CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2023, n. 27295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27295 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AS LI, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ON Epidendio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 22 luglio 2020, per quello che interessa in questa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LI AS, in ordine al reato di truffa aggravata, perché estinto per intervenuta prescrizione con conferma delle statuizione il risarcimento Penale Sent. Sez. 6 Num. 27295 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 31/05/2023 La Consigliera estensora dei danni in favore delle parti civili costituite RI PI MI e IC NI, da liquidarsi in separata sede, concedendo una provvisionale di euro 20.000 immediatamente esecutiva per ciascuna di esse, con condanna di UL alla rifusione delle spese sostenute nel grado. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso LI AS, a mezzo del proprio difensore, articolando censure sulla motivazione, per omissione ed illogicità, in ordine alla valutazione del materiale probatorio e alla violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. 3. Successivamente, con nota del I dicembre 2022, depositata il 9 dicembre 2022, il difensore ha inviato rinuncia al ricorso per cassazione allegando l'accordo transattivo intercorso tra il proprio assistito e le persone offese costituite parti civili, e all'udienza del 23 febbraio 2023 il processo è stato rinviato in assenza di procura legittimante il difensore alla rinuncia al ricorso, pervenuta il 9 marzo 2023. 4. La suddetta dichiarazione di rinuncia determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna di AS al pagamento delle spese del procedimento ma non anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende non potendosi entrare nel merito dell'impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31 maggio 2023 Il /Presle nte
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ON Epidendio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 22 luglio 2020, per quello che interessa in questa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LI AS, in ordine al reato di truffa aggravata, perché estinto per intervenuta prescrizione con conferma delle statuizione il risarcimento Penale Sent. Sez. 6 Num. 27295 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 31/05/2023 La Consigliera estensora dei danni in favore delle parti civili costituite RI PI MI e IC NI, da liquidarsi in separata sede, concedendo una provvisionale di euro 20.000 immediatamente esecutiva per ciascuna di esse, con condanna di UL alla rifusione delle spese sostenute nel grado. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso LI AS, a mezzo del proprio difensore, articolando censure sulla motivazione, per omissione ed illogicità, in ordine alla valutazione del materiale probatorio e alla violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. 3. Successivamente, con nota del I dicembre 2022, depositata il 9 dicembre 2022, il difensore ha inviato rinuncia al ricorso per cassazione allegando l'accordo transattivo intercorso tra il proprio assistito e le persone offese costituite parti civili, e all'udienza del 23 febbraio 2023 il processo è stato rinviato in assenza di procura legittimante il difensore alla rinuncia al ricorso, pervenuta il 9 marzo 2023. 4. La suddetta dichiarazione di rinuncia determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna di AS al pagamento delle spese del procedimento ma non anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende non potendosi entrare nel merito dell'impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31 maggio 2023 Il /Presle nte