilità di riproporre nel dibattimento la richiesta di patteggiamento già respinta dal giudice. (Nella specie, proposta tempestivamente una prima richiesta di applicazione della pena, il procuratore generale aveva negato il consenso. Rinviata la discussione del ricorso ad udienza fissa, nel corso di questa ultima si realizzava tra le parti l'accordo sulla misura della pena, che veniva peraltro ritenuto inammissibile per le ragioni di cui in massima).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/1999, n. 8874
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8874
    Data del deposito : 1 giugno 1999

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