Sentenza 23 novembre 2004
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, con riferimento all'ipotesi in cui la custodia cautelare ingiustamente sofferta venga computata a titolo di fungibilità sulla pena da espiare per altro reato ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., la ratio della norma di cui all'art. 314 comma quarto del codice di rito - che, escludendo l'applicazione cumulativa degli istituti, vieta la riparazione - deve essere interpretata solo nel senso che va considerato irretrattabile il beneficio della fungibilità (con conseguente inapplicabilità del diverso beneficio di cui all'art. 314), ma non invece nel senso che, una volta accordato il ristoro economico, non possa più applicarsi, per la stessa carcerazione subita sine titulo, anche il beneficio della fungibilità, posto che lo Stato può sempre esercitare l'azione giudiziaria per indebito arricchimento nei confronti del soggetto il quale, avendo già ottenuto la riparazione, fruisca poi anche della fungibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2004, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2004 |
Testo completo
58
3 58/05 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 23/11/2004
SENTENZA
N. 4575104 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. SOSSI MARIO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. MOCALI PIERO
N. 007010/2004 2. Dott.SILVESTRI GIOVANNI ग
11 3. Dott. GIRONI EMILIO
4.Dott. PEPINO LIVIO TI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di LAMEZIA TERME
nei confronti di:
N. IL 21/11/1971 1) FURFARI PINO
avverso ORDINANZA del 21/11/2003
di LAMEZIA TERME TRIBUNALE
sentita la relazione fatta dal Consigliere
MOCALI PIERO наl'annullamento lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Jenna minnis
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Lamezia Terme - quale giudice dell'esecuzione - disponeva che la custodia cautelare sofferta ("sine titulo") dal FA dal 19.7.1997 al 24.6.1999 fosse computata, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguirsi in forza della sentenza 1.3.2000 di quel tribunale.
Osservava il tribunale che il FA, in relazione alla detta carcerazione cautelare, aveva già ricevuto indennizzo riparatorio ex art. 314 c.p.p., ma ciò non ostava alla applicazione del principio di fungibilità, in quanto la somma erogata in riparazione poteva, una volta venute meno le condizioni che la legittimavano, essere recuperata dallo Stato, venendo così eliminato il paventato rischio di trattamenti diseguali tra chi, avendo ottenuto la fungibilità, non potrebbe ottenere la riparazione e chi, avendo ottenuto quest'ultima, potrebbe fruire anche della fungibilità; giacché il riconoscimento della fungibilità in favore di chi abbia già ottenuto l'indennizzo non implicava la cumulabilità dei due benefici e non vanificava l'operatività del divieto previsto dall'art. 314 c. 4 c.p.p., destinato ad esplicarsi "ex post" in forma di restituzione, volontaria o coatta, delle somme ottenute.
Né le norme di cui agli artt. 314 e 657 c.p.p. potevano essere poste a confronto, essendo diversa la loro “ratio” e non contenendo la seconda un principio analogo a quello espresso dal citato c. 4 della prima;
mentre non sempre sarebbe possibile una facoltà di scelta alternativa, giacché il presupposto della fungibilità potrebbe concretizzarsi solo dopo lo spirare del termine di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione (come avvenuto nella specie). La richiesta del FA doveva dunque essere accolta. н
е Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il p.m., che denunciava violazione di legge. Nella giurisprudenza di legittimità era già stato affermato il principio della non applicabilità dell'art. 657 c.p.p., in presenza di già avvenuta riparazione per carcerazione ingiustamente subita;
e del resto un criterio interpretativo contrario a quello espresso dal tribunale poteva ricavarsi dallo stesso contenuto del c. 4 dell'art. 314 c.p.p., nel senso cioè che un soggetto, il quale abbia ottenuto la riparazione non può fruire anche della fungibilità in relazione allo "stesso” periodo di detenzione. Ove così non fosse, la violazione del principio di eguaglianza, negata dal tribunale, si avvererebbe in pieno, per un trattamento differenziato ingiustamente.
Il difensore del FA ha presentato tempestiva memoria, colla quale eccepisce anzitutto l'inammissibilità del ricorso del p.m., in quanto privo di specifiche censure;
ed afferma inoltre: che l'art. 314 c. 4 c.p.p. fa riferimento ad una situazione nella quale il condannato possa scegliere quale sia per lui il trattamento più conveniente situazione che non ricorreva nella fattispecie, come evidenziato dall'ordinanza "de qua"; che per ciò solo era esclusa l'ipotizzata disparità di trattamento;
che il cumulo dei due benefici sarebbe il corretto raggiungimento della massimizzazione del diritto al ristoro, in capo a chi abbia patito ingiusta detenzione.
Il ricorso del p.m. è ammissibile in rito, giacché illustra con sufficiente specificità la questione di diritto sottoposta all'esame di questa Corte;
ma è infondato.
1 laIl Collegio è ben consapevole delle conclusioni alle quali è pervenuta anche di recente giurisprudenza di legittimità, che, sul tema in questione, afferma che, qualora per un periodo di detenzione ingiustamente sofferta, sia stata ottenuta la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 314 c.p.p., lo stesso periodo non può essere computato a titolo di fungibilità della pena da espiare per altro reato. Si desume, infatti, dal disposto del 4° c. della norma citata (secondo cui il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della pena da eseguire) che il suddetto istituto e quello della fungibilità previsto dall'art. 657 c.p.p. sono alternativi, per cui è rimessa all'interessato la facoltà di scegliere quello del quale avvalersi;
e ciò anche al fine di evitare l'ingiustificata disparità di
л trattamento che, altrimenti, si verificherebbe fra chi, avendo ottenuto la fungibilità, non potrebbe attenere la riparazione e chi, invece, avendo ottenuto la riparazione, avrebbe diritto anche alla fungibilità (cfr. Sez. I, 11.2.2004, rv. 227229).
Pare al Collegio che il tema meriti qualche considerazione ulteriore e difforme.
Gli istituti della cosiddetta "fungibilità della pena" e della riparazione per ingiusta detenzione sono effettivamente e ontologicamente diversi - ed infatti diversamente applicabili: il primo è affidato ai poteri d'ufficio dell'organo dell'esecuzione, dovendo il p.m., nel computo della pena da eseguire, direttamente tenere conto di quella sofferta "sine titulo", alle condizioni previste dall'art. 657 c.p.p. (anche se, nella prassi, l'esercizio di tale attività è sovente richiesto dal soggetto interessato); l'art. 314 c.p.p., che disciplina il secondo, rimette invece interamente alla volontà del medesimo soggetto la richiesta della riparazione pecuniaria. E' quindi non del tutto appropriato parlare di una facoltà di scelta "tout court", come nella giurisprudenza citata;
non solo perché la scelta prevede l'esistenza di plurime opzioni omogenee, relativamente alle quali operare un ponderato calcolo di interesse personale e tali non sono gli istituti in esame;
ma anche perché le diverse opzioni, a tal fine, dovrebbero essere contemporaneamente esercitabili - il che non ricorre in tutti i casi (come quello in esame) nei quali la possibile fungibilità della pena si concretizza dopo la scadenza del termine posto dall'art. 314. E, relativamente ai quali, di scelta volontaria non potrebbe proprio parlarsi, ma semmai di rinuncia coatta ad una opzione.
D'altra parte, non è privo di significato che il c. 4 dell'art. 314, sul cui contenuto si basa la citata giurisprudenza, preveda non già il caso del soggetto che abbia "scelto" la riparazione (e che quindi non può più beneficiare della fungibilità della pena), ma quello del soggetto che abbia "scelto" ("recte": nei confronti del quale sia stata applicata) la fungibilità della pena, colla conseguenza della inapplicabilità della riparazione pecuniaria. La “ratio” della norma è agevolmente individuabile nella irretrattabilità del beneficio della fungibilità, carattere che invece non si ritrova nella fruita riparazione pecuniaria, rispetto alla quale correttamente l'ordinanza impugnata individua il rimedio dell'azione giudiziaria, esercitabile dallo Stato per l'indebito arricchimento del soggetto che, già avendo ottenuto la riparazione, fruisca poi anche della fungibilità. E, in tale ipotesi, si supera anche la paventata disparità di trattamento, cui fa appello la sentenza sopra citata, giacché verrebbe meno l'ingiustizia della doppia fruizione di benefici - sanzionatorii ed economici stante la revocabilità dei secondi. Considerazione che pregnantemente vale per le fattispecie nelle quali, appunto, il termine di scadenza per la richiesta di riparazione maturi prima che le vicende processuali del condannato consentano l'applicazione dell'art. 657 c.p.p. Il provvedimento impugnato deve dunque considerarsi correttamente motivato sotto il profilo del diritto;
il ricorso del p.m. va rigettato.
P. Q. M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, addì 23.11.2004
IL CONSIGLIERE RELATORE
IL PRESIDENTE ебот DEPOSITATA IN CANCELLERIA
13 GEN 2005
IL CANCELLIERE
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Rosanna Pani R
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