Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di dichiarazione di abitualità ritenuta dal giudice, qualora le condanne definitive siano già sussistenti nel numero prescritto e per i reati previsti, qualsiasi comportamento o circostanza che si aggiunga alle suddette condanne e riveli una precisa tendenza a delinquere, come una condanna non definitiva per altri gravi reati, tanto più se di indole omogenea, è sintomo ulteriore della qualificata pericolosità sociale del soggetto, tale da giustificare la dichiarazione di abitualità nel delitto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2009, n. 10298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10298 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 09/01/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 5
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 011188/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PR AN, N. IL 25/02/1959;
avverso SENTENZA del 28/04/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio;
udito il difensore Avv. ANNICHIARICO Pasquale, che ha concluso per l'annullamento sella sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PR NI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 28.4.2003 della Corte di Appello di Torino, con la quale gli era stata ridotta la pena inflitta in primo grado, a seguito di giudizio abbreviato, per alcune violazioni della legge sugli stupefacenti, ad anni sei e mesi sei di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa.
Il ricorso attiene esclusivamente al trattamento sanzionatorio, e si articola su tre motivi.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato la sentenza gravata per il diniego delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., pur essendosi dato atto che la confessione resa dall'imputato ha facilitato la affermazione di responsabilità per il secondo reato per il quale le prove erano meno evidenti. La Corte territoriale ha invece ritenuto la confessione strumentale per ottenere l'adesione del P.M. alla proposta di patteggiamento formulata dall'imputato.
Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente ha censurato il trattamento sanzionatorio per violazione dell'art. 133 cod. pen. e difetto di motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto di diminuire la pena per evitare eccessive sperequazioni con la pena inflitta al coimputato GR, che aveva concordato la pena con il P.G. ad anni quattro e mesi sei di reclusione. Il ricorrente ha assunto che la pena è rimasta molto distante da quella concordata dal GR, la cui posizione, soggettivamente per le plurime condanne già riportate in passato, e oggettivamente per essere identica la situazione processuale, non si discosta da quella del PR.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 102 cod. pen. a fronte di una contestazione di cui all'art. 103 cod. pen., essendo stato dichiarato delinquente abituale senza alcuna valutazione in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale attuale dell'imputato.
In data 28.11.2008 il difensore del PR ha depositato motivi aggiunti. Con il primo ha assunto che anche la declaratoria obbligatoria di abitualità di cui all'art. 102 cod. pen. non possa prescindere dalla sussistenza della attuale e concreta pericolosità sociale.
Con il secondo motivo aggiunto il ricorrente ha chiesto diminuirsi la pena infintagli, a norma dell'art. 2 c.p., comma 4, per effetto delle modificazioni intervenute con la L. 21 febbraio 2006, n. 49, ed essendo stato il calcolo effettuato sulla base di una pena prossima al minimo edittale, prima della modifica, e cioè anni 9 di reclusione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi di impugnazione sono palesemente infondati e il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
In relazione al diniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha ribadito la irrilevanza della confessione, tesa solo ad ottenere benefici in presenza di prove evidenti della colpevolezza, e considerata la estrema gravità dei fatti, che denotano la capacità a delinquere dell'imputato.
Come ha costantemente ritenuto questa Corte, la concessione o meno delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (ex plurimis Cass. Sez. 1, 4.11.2004 n. 46594 riv. 230591). La esauriente e logica motivazione, integrata dalla successiva valutazione dei precedenti penali dell'imputato, non è quindi sindacabile in sede di legittimità.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per il secondo motivo di ricorso attinente alla violazione dell'art. 133 cod. pen., non solo perché la pena non è comparabile con quella inflitta ad altro imputato che la ha concordata a norma dell'allora vigente art. 599 c.p.p., comma 4, ma anche perché la Corte di merito ha valutato la capacità a delinquere del ricorrente, ritenendola "ai massimi livelli", e ciononostante per non creare eccessive sperequazioni, ha diminuito la pena inflitta al PR in primo grado.
Per ciò che concerne l'abitualità nel reato, la stessa risulta a norma dell'art. 102 cod. proc. pen., ed è irrilevante che sia stata contestata a norma dell'art. 103 cod. proc. pen.. I giudici si sono, poi, correttamente ispirati ai criteri giuridici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 4, 6.10.2004 n. 49325 riv. 230401; Cass. sez. 1, 26.4.2002 n. 22505 riv. 222454) in tema di dichiarazione di abitualità ritenuta dal giudice, secondo cui, qualora le condanne definitive siano già sussistenti nel numero prescritto e per i reati previsti, qualsiasi comportamento o circostanza, che si aggiunga alle suddette condanne e riveli una precisa tendenza a delinquere, come una condanna non definitiva per altri gravi reati, tanto più se di indole omogenea, può essere assunta come elemento sintomatico della qualificata pericolosità sociale del soggetto, tale da giustificare la dichiarazione di abitualità nel delitto.
Orbene, poiché la valutazione in concreto della abitualità nel reato è affidata, caso per caso, al prudente apprezzamento del giudice di merito, che è insindacabile in sede di legittimità, se correlato ad un congruo apparato argomentativo immune, come lo è nel caso che ci occupa, da vizi logici e giuridici, si deve trarre la conclusione che la sentenza impugnata non soffre della censura infondatamente mossale, tenuto conto che essa si conforma ai criteri giuridici sopra esposti e ne fa coerente applicazione al caso di specie.
Il ricorrente ha inopportunamente censurato il mero riferimento al certificato penale, là dove da tale documento si evince che il PR, tra l'altro, ha già subito due condanne definitive per rapina e tre condanne definitive per violazioni della legge sugli stupefacenti.
Infine, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso impedisce la rivalutazione della pena ai sensi della L. n. 49 del 2006 (Cass. Sez. 4, 21.5.2008 n. 25644 riv. 240848; Cass. Sez. 6, 19.9.2006 n. 35415 riv. 234827).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2009