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Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2023, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
23 GEN 2023 UU SENTENZA sui ricorsi proposti da: BE IL nato a [...] il [...] BE ON OL nato a [...] il [...] BE AG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/04/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere LU EM;
lette le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 2625 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: EM LU Data Udienza: 02/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 29 aprile 2022 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha rigettato l'istanza con la quale IL Belfcrte, IO OL RT e IA RT avevano chiesto la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione emesso il 10 aprile 2001 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere in esecuzione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Caserta del 22 giugno 1999, irrevocabile il 22 luglio 1999, emessa nei confronti di IL RT per la costruzione di un immobile di 4 piani realizzato senza concessione edilizia, in cemento armato e senza i progetti esecutivi, in zona sismica, omettendo di depositare gli atti progettuali presso l'ufficio del Genio Civile (in Marcianise accertato il 10 maggio 1999). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IL RT, IO OL RT e IA RT. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, di illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità dell'ordinanza di ingiunzione alla demolizione per l'omessa notifica dell'atto nei confronti dei comproprietari RT IA e RT IO OL, con violazione del diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione, 8 Cedu, di apparente, carente, illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata valutazione della documentazione delle condizioni di salute dei ricorrenti e conseguente violazione del principio di proporzionalità così come stabilito dalla Cedu. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 1.1. Va ricordato che è onere di chi impugna dedurre ed allegare elementi che dimostrino la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. I fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali sono, infatti, oggetto di prova, ex art. 187, comma 2, cod. proc. pen. È onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono il ricorso e che legittimerebbero, nel caso de quo, la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione. 1.2. Va premesso che i ricorrenti si sono qualificati quali proprietari dell'immobile abusivo e come tali agiscono per la revoca dell'ordine di demolizione: Camino RT si qualifica quale proprietario del primo piano;
IO OL RT e IA RT si qualificano rispettivamente quale proprietario del primo piano e del piano terra. Trattandosi di questione processuale, la Corte di cassazione ha accesso agli atti. 1.3. Orbene, dagli atti risulta che sono stati emessi due ordini di demolizione dell'immobile abusivo da parte del Comune di Marcianise;
il primo il 13 maggio 1999 a carico di IL RT;
il secondo il 29 maggio 2008 notificato a IL RT il 30 maggio 2008 per effetto della prosecuzione dei lavori. Non risulta che, dopo il primo ordine di demolizione, IL RT abbia demolito l'immobile. 1.4. Nel caso in cui il condannato non esegua l'ordine di demolizione del comune a lui notificato la legge prevede il trasferimento al patrimonio comunale della proprietà dell'immobile abusivo che consegue automaticamente alla scadenza del termine fissato per l'ottemperanza all'ordinanza sindacale di demolizione. Ne consegue che sussistendo un ordine di demolizione emesso dal comune di Marcianise sin dal 13 maggio 1999, l'immobile è divenuto di proprietà del comune di Marcianise sin dall'inadempimento dell'ordine di demolizione stesso;
né i ricorrenti hanno fornito elementi di valutazione contrari. 1.5. Va ribadito il principio per cui, in tema di reati edilizi, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso (Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, dep. 2020, Calise, Rv. 278090 - 01). Si ha incompatibilità tra l'acquisizione gratuita e l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna soltanto se con delibera consiliare l'ente locale stabilisce, ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001, di non demolire l'opera acquisita (il comma 5 recita: «L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.»); cfr. in tal senso Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232174 - 01. 3 Ne consegue che ,ove il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell'opera, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile dell'abuso. Ogni altra richiesta è pertanto priva di interesse (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133). Ne consegue che i ricorrenti non hanno alcun interesse alla proposizione del ricorso volto ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione. 1.6. Va, altresì, rilevato che in atti non esiste alcun documento che dimostri che IO OL RT sia proprietario dell'immobile. Quanto a IA RT, l'unico documento in atti che 3 attesta la qualità di proprietario è una visura camerale nella quale egli risulta aver acquisito l'immobile per effetto di donazione del 23 novembre 2001, successivamente anche all'ordine di demolizione emesso dal Pubblico ministero in esecuzione della sentenza definitiva. Tale donazione è, però, radicalmente nullai non solo perché sarebbe avvenuta quando l'immobile era già divenuto patrimonio del comune di Marcianise ma, soprattutto, ai sensi dell'art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001, che si applica agli immobili costruiti dopo il 17 marzo 1985. L'immobile costruito senza permesso di costruire non è commerciabile e gli atti di trasferimento sono nulli. 2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/12/2022.
lette le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 2625 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: EM LU Data Udienza: 02/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 29 aprile 2022 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha rigettato l'istanza con la quale IL Belfcrte, IO OL RT e IA RT avevano chiesto la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione emesso il 10 aprile 2001 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere in esecuzione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Caserta del 22 giugno 1999, irrevocabile il 22 luglio 1999, emessa nei confronti di IL RT per la costruzione di un immobile di 4 piani realizzato senza concessione edilizia, in cemento armato e senza i progetti esecutivi, in zona sismica, omettendo di depositare gli atti progettuali presso l'ufficio del Genio Civile (in Marcianise accertato il 10 maggio 1999). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IL RT, IO OL RT e IA RT. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, di illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità dell'ordinanza di ingiunzione alla demolizione per l'omessa notifica dell'atto nei confronti dei comproprietari RT IA e RT IO OL, con violazione del diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione, 8 Cedu, di apparente, carente, illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata valutazione della documentazione delle condizioni di salute dei ricorrenti e conseguente violazione del principio di proporzionalità così come stabilito dalla Cedu. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 1.1. Va ricordato che è onere di chi impugna dedurre ed allegare elementi che dimostrino la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. I fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali sono, infatti, oggetto di prova, ex art. 187, comma 2, cod. proc. pen. È onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono il ricorso e che legittimerebbero, nel caso de quo, la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione. 1.2. Va premesso che i ricorrenti si sono qualificati quali proprietari dell'immobile abusivo e come tali agiscono per la revoca dell'ordine di demolizione: Camino RT si qualifica quale proprietario del primo piano;
IO OL RT e IA RT si qualificano rispettivamente quale proprietario del primo piano e del piano terra. Trattandosi di questione processuale, la Corte di cassazione ha accesso agli atti. 1.3. Orbene, dagli atti risulta che sono stati emessi due ordini di demolizione dell'immobile abusivo da parte del Comune di Marcianise;
il primo il 13 maggio 1999 a carico di IL RT;
il secondo il 29 maggio 2008 notificato a IL RT il 30 maggio 2008 per effetto della prosecuzione dei lavori. Non risulta che, dopo il primo ordine di demolizione, IL RT abbia demolito l'immobile. 1.4. Nel caso in cui il condannato non esegua l'ordine di demolizione del comune a lui notificato la legge prevede il trasferimento al patrimonio comunale della proprietà dell'immobile abusivo che consegue automaticamente alla scadenza del termine fissato per l'ottemperanza all'ordinanza sindacale di demolizione. Ne consegue che sussistendo un ordine di demolizione emesso dal comune di Marcianise sin dal 13 maggio 1999, l'immobile è divenuto di proprietà del comune di Marcianise sin dall'inadempimento dell'ordine di demolizione stesso;
né i ricorrenti hanno fornito elementi di valutazione contrari. 1.5. Va ribadito il principio per cui, in tema di reati edilizi, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso (Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, dep. 2020, Calise, Rv. 278090 - 01). Si ha incompatibilità tra l'acquisizione gratuita e l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna soltanto se con delibera consiliare l'ente locale stabilisce, ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001, di non demolire l'opera acquisita (il comma 5 recita: «L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.»); cfr. in tal senso Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232174 - 01. 3 Ne consegue che ,ove il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell'opera, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile dell'abuso. Ogni altra richiesta è pertanto priva di interesse (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133). Ne consegue che i ricorrenti non hanno alcun interesse alla proposizione del ricorso volto ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione. 1.6. Va, altresì, rilevato che in atti non esiste alcun documento che dimostri che IO OL RT sia proprietario dell'immobile. Quanto a IA RT, l'unico documento in atti che 3 attesta la qualità di proprietario è una visura camerale nella quale egli risulta aver acquisito l'immobile per effetto di donazione del 23 novembre 2001, successivamente anche all'ordine di demolizione emesso dal Pubblico ministero in esecuzione della sentenza definitiva. Tale donazione è, però, radicalmente nullai non solo perché sarebbe avvenuta quando l'immobile era già divenuto patrimonio del comune di Marcianise ma, soprattutto, ai sensi dell'art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001, che si applica agli immobili costruiti dopo il 17 marzo 1985. L'immobile costruito senza permesso di costruire non è commerciabile e gli atti di trasferimento sono nulli. 2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/12/2022.