Sentenza 9 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
* Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 01 843/ 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente - R.G.N. 9771/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere 11747/99 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Cron. 4580 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. VA AMOROSO - Rel. Consigliere Ud. 31/10/01 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: TO GI, RO EP, DE LO OR, AR LU, AZ EP, LE GI, GG ITALO, AO ZI, SC ST TO, LI NI OL TO, EM IE, ZI AL MA, MA RT, TR RA, NI PE, AN IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato IZZO RAFFAELE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPAGNUOLO VIGORITA LUNO, giusta delega in atti;
2001 - ricorrenti 4217
contro
-1- MINISTERO DI ZI E GIUSTIZIA;
intimato e sul 2° ricorso n° 11747/99 proposto da: MINISTERO DI ZI E GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope GENERALE legis;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RO EP, DE LO TO GI, OR, AN IN, AR LU, AZ EP, NI PE, LE GI, TR RA, GG ITALO, MA RT, AO ZI, ZI AL MA, AT ST TO, EM IE, LI NI OL TO;
- intimati avverso la sentenza n. 6467/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 30/05/98 R.G.N. 908/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/01 dal Consigliere Dott. VA AMOROSO;
udito l'Avvocato ZERMAN PAOLA MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VA GIACALONE che ha concluso per -2- l'accoglimento del ricoro principale. ricorso incidentale ed assorbito il -3- r.g.n. 9771/99 e 11747/99 ud. 31 ottobre 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso del 1° ottobre 1997 PO VA e i litisconsorti indicati in epigrafe hanno appellato la sentenza 13 marzo 1997 n. 714 del pretore di Milano che ha rigettato le loro domande contro il Ministero di grazia e giustizia dirette ad ottenere il riconoscimento del diritto, quali giudici di pace, all'indennità di cui all'art. 3 legge n. 27 del 1981 e la condanna al pagamento degli importi relativi. Secondo gli appellanti, infatti, siffatta indennità compete, come prevede la norma e come è stato ribadito dall'art. 39 legge n. 374 del 1991, a tutti i magistrati appartenenti all'ordine giudiziario, tali essendo anche i giudici di pace, che infatti esercitano la funzione giurisdizionale quali magistrati ordinari. Hanno sostenuto gli appellanti che ha errato il pretore quando, mal individuando la ratio della legge interpretativa n.425 del 1984 - che comunque dovrebbe cedere all'inequivocità del dato letterale ha riferito l'indennità suddetta ai soli magistrati di carriera. Se del resto così non fosse, - l'esclusione sarebbe costituzionalmente illegittima ex artt. 3 e 36 Cost.. Il Ministero appellato ha resistito, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito;
nel merito ha chiesto respingersi l'appello. Con sentenza del 19 maggio 1998 il tribunale di Milano ha rigettato l'appello. Il giudice di secondo grado ha innanzi tutto ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario e la soggezione della causa alle regole di competenza e rito previste dalla 1. n. 533 del 1973 per le controversie di lavoro. Infatti i rapporti dedotti giudizio sono estranei all'impiego pubblico e quindi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (vigente fino al 30 giugno 1998). Per altro verso tali rapporti rientrano tra quelli di cui art. 409 n. 3 c.p.c. presentando i caratteri di continuità, prevalenza personale e coordinazione della prestazione. Nel merito il tribunale ha considerato che l'art. 11 della legge 21 novembre 1991 n. 374 (legge istitutiva dei giudici di pace), dopo avere affermato il carattere onorario dell' ufficio, prevede il trattamento economico ad esso connesso, qualificandolo come indennitario e senza fare alcun cenno a trattamenti di diverso tipo e in particolare, all'indennità prevista dall'art. 3 1. 19 febbraio 1981 n. 27. 3 Avverso questa pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione i ricorrenti con quattro motivi. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato l'Amministrazione resistente. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale si articola in quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 3 1. n.27 del 1981 e dell'art. 1 1. n.425 del 1984. Sostengono che l'indennità in questione spetta anche ai giudici di pace in quanto magistrati dell'ordine giudiziario. Altresì osservano che è vero che la legge 6.8.1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) dispone all'art. 1 che l'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 si interpreta nel senso che l'indennità in esso prevista spetta esclusivamente ai magistrati dell'ordine giudiziario. Ma è indubbio che i giudici di pace, quali magistrati onorari e non di carriera, appartengano all'ordine giudiziario, come anche il Tribunale di Milano ha dato atto nella sentenza impugnata. Infatti, lo status del giudice di pace risulta inequivocabilmente dalla stessa legge istitutiva (L. 21.11.1991, n. 374) che, nell'attribuire al giudice di pace la funzione giurisdizionale in materia civile e penale stabilisce che l'ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario. Inoltre l'art. 4 dell' ordinamento giudiziario, nella nuova formulazione, stabilisce che appartengono all'ordine giudiziario anche i giudici di pace.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti censurano la violazione dell'art. 11 legge n.374/91, cit.. Sostengono che la sentenza impugnata è censurabile nella parte in cui ha attribuito rilevanza decisiva, ai fini dell'esclusione del diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità rivendicata, al fatto che nella legge istitutiva del giudice di pace tale indennità non sia stata esplicitamente prevista. Osservano in particolare che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, la circostanza che l'art. 11 della legge n. 374/1991 non menzioni espressamente l'indennità in parola non può valere a negare il diritto dei giudici all'indennità stessa.
1.3. Con il terzo motivo deducono il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che in particolare viene censurata nella parte in cui il tribunale ha affermato che l'esclusione del diritto dei giudici di pace a percepire l'indennità in discussione sarebbe coerente con l'evoluzione del sistema normativo posto dal legislatore. -1.4. Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti hanno sollevato in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 11 della legge 21 novembre 1991 n. - 374 (legge istitutiva dei giudici di pace) per ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri magistrati dell'ordine giudiziario, che percepiscono la suddetta indennità, e per lesione del diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente.
2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato il Ministero deduce la violazione delle norme sulla competenza atteso che la controversia non rientra tra quelle previste dall'art. 409 c.p.c.. 3. I due ricorsi, principale ed incidentale, possono essere riuniti in quanto oggettivamente connessi.
4. Va innanzi tutto esaminato il ricorso incidentale che, ancorché condizionato, è logicamente preliminare in quanto tale è la questione di competenza in esso posta. Il ricorso è infondato. E' vero che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 9 novembre 1998, n. 11272) hanno affermato da una parte, che i giudici di pace sono titolari di un rapporto onorario e non di pubblico impiego, per cui non sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
d'altra parte, che la controversia avente ad oggetto la spettanza ai giudici di pace dell'indennità giudiziaria prevista dall'art. 3 1. 19 febbraio 1981 n. 27 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario secondo le regole generali di competenza per valore, con esclusione della competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro. Però il motivo è egualmente da disattendere, considerato che la distinzione fra pretore giudice del lavoro e pretore addetto alle cause ordinario dava luogo solo ad una ripartizione dell'attività interna allo stesso ufficio (v. Cass. 20 febbraio 1999 n.1438) e tenuto altresì conto che, nella specie, l'eccezione d'incompetenza per valore del pretore - oltre a dover essere tempestivamente dedotta in primo grado avrebbe anche dovuto essere specificamente riproposta in appello ed in sede di - legittimità con l'indicazione ragioni dimostrative del superamento dei limiti della competenza per valore del pretore ai sensi dell'art. 8 cod. proc. civ., sicché, in mancanza, nella specie, di tali 5 specifiche deduzioni, la causa, pur non di lavoro, risulta ben radicata, ratione valoris, davanti al Pretore adito.
5. Infondato è anche il ricorso principale i cui primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamenti connessi. Deve rilevarsi in proposito che, esaminando le medesime questioni, questa Corte, con sentenza 5 febbraio 2001 n. 1622, ha enunciato principi così sintetizzati nella massima ufficiale: La disciplina dei compensi per il giudice di pace è dettata esclusivamente dalle fonti che specificatamente li contemplano, dovendosi escludere ogni integrazione mediante il ricorso a regole dettate per rapporti di natura diversa e dovendosi, in particolare, escludere l'estensibilità ai giudici di pace di indennità (nella specie, quella di cui all'art. 3 legge n.27 del 1981 come interpretato dall'art. 1 legge n.425 del 1984) previste per i giudici togati, che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali ed il cui trattamento economico è articolato su parametri affatto differenti. Tali principi sono stati ribaditi dalla sentenza 8 novembre 2001 n. 13835, la quale ha inoltre considerato irrilevante (ai fini della questione in esame) la circostanza che l'art. 24 bis, comma terzo, del d.l. 24 novembre 2000 n.341, introdotto dalla legge di conversione 19 gennaio 2001 n.4, abbia stabilito che ai giudici di pace è altresì dovuta un'indennità di £. 500.000 mensili per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto, potendo da ciò desumersi solo che, anteriormente all'entrata in vigore di tale norma, ai giudici di pace non spettava né l'indennità rivendicata in questo giudizio, né quella poi introdotta dalla nuova disposizione. Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso dalle citate sentenze, rinviando nel rispetto del principio di economia nell'esercizio di funzioni e servizi pubblici - alle ampie argomentazioni che le sorreggono.
6. L'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 11 della legge 21 novembre 1991 n. 374 (legge istitutiva dei giudici di pace), sollevata con il quarto motivo del ricorso principale in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., è si rilevante, ma è manifestamente infondata. -il principio più volte affermato dalla CorteE' sufficiente richiamare quanto all'art. 3 Cost. costituzionale secondo cui le posizioni dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quelli esercitano funzioni onorarie, non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza, in quanto il compenso per i secondi e' previsto per un'attività che essi non esercitano professionalmente bensì, di massima, in aggiunta ad altre attività svolte in via primaria, e quindi non si impone che agli stessi venga riconosciuto il medesimo trattamento economico di cui beneficiano i primi (cfr. ordinanza n.479 del 2000, ordinanze nn. 379, 515 e 594 del 1989, ordinanza n. 57 del 1990, ordinanza n. 272 del 1999). Parimenti la questione di costituzionalità è manifestamente infondata in riferimento all'art. 36 Cost. atteso che la garanzia della retribuzione proporzionata e sufficiente presuppone un rapporto di lavoro, privato o pubblico, subordinato o parasubordinato, mentre questa Corte (Cass., sez. un., 9 novembre 1998, n. 11272, cit.) ha già affermato che nell'attività svolta dal giudice di pace esula qualsiasi ipotesi di lavoro subordinato o parasubordinato, sicché il parametro costituzionale evocato è inconferente.
7. Conclusivamente, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di questo giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa tra le parti le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente (Erminio Ravagnani) (VA Amoroso) Amin. RavagnaniПахаджані Shill e #9 FEB 2002 Y R A A A S ' T E L Plitte S P L S O E I P * D N M I I * G S O A N * * E D A S D E I E T E A G , N G E O O S R E T E T L T IS I R G I A E L D R L O E D 7