Sentenza 1 giugno 1999
Massime • 1
Alla disciplina transitoria dettata per il giudizio di cassazione dall'art.3 della legge 19 gennaio 1999, n.14, non è applicabile la norma dell'art.599, comma 5, cod.proc.pen., nella parte in cui prevede la possibilità di riproporre nel dibattimento la richiesta di patteggiamento già respinta dal giudice. (Nella specie, proposta tempestivamente una prima richiesta di applicazione della pena, il procuratore generale aveva negato il consenso. Rinviata la discussione del ricorso ad udienza fissa, nel corso di questa ultima si realizzava tra le parti l'accordo sulla misura della pena, che veniva peraltro ritenuto inammissibile per le ragioni di cui in massima).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/1999, n. 8874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8874 |
| Data del deposito : | 1 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 1/6/1999
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MOCALI PIERO " N. 610
3.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N. 06628/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) PA MA n. il 20.05.1950
avverso sentenza del 07.03.1998 C. ASS. APP. di VENEZIA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. LA GIOIA VITO
udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Antonia Albano che ha concluso per l'applicazione della pena a richiesta delle parti;
nel marito per l'annullamento con rinvio della sentenza;
Svolgimento del processo
Con sentenza pronunziata il 14/11/1996 la Corte di Assise di Venezia ha affermato la responsabilità di AD AR per i reati di concorso in omicidio multiplo premeditato, detenzione e porto di armi, occultamento di tre cadaveri.
Con sentenza pronunziata il 7/3/1998 la Corte di Assise di Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto il AD dalle imputazioni di omicidio, detenzione e porto di armi. Ha invece confermato la condanna per il reato di occultamento di cadaveri, aggravato a sensi degli artt.112 n.2 e 61 n.2 Cp, rideterminando la pena in anni tre e mesi sei di reclusione.
Pur escludendo il concorso del AD negli omicidi e nei reati in materia di armi, commessi dagli altri coimputati, i giudici di appello hanno affermato che il AD, il quale è giunto sul luogo della esecuzione in ritardo rispetto agli altri autori degli omicidi, ha certamente partecipato, insieme agli altri, alla fase dell'occultamento dei tre cadaveri mediante seppellimento, allo scopo di eliminare le tracce dei precedenti tre omicidi. Hanno poi negato la concessione delle attenuanti generiche e della diminuente per la scelta del rito abbreviato.
Contro la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione il P.G., nei confronti di alcuni imputati, e i difensori degli imputati TO IL, SI GI, MA IA, AD AR, TT AO e AR AN. In particolare nell'interesse del AD sono stati indicati quattro motivi:
1 - vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità in quanto vi sarebbero divergenze, relativamente alla partecipazione del AD, tra le dichiarazioni dei collaboranti RO, ER e IN;
2 - mancanza di motivazione sulla sussistenza delle aggravanti contestate del numero delle persone e del nesso teleologico;
3 - mancanza di motivazione sulla entità della pena e sul diniego delle attenuanti generiche;
4 - violazione dell'art.438 Cpp per la ritenuta inapplicabilità del rito abbreviato e la conseguente mancata riduzione della pena a sensi dell'art.442 Cpp. All'udienza dell'11/2/1999 la posizione del AD è stata stralciata, essendo stata richiesta dal difensore la applicazione della pena di anni due e mesi tre di reclusione.
Con parere datato 17/4/1999, il P.G. ha espresso il proprio dissenso, non ritenendo adeguata alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere la misura della pena proposta. Successivamente la proposta è stata riformulata, con un leggero aumento della pena indicata, ed il P.G., nella odierna udienza di discussione, ha dichiarato di consentire alla sua applicazione. Motivi della decisione
1 - La questione preliminare, che questa Corte deve affrontare e risolvere, è quella della ammissibilità della reiterazione della richiesta di applicazione della pena, nel corso del giudizio di cassazione, dopo che la prima richiesta di patteggiamento prospettata dal ricorrente al P.G. non sia stata da questo accolta e pertanto l'accordo non si sia realizzato entro il termine di decadenza di quindici giorni prima dell'udienza, previsto dall'art.585. co.4, Cpp. Nel caso concreto, infatti, sulla prima richiesta,
tempestivamente proposta, il P.G. ha negato il consenso. Il procedimento, già fissato per la discussione in pubblica udienza del ricorso, è stato poi rinviato a udienza fissa per impedimento del difensore (il quale è poi deceduto). Nella nuova udienza si è realizzato l'accordo sulla misura della pena proposta dal nuovo difensore nominato in sostituzione di quello deceduto. Questa Corte ritiene che alla questione debba essere data soluzione negativa, nel senso che nel giudizio di cassazione la concorde richiesta di patteggiamento, a sensi dell'art.3 della legge 19 gennaio 1999, n.14, deve essere proposta entro il termine perentorio fissato dall'art.585 co.4 Cpp, espressamente richiamato dalla suddetta norma.
La disciplina transitoria dettata per i procedimenti pendenti in cassazione e nei quali la sentenza di appello sia stata pronunziata prima dell'entrata in vigore della legge, pone un termine di decadenza all'esercizio della facoltà di proporre la richiesta di patteggiamento la quale, se la nuova disciplina/introdotta con la legge n.14/99, fosse stata già in vigore, avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di appello.
La disciplina transitoria è sostanzialmente diversa da quella ordinaria dettata dall'art.599 co.4 e 5 (come riformulati) per i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della legge, non sia stata ancora pronunziata la sentenza di appello. Il co.5 prevede infatti che sulla richiesta delle parti il giudice di appello decide "allo stato" se accoglierla o no. Nel primo caso provvede immediatamente in camera di consiglio, applicando la pena proposta dalle parti, nel secondo caso ordina la citazione a comparire al dibattimento. In quest'ultima ipotesi è prevista la possibilità di riproporre la richiesta di patteggiamento. Invece la disciplina transitoria per il giudizio di cassazione prevede che la Corte di cassazione decide definitivamente (non già "allo stato") in camera di consiglio se accogliere la richiesta, applicando la pena indicata dalle parti, o se rigettarla, fissando la discussione del ricorso in udienza pubblica. In quest'ultima ipotesi non è prevista la possibilità, che è invece indicata per il giudizio di appello, di riproporre la richiesta nel corso del dibattimento.
La differente disciplina rispecchia la differenza strutturale del giudizio di cassazione rispetto a quello di appello. Nella fase di merito, infatti, il dibattimento normalmente può portare alla acquisizione di nuovi elementi di giudizio. Pertanto la valutazione del giudice, sulla opportunità di accogliere o respingere la richiesta delle parti, è necessariamente adottata "allo stato" degli atti, con la conseguenza che è logico e giusto riconoscere alle parti e al giudice la facoltà rispettivamente di riproporre la richiesta e di rivalutarla sulla base dei nuovi elementi eventualmente acquisiti o di una nuova interpretazione di quelli già preesistenti.
Nel giudizio di cassazione, invece, la udienza è destinata alla sola discussione orale, senza possibilità di acquisire nuovi elementi che possano incidere sulla valutazione della opportunità di accogliere o respingere la richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti. Perciò la Corte di cassazione deve esaminare e valutare definitivamente la concorde richiesta di applicazione della pena e, se decide di non accoglierla, deve fissare la discussione del ricorso in pubblica udienza.
La mancanza del carattere di decisione "allo stato" e la assenza di un dibattimento giustificano la mancata previsione, a differenza del giudizio di appello, della possibilità di riproporre la richiesta in udienza.
Per le considerazioni che precedono deve concludersi che non è certamente applicabile alla disciplina transitoria, dettata per il giudizio di cassazione, la norma dell'art.599 co.5 Cpp, nella parte in cui prevede la possibilità di riproporre all'infinito, praticamente fino alla pronunzia della sentenza, la richiesta di patteggiamento già rigettata dal giudice.
Deve essere inoltre messo in evidenza che la possibilità di riproposizione della richiesta è prevista solo con riferimento alla ipotesi in cui il giudice di appello, nonostante l'accordo delle parti, abbia ritenuto di non poterla accogliere.
Diversa è invece l'ipotesi in cui, come nel caso di cui ora si tratta, la richiesta sia stata proposta in udienza dopo il mancato accordo sulla precedente misura della pena proposta dell'imputato. La possibilità di raggiungere l'accordo nel corso del dibattimento e di proporre la relativa richiesta in udienza, indipendentemente da eventuali altri precedenti tentativi di accordo, è prevista per il giudizio di appello dall'art.602 co.2 Cpp, anch'esso riformulato per superare il vizio di illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, già rilevato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 10/10/1990, n. 435. Tale possibilità è prevista solo per il giudizio di appello e non è richiamata nella disciplina transitoria del giudizio di cassazione, per il quale è invece fissato il termine perentorio di decadenza di cui all'art.585 co.4 Cpp, con la conseguenza che deve ritenersi preclusa la possibilità di raggiungere un accordo e formulare la richiesta di applicazione della pena, in udienza dopo la scadenza di detto termine e addirittura dopo che su una precedente e tempestiva richiesta il P.G. abbia negato il consenso. Il legislatore ha evidentemente ritenuto che non vi sia alcun apprezzabile motivo per consentire, anche nel giudizio di cassazione, quella trattativa tra imputato e pubblico ministero, fatta di proposte e controposte, che nel giudizio di appello può portare al raggiungimento di un accordo sull'accoglimento di alcuni motivi di impugnazione e sulla rideterminazione della pena.
Nel caso concreto assume perciò valore decisivo, al fine di ritenere inammissibile la richiesta formulata in udienza, il fatto che essa è stata proposta dopo la scadenza del predetto termine di quindici giorni prima dell'udienza e dopo il dissenso del P.G. sulla misura della pena originariamente indicata.
2 - Essendo inammissibile la richiesta di applicazione della pena, è necessario esaminare i singoli motivi di impugnazione indicati nel ricorso.
Questa Corte, con la sentenza pronunziata nella udienza 11/2/1999, ha rigettato il ricorso proposto dagli altri ricorrenti ed ha ritenuto, tra l'altro, immune da vizi logici la decisione di appello nella parte in cui ha fondato la decisione sulle dichiarazioni dei collaboratori RO, ER e IN. Anche nei confronti del AD deve essere rilevata la logicità della motivazione con la quale la Corte di Appello, dopo aver rilevato la convergenza delle tre dichiarazioni nella descrizione degli aspetti decisivi della vicenda, ne ha messo in evidenza il valore probatorio indicativo della sicura partecipazione dell'imputato all'occultamento dei cadaveri, pur non avendo egli partecipato materialmente al triplice omicidio (pagg.71 - 76 della sentenza di appello).
In particolare il AD, che era a conoscenza della programmazione degli omicidi e avrebbe dovuto parteciparvi, pur essendo giunto in ritardo sul luogo della esecuzione degli omicidi, quando ormai essi erano stati già eseguiti dagli altri imputati, ha tuttavia partecipato al seppellimento dei cadaveri, commesso allo scopo di occultare la commissione degli omicidi, essendo certo che egli è giunto sul luogo dell'omicidio e si è unito agli altri correi prima del seppellimento.
Sono pertanto infondate le censure mosse, sotto il profilo del vizio di motivazione. con i primi due motivi relativi alla affermazione della responsabilità e della sussistenza delle aggravanti del numero delle persone (art.112 n.1) e del nesso teleologico (art.61 n.2 Cp). Il terzo motivo, relativo alla misura della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché i giudici di merito hanno esercitato il potere si determinare la pena entro i limiti edittali, dando logica ed esauriente indicazione dei criteri usati e dei motivi per i quali hanno fissato la pena in misura prossima al massimo edittale ed hanno ritenuto non concedibili le attenuanti generiche. Sotto questi profili deve ritenersi sufficiente la indicazione della gravità ed efferatezza dei fatti, in particolare i tre omicidi ai quali anche il AD, secondo gli originari accordi, avrebbe dovuto partecipare. Infine il quarto motivo, relativo alla mancata concessione della diminuzione di pena per la scelta del rito abbreviato, è inammissibile perché, come risulta dalla indicazione dei motivi di appello (pag.22 della sentenza) l'appellante non ha proposto alcuna censura sulla mancata applicazione dell'art.442 Cpp e la doglianza risulta proposta per la prima volta in questa sede.
Il ricorso deve essere perciò rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1999