Sentenza 20 febbraio 1999
Massime • 1
Nell'ambito di una medesima pretura, non sono configurabili questioni di competenza riguardo alla ripartizione delle controversie tra le varie sue articolazioni interne, anche riguardo ai rapporti tra sede principale e sede distaccata e tra giudice ordinario e giudice del lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/1999, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. Stefano EVANGELISTA - Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dalla Pretura di Lecce Sezione distaccata di UGENTO, con ordinanza riservata del 27.7.96, dip. 1.8.96, nella causa iscritta al n^2843/97.R.G ..... vertente tra
AGRIRESINE SRL;
non costituito in questo procedimento e
- non costituito in questo procedimento -
RIZZELLO ROCCO, RIZZELLO GIORGIO;
- non costituiti in questo procedimento -
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/11/98 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore, Generale Dott.MASSIMO FEDELI che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza con le pronunce di legge. Svolgimento del processo
Con ordinanza del 21 maggio 1996, il Pretore di Lecce, adito in funzione di giudice del lavoro, ritenendo la propria incompetenza e la competenza del locale giudice dell'esecuzione, rigettava il ricorso proposto dalla S.r.l. Agriresine per ottenere la sostituzione del custode dei beni assoggettati al sequestro conservativo che lo stesso pretore aveva disposto con precedente decreto del 4 aprile 1996. Riproposto il ricorso davanti al Pretore di Lecce - Sezione distaccata di Ugento, in funzione di giudice dell'esecuzione, questi, con ordinanza depositata in cancelleria il 1^ agosto 1997, ritenendosi, a sua volta incompetente, richiedeva di ufficio il regolamento di competenza.
Sosteneva, in particolare, con richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che, in tema di sequestro conservativo mobiliare, la competenza a sostituire il custode spetta non al giudice dell'esecuzione, bensì a quello che ha autorizzato la misura cautelare, cui sono affidati i poteri di vigilanza e controllo sull'attività dell'ausiliare, ancorché la nomina del medesimo sia avvenuta ad opera dell'Ufficiale giudiziario procedente. Il Procuratore generale presso la stessa Corte concludeva nel senso dell'inammissibilità del regolamento, non sussistendo nel caso di specie una questione di competenza in senso tecnico, ma di ripartizione degli affari nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario.
Motivi della decisione
La Corte condivide le conclusioni esposte dal Procuratore Generale, che si fondano sul consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, allorché venga in rilievo una questione di affidamento della trattazione di una causa all'uno o all'altro giudice di un medesimo ufficio giudiziario, i provvedimenti al riguardo pronunciati non attengono alla competenza, ma soltanto all'organizzazione interna di tale ufficio, sicché non sono suscettibili del rimedio speciale di cui agli artt. 42 e ss. cod. proc. civ. Da questo orientamento, utilmente richiamabile nel caso di specie, che concerne la designazione del giudice nell'ambito della Pretura di Lecce, non v'è motivo di discostarsi, neanche in considerazione del fatto che l'istanza di regolamento investe i rapporti fra la sede principale dell'Ufficio e quella distaccata di Ugento, ovvero fra pretore titolare della prima e vice - pretore addetto alla seconda.
Le Sezioni unite della Corte, infatti, - in occasione della fissazione del principio secondo cui, per effetto del disposto dell'art. 34 dell'ordinamento giudiziario (il quale prevede che i pretori ed i vice pretori onorari addetti alle preture svolgono il lavoro giudiziario loro assegnato dal pretore titolare o dal magistrato che presiede la sezione ai sensi dell'art. 39 ord. giud. quando si tratta di pretura costituita in sezioni) spetta al titolare della pretura stessa e non già al magistrato assegnato alla medesima sezione, il cui "status" non è riconducibile a quello del magistrato preposto alla presidenza di una delle sezioni in cui può essere costituito l'ufficio di pretura secondo l'art. 35 ord. giud., il potere di assegnare il lavoro giudiziario ai vice pretori onorari residenti nel luogo dove ha sede una sezione distaccata della pretura circondariale, - hanno, di recente, ribadito che tale sezione non costituisce un ufficio giudiziario autonomo rispetto alla pretura circondariale, sicché tra esse neppure è ipotizzabile un riparto di competenze, mentre vi è una mera ripartizione delle controversie nell'ambito della competenza attribuita allo stesso ufficio (Cass., sez. un., 1^ febbraio 1997, n. 975). L'appartenenza al medesimo ufficio rende, poi, irrilevante che si tratti nella specie di rapporti fra giudice del lavoro e giudice ordinario, essendo stato, anche a tale riguardo esaurientemente chiarito da consolidata giurisprudenza, che la distribuzione delle controversie fra la sezione specializzata e quelle ordinarie non implica problemi di competenza, atteso che la distinzione dei rispettivi organi, introdotta dalla 1. 11 agosto 1973 n. 533, implica (di norma) solo una diversità di rito (Cass. 14 aprile 1987 n. 3702;
Id., 28 gennaio 1985 n. 462; Id., 17 gennaio 1983 n. 363). In conclusione dell'esaminata istanza di regolamento deve essere dichiarata l'inammissibilità. Attesa la natura dell'istanza medesima e il difetto, in questa sede, di attività processuali di parte, non v'è luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese del giudizio di regolamento.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 1999