Sentenza 4 ottobre 2000
Massime • 1
L'allontanamento del detenuto, agli arresti domiciliari e autorizzato al lavoro esterno, dal luogo in cui è previsto che egli svolga la propria attività costituisce reato di evasione, (senza che sia invocabile l'inevitabilità dell'ignoranza della legge da parte del soggetto che sia stato autorizzato ad allontanarsi dal datore di lavoro, atteso che il regime detentivo, anche nella forma attenuata, prevede comunque una serie di minuziosi e specifici obblighi che non possono essere ignoti a chi nel sistema carcerario è inserito, onde, anche alla luce della sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale, non sono riscontrabili nella fattispecie ne' l'impossibilità di riconoscibilità del precetto, ne' l'apparenza di legittimità del comportamento incriminato in forza della quale qualunque consociato sarebbe caduto in una falsa rappresentazione del contesto normativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2000, n. 11940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11940 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 04/10/2000
1. Dott. LUCIANO DI NOTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere N. 1545
3. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere N. 18926/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AR RO,
avverso la sentenza 14 marzo 2000 della Corte di appello di Napoli. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Turone, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Udito, per l'imputato, l'avv. Giorgio Cesario, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 14 marzo 2000 la Corte di appello di Napoli ha - per quel che qui direttamente interessa - confermato la decisione 18 gennaio 1999 del Pretore di Napoli-Barra che aveva affermato la penale responsabilità di AR RO relativamente al reato di evasione dagli arresti domiciliari perché, autorizzato al lavoro all'esterno per il tempo strettamente necessario ad esercitare attività lavorativa, si era assentato dal posto di lavoro. Veniva, infatti, sorpreso fuori del luogo in cui avrebbe dovuto esercitare la sua attività (vale a dire, nel Comune di Portici) alle ore 11,55, del 16 ottobre 1996, allorché gli era stato contestato un illecito stradale. Al AR, peraltro, era stato rilasciato dal dirigente dell'ufficio ove prestava servizio un'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di lavoro.
Osservava la Corte territoriale che la detta autorizzazione non rivestiva alcun valore ai fini della qualificazione del fatto, in quanto l'imputato agli arresti domiciliari può domandare una specifica autorizzazione ad assentarsi dal luogo di lavoro solo all'autorità procedente, a nulla rilevando una richiesta assentita da altri. Ogni eventuale diversa valutazione sarebbe, in ogni caso, irrilevante anche sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 5 c.p.
2. Propone ricorso per cassazione il AR deducendo due ordini di motivi.
Con il primo, richiamando la sentenza costituzionale n. 364 del 1988, denuncia violazione dell'art. 5 C.P., dichiarato illegittimo dalla decisione ora ricordata nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile.
Con il secondo, sempre invocando il vizio di violazione della legge penale, oltre che quello di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione, lamenta che non si sia apprezzato l'animus revertendi dell'imputato, il quale aveva chiesto di allontanarsi dal luogo di lavoro al solo fine di potersi recare nella propria abitazione. Ciò senza considerare che il giudice, nell'autorizzare il ricorrente a svolgere la sua attività lavorativa, "non stabilì alcuno specifico divieto ne' qualunque altro tipo di prescrizione, pur sapendo che il AR svolgeva il mestiere di netturbino, che, di per sè, importa una notevole mobilità".
Il ricorso è infondato.
3. Nonostante il ricorrente abbia incentrato le sue doglianze esclusivamente su tematiche concernenti l'elemento soggettivo del reato, questa Corte non può trascurare, per i riverberi che simili principi assumono anche ai fini di delineare il momento psicologico del delitto di evasione dagli arresti domiciliari, come sia costante l'indirizzo interpretativo stando al quale l'allontanamento dal luogo di lavoro del detenuto agli arresti domiciliari integra il reato di evasione (Sez. VI, 20 maggio 1998 Bolognini). E ciò perché con l'autorizzazione ad esercitare attività lavorativa si realizza una semplice sostituzione del luogo di custodia e non già una sospensione del regime degli arresti domiciliari;
con la conseguenza che l'allontanamento non si esaurisce - sul piano del disvalore - in una violazione penalmente irrilevante da cui può scaturire esclusivamente un inasprimento della misura cautelare (Sez. VI, 27 novembre 1998, Fallica). Il tutto in un quadro che parifica la detenzione carceraria alla detenzione domiciliare e che impone estremo rigore anche nella verifica dell'osservanza dei tempi e dei luoghi connessi al regime lato sensu sostitutivo.
Non può, dunque, farsi riferimento, come vorrebbe il ricorrente, a "specifiche" disposizioni dell'autorità procedente per inferirne un regime ancor più differenziato rispetto al regime della custodia carceraria. Significativamente, del resto, l'art. 284, comma 5, c.p.p. prescrive "L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare".
4. Poste tali premesse, la disciplina del lavoro all'esterno della persona che si trovi agli arresti domiciliari è contrassegnata dall'emergere di un criterio di collegamento davvero ineludibile;
la subordinazione, cioè, dell'operatività di ogni deroga all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
L'art. 284, comma 3, c.p.p. condiziona la possibilità per il giudice di autorizzare l'imputato agli arresti domiciliari ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per esercitare un'attività lavorativa alla condizione che l'interessato non possa altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze ovvero versi in una situazione di assoluta indigenza e "per il tempo strettamente necessario". A sua volta, l'art. 97-bis norme att. c.p.p. fissa una minuziosa serie di regole anche per le modalità di esecuzione degli arresti domiciliari, sempre in aderenza al principio interpretativo - da ritenere davvero cruciale in proposito - indicato dall'ultimo comma dell'art. 284 c.p.p. 6. È appena poi il caso di aggiungere che, costituendo i precetti ora ricordati l'assetto complementare della norma che prevede il delitto di evasione, mai potrebbe essere invocato il disposto del 3^ comma dell'art. 47 c.p., perché l'errore su tali precetti non può cagionare un'errore sul fatto costituente reato.
7. Tutto ciò premesso, vanno ora presi in esame gli specifici motivi di ricorso.
Quanto al principio enunciato nell'art. 5 c.p., reiteratamente evocato dal AR, appare necessario ricordare che, alla stregua della sentenza costituzionale n. 364 del 1988 vengono in considerazione, anzi tutto, "criteri oggettivi puri", alla stregua dei quali l'ignoranza deve considerarsi inevitabile nei casi di impossibilità di conoscenza della legge penale da parte di ogni consociato. Ciò si verifica nelle ipotesi di oggettiva mancanza di riconoscibilità del precetto, dovuta all'assoluta oscurità del testo legislativo o a una gravemente caotica ermeneusi della norma;
il tutto, peraltro, senza trascurare le eventuali particolari capacità del soggetto agente.
A tali canoni vanno aggiunti i c.d. criteri oggettivi misti, in base ai quali l'inevitabilità dell'ignoranza può derivare da particolari e positive circostanze di fatto in cui si è formata la deliberazione criminosa, procedendo ad una sorta di generalizzazione dell'errore, da ritenere rilevante quando appaia verosimile che qualunque consociato sarebbe caduto in una falsa rappresentazione del contesto normativo ove si fosse venuto a trovare al cospetto di simili evenienze (come le assicurazioni erronee fornite da persone istituzionalmente destinate a giudicare sui fatti che l'agente intende realizzare, le precedenti assoluzioni dello stesso agente in relazione al medesimo fatto).
È già sufficiente il rilievo che l'evasione dagli arresti domiciliari costituisce una fattispecie di reato che, lungi dal consentire perplessità interpretative, viene ad iscriversi nella figura generale disciplinata dall'art. 385 c.p. nel suo integrale contenuto precettivo - cosicché gli spazi lasciati aperti dalla sentenza costituzionale n. 364 del 1988 risulterebbero, per definizione, preclusi - per pervenire alla conclusione che resta impossibile, utilizzare qualsivoglia dei criteri di "scusabilità" indicati dal giudice della legittimità delle leggi. Senza contare che l'imputato agli arresti domiciliari è assoggettato ad un particolare regime che gli impone comunque una puntuale conoscenza del sottosistema in cui egli viene inserito, a prescindere dalle circostanze del caso concreto.
8. Nel procedimento ora al vaglio della Corte, poi, risulta evidente anche l'inipotizzabilità di una "buona fede inescusabile" (come tale, irrilevante, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo) non essendo in grado comunque di prefigurarsi una situazione in cui una persona assoggettata agli arresti domiciliari ed ammessa al lavoro possa ritenere di derogarle alle regole che gli impongono tempi e modalità dello svolgimento dell'attività lavorativa solo rivolgendosi al responsabile dell'ente o dell'impresa in cui è inserito - che, anzi, parrebbe tenuto, prima di consentire ogni deroga, a verificare la regolarità dei presupposti che soli lo legittimano a provvedere in tal senso - senza richiedere l'autorizzazione all'autorità procedente, l'unica abilitata a consentire deroghe al generale regime dell'autorizzazione al lavoro per un soggetto agli arresti domiciliari.
9. Il richiamo all'animus revertendi, comprovato dalla considerazione che in realtà l'autorizzazione era stata rilasciata perché l'imputato si recasse nella propria abitazione appare davvero improprio. A parte il rilievo che la condizione psichica addotta non assume certo rilievo per escludere l'elemento soggettivo (la sua valenza resta infatti circoscritta, nei rigorosi limiti indicati dalla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, ai fini della operatività della circostanza attenuante di cui all'art. 385, 5^ comma, qui inipotizzabile e, comunque neppure evocata) rimangono come elementi ostativi all'esclusione dell'elemento soggettivo del reato le assorbenti considerazioni sopra esposte.
10. Del tutto irrilevante è, infine, il riferimento al regime di cui all'art. 296 c.p.p. o comunque a quello della sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la misura inframuraria, venendo in considerazione un trattamento non incompatibile con il fatto reato previsto dall'art. 385 c.p. 11. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2000