CASS
Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/07/2023, n. 32976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32976 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
DEPC)57ATA IN C."NCELLS:M4A1 28 LUG 723 SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica di Napoli nel procedimento RES 269/2014 proposto da: 1. RD IA, nata a [...] il [...]; 2. RD NN, nata a [...] il [...]; 3. RD ME, nata a [...] il [...]; 4. RD RM, nata a [...] :I 15/03/1950, in qualità di figlie ci: AD IA PP, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 23/03/2023 del Tribunale di Napoli, Giudice dell'esecuzione visti gli atti, il provvedimento rripugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa M. Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO con ordinanza cel 23/03/2023 del Tribunale di Napoli, Giudice dell'esecuzione, su istanza di RD IA, RD NN, RD ME e RD RM, revocava l'ordine di esecuzione del manufatto abusivo sito in Ercolano, part. 1966, di mq 629, disposto con sentenza 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 32976 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 06/07/2023 n. 771 del 23.12.1997, irr. 10.04.1998, del Tribunale di Napoli, Sez. St. di Portici a carico di AD IA PP, madre defunta delle istanti. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica di Napoli;
in particolare: 2.1. Col primo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, avendo omesso di verificare, ii giudice dell'esecuzione, se gli istanti fossero legittimati a chiedere la revoca dell'ordine di demolizione., posto che con determina n. 29015 del 31/05/2005 (previa ordinanza n. 13/94 del 2/03/1994)11 bene oggetto della sentenza di condanna era stato acquisito al patrimonio immobiliare del Comune di Ercolano;
2.2. Col secondo motivo l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il provvedimento del giudice non ha fatto buon governo della regola di giudizio secondo cui l'ordine di demolizione può essere revocato solo in presenza di un concreto e attuale interesse pubblico ostativo ala demolizione, affermando, al contrario, apoditticamente, che stante il lungo tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza, occorreva procedere ad una «verifica dell'interesse pubblico effettivamente retrostante alla demolizione in parola». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Quanto al primo motivo, il Collegio condivide l'indirizzo giurisprudenziale (v. Sez. 3, n. 2625 del 02/12/2022, dep. 2023, Belforte) secondo cui (il corsivo è del Collegio) «in tema di reati edilizi, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso (Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, deo. 2020, Calise, Rv. 278090 - 01)». Ancora, la Corte ritiene che si abbia incompatibilità tra l'acquisizione gratuita e l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna soltanto se, con delibera consiliare, l'ente locale stabilisce di non demolire l'opera acquisita ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) il quale prevede che «l'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico» (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232174 - 01.), circostanza peraltro non dedotta nel caso di specie. 2 Ne consegue che, qualora il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell'opera, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile dell'abuso. Ogni altra richiesta è pertanto priva di interesse (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133). 2. Il secondo motivo è del pari fondato. La Corte premette che l'ordine di demolizione, costituendo una sanzione amministrativa caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, non è suscettiPile di passare in giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, atteso che compete al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità dell'ordine di demolizione medesimo con i provvedimenti eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa, disponendone la revoca, in caso di contrasto insanabile, ovvero la sospensione se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi, non essendo peraltro sufficiente la mera possibilità di una loro adozione (v., da ultimo, Sez. 4, n. 13819 del 02/03/2023, Rocco). Tuttavia, l'ordine di demolizione emesso con sentenza penale passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni) «assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria (Sez. 3, 16 aprile 2002, Cassarino, Rv. 221974), mentre può essere sospeso solo quando sia "ragionevolmente prevedibile", sulla base di elementi concreti, che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica (Sez. 3, 30 marzo 2000, Ciconte, Rv. 216071; Sez. 3, 30 gennaio 2003, Ciavarella, Rv. 224.347; Sez. 3, 16 aprile 2004, Cena, Rv. 228691;Sez. 3, 30 settembre 2004, Cacciatore, Rv. 230308)»; la giurisprudenza successiva risulta conforme (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv.238145). Inoltre, costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di reati edilizi (Sez. 7, Ord. n. 9210 dell'11/01/2019), «ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, in presenza d;
una istanza di condono o di sanatoria, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e tempi di definizione della procedura ed in particolare ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento, e nel caso di insussistenza di tali cause a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (Sez. 3, 26/9/2007 n 38997 Di Somma;
sez. 4 10/4/2008 n 3 15210; sez. 3 23/12/2004 n. 3992; Sez. 3 del 4/2/2000 n 3683; Sez.3, n. 6530 del 2013, non massimata)». Particolare attenzione, nell'esercizio di tale potere/dovere del giudice, dovrà in particolare essere riposta nella valutazione relativa alla corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, al tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili (Sez. 3 n. 48931 del 16/11/2022, Morgera). Nel caso in esame risulta dagli atti come, in riferimento alla richiesta di condono avanzata da AD IA PP, in data 09/02/2015 (prot. N. 59189), il Comune abbia emesso un preavviso di rigetto (prot. n. 59189 del 09/02/2015) basato sul parere negativo definitivo reso dall'Ente Parco Nazionale del Vesuvio n. 5083 del 23/10/2015, che non consente il rilascio del provvedimento di condono. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, avrebbe dovuto verificare, alla luce della esistenza di un provvedimento di acquisizione al patrimonio immobiliare del comune, da un lato;
della mancanza di una ragionevole probabilità di ottenere il condono in tempi ragionevoli, stante il parere negativo dell'autorità preposta al vincolo paesaggistico, dall'altro, la sussistenza o meno, in concreto, di quella «assoluta incompatibilità» con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, anziché rimettere la decisione, di fatto, all'autorità amministrativa. La motivazione, sul punto, risulta pertanto mancante e, in ogni caso, manifestamente illogica. 3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, affinché valuti: a) se, alla iute dell'acquisizione dell'immobile al patrimonio immobiliare del Comune di Ercolano, con determina n. 29015 del 31/05/2005, gli istanti avessero interesse alla proposizione del ricorso volto ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione, con i conseguenti effetti in tema di ammissibilità dell'istanza; b) alla luce de parere dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio n. 5083 del 23/10/2015 e del provvedimento prot. n. 59189 del 09/02/2015 della Città di Ercolano, la sussistenza o meno, in concreto, di una assoluta incompatibilità della demolizione con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso !I 06/07/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa M. Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO con ordinanza cel 23/03/2023 del Tribunale di Napoli, Giudice dell'esecuzione, su istanza di RD IA, RD NN, RD ME e RD RM, revocava l'ordine di esecuzione del manufatto abusivo sito in Ercolano, part. 1966, di mq 629, disposto con sentenza 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 32976 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 06/07/2023 n. 771 del 23.12.1997, irr. 10.04.1998, del Tribunale di Napoli, Sez. St. di Portici a carico di AD IA PP, madre defunta delle istanti. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica di Napoli;
in particolare: 2.1. Col primo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, avendo omesso di verificare, ii giudice dell'esecuzione, se gli istanti fossero legittimati a chiedere la revoca dell'ordine di demolizione., posto che con determina n. 29015 del 31/05/2005 (previa ordinanza n. 13/94 del 2/03/1994)11 bene oggetto della sentenza di condanna era stato acquisito al patrimonio immobiliare del Comune di Ercolano;
2.2. Col secondo motivo l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il provvedimento del giudice non ha fatto buon governo della regola di giudizio secondo cui l'ordine di demolizione può essere revocato solo in presenza di un concreto e attuale interesse pubblico ostativo ala demolizione, affermando, al contrario, apoditticamente, che stante il lungo tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza, occorreva procedere ad una «verifica dell'interesse pubblico effettivamente retrostante alla demolizione in parola». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Quanto al primo motivo, il Collegio condivide l'indirizzo giurisprudenziale (v. Sez. 3, n. 2625 del 02/12/2022, dep. 2023, Belforte) secondo cui (il corsivo è del Collegio) «in tema di reati edilizi, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso (Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, deo. 2020, Calise, Rv. 278090 - 01)». Ancora, la Corte ritiene che si abbia incompatibilità tra l'acquisizione gratuita e l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna soltanto se, con delibera consiliare, l'ente locale stabilisce di non demolire l'opera acquisita ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) il quale prevede che «l'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico» (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232174 - 01.), circostanza peraltro non dedotta nel caso di specie. 2 Ne consegue che, qualora il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell'opera, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile dell'abuso. Ogni altra richiesta è pertanto priva di interesse (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133). 2. Il secondo motivo è del pari fondato. La Corte premette che l'ordine di demolizione, costituendo una sanzione amministrativa caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, non è suscettiPile di passare in giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, atteso che compete al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità dell'ordine di demolizione medesimo con i provvedimenti eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa, disponendone la revoca, in caso di contrasto insanabile, ovvero la sospensione se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi, non essendo peraltro sufficiente la mera possibilità di una loro adozione (v., da ultimo, Sez. 4, n. 13819 del 02/03/2023, Rocco). Tuttavia, l'ordine di demolizione emesso con sentenza penale passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni) «assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria (Sez. 3, 16 aprile 2002, Cassarino, Rv. 221974), mentre può essere sospeso solo quando sia "ragionevolmente prevedibile", sulla base di elementi concreti, che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica (Sez. 3, 30 marzo 2000, Ciconte, Rv. 216071; Sez. 3, 30 gennaio 2003, Ciavarella, Rv. 224.347; Sez. 3, 16 aprile 2004, Cena, Rv. 228691;Sez. 3, 30 settembre 2004, Cacciatore, Rv. 230308)»; la giurisprudenza successiva risulta conforme (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv.238145). Inoltre, costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di reati edilizi (Sez. 7, Ord. n. 9210 dell'11/01/2019), «ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, in presenza d;
una istanza di condono o di sanatoria, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e tempi di definizione della procedura ed in particolare ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento, e nel caso di insussistenza di tali cause a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (Sez. 3, 26/9/2007 n 38997 Di Somma;
sez. 4 10/4/2008 n 3 15210; sez. 3 23/12/2004 n. 3992; Sez. 3 del 4/2/2000 n 3683; Sez.3, n. 6530 del 2013, non massimata)». Particolare attenzione, nell'esercizio di tale potere/dovere del giudice, dovrà in particolare essere riposta nella valutazione relativa alla corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, al tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili (Sez. 3 n. 48931 del 16/11/2022, Morgera). Nel caso in esame risulta dagli atti come, in riferimento alla richiesta di condono avanzata da AD IA PP, in data 09/02/2015 (prot. N. 59189), il Comune abbia emesso un preavviso di rigetto (prot. n. 59189 del 09/02/2015) basato sul parere negativo definitivo reso dall'Ente Parco Nazionale del Vesuvio n. 5083 del 23/10/2015, che non consente il rilascio del provvedimento di condono. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, avrebbe dovuto verificare, alla luce della esistenza di un provvedimento di acquisizione al patrimonio immobiliare del comune, da un lato;
della mancanza di una ragionevole probabilità di ottenere il condono in tempi ragionevoli, stante il parere negativo dell'autorità preposta al vincolo paesaggistico, dall'altro, la sussistenza o meno, in concreto, di quella «assoluta incompatibilità» con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, anziché rimettere la decisione, di fatto, all'autorità amministrativa. La motivazione, sul punto, risulta pertanto mancante e, in ogni caso, manifestamente illogica. 3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, affinché valuti: a) se, alla iute dell'acquisizione dell'immobile al patrimonio immobiliare del Comune di Ercolano, con determina n. 29015 del 31/05/2005, gli istanti avessero interesse alla proposizione del ricorso volto ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione, con i conseguenti effetti in tema di ammissibilità dell'istanza; b) alla luce de parere dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio n. 5083 del 23/10/2015 e del provvedimento prot. n. 59189 del 09/02/2015 della Città di Ercolano, la sussistenza o meno, in concreto, di una assoluta incompatibilità della demolizione con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso !I 06/07/2023.