Sentenza 26 aprile 2002
Massime • 1
Ai fini della dichiarazione di abitualità ritenuta dal giudice, qualora le condanne definitive siano già sussistenti nel numero prescritto e per i reati previsti, qualsiasi comportamento o circostanza, che si aggiunga alle suddette condanne e riveli una precisa tendenza a delinquere, come una condanna non definitiva per altri gravi reati, può essere assunta come elemento sintomatico della qualificata pericolosità sociale del soggetto, tale da giustificare la dichiarazione di abitualità nel delitto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2002, n. 22505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22505 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 26/04/2002
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ROSSI BRUNO - Consigliere - N. 1785
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 046363/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) DI MA DO N. IL 07/04/1966
avverso ORDINANZA del 26/10/2001 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dott. FRANCESCO COSENTINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 26.10.2001 il Tribunale di Sorveglianza di Bari respingeva l'appello proposto da DI MA DO avverso l'ordinanza in data 9.5.2001, con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Foggia lo aveva dichiarato delinquente abituale, applicandogli contestualmente la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di anni due ai sensi dell'art. 216 c.p. - Affermava il Tribunale che, sussistendo nella fattispecie tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di abitualità nel reato ex art. 103 c.p. (numerosissimi precedenti penali, seguiti, da ultimo, da altra condanna non definitiva per un fatto di estrema gravità, denotante l'indole violenta del soggetto), correttamente il magistrato di sorveglianza aveva pronunciato la relativa declaratoria con conseguente applicazione della misura di sicurezza prevista dalla legge.
Ricorre per cassazione il Di AS, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce violazione di legge e illogicità di motivazione relativamente alla dichiarazione di abitualità a delinquere per mancanza dei presupposti di cui all'art. 103 c.p.- Sostiene il ricorrente che l'abitualità può essere dichiarata nei confronti di chi, dopo essere stato condannato almeno per due delitti non colposi, abbia riportato un'altra condanna, mentre nella specie si trattava di una condanna ancora sub judice.
Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso è infondato e va respinto.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ed anche dal Procuratore Generale presso questa Corte, mentre l'abitualità a delinquere ex art. 102 cod. pen. è operante obbligatoriamente ed automaticamente per presunzione di legge, senza bisogno di un accertamento del giudice, l'abitualità ritenuta dal giudice ex art. 103 cod. pen., è invece rimessa al potere discrezionale del magistrato, il quale deve prima constatare la sussistenza di determinate condizioni legali, ed accertare quindi la pericolosità del soggetto, dandone giustificazione a mezzo di adeguata motivazione.
Nella specie il Magistrato di Sorveglianza, il cui provvedimento è stato confermato in toto dal Tribunale di Sorveglianza, ha dato atto che il Di AS, negli anni compresi tra il 1983 e il 1995, aveva riportato nove condanne per furto aggravato, quattro condanne per rapina, nonché numerose altre condanne per sequestro di persona, lesioni personali, detenzione abusiva di armi, violenza privata, oltraggio a magistrato in udienza, danneggiamento ecc.- A ciò, secondo quanto risulta dal suddetto provvedimento, si era aggiunta di recente altra condanna in primo grado ad otto anni di reclusione per diverse vicende estorsive, denotanti, a parere del medesimo Magistrato di Sorveglianza, una innegabile propensione a commettere reati.
Avuto riguardo a tale situazione, non hanno alcun fondamento le doglianze del ricorrente, secondo cui farebbero difetto nella specie i presupposti per la dichiarazione di abitualità nel reato, sull'assunto che mancherebbero le due condanne per delitto non colposo, alle quali dovrebbe seguire altra condanna per analogo delitto, posto che l'ultima delle condanne non è ancora definitiva. Ed invero, una volta constatato che i presupposti legali per la dichiarazione di abitualità erano comunque già presenti nel caso in esame, era sufficiente che il Magistrato prima e il Tribunale di Sorveglianza, poi, facessero riferimento alle modalità della condotta del Di AS, al genere di vita da lui tenuto, all'omogeneità e alla natura dei delitti commessi, alla reiterazione delle condotte criminose in tempi ravvicinati per ravvisare motivatamente, con riguardo all'ultima delle condanne, la abitualità nel reato del Di AS e la sua conseguente pericolosità sociale, a nulla rilevando che si trattasse di condanna non definitiva. Allorché, come nella specie, le condanne definitive siano già sussistenti nel numero prescritto e per i reati previsti, qualsiasi altro comportamento o circostanza, che si aggiunga alle suddette condanne e riveli una precisa tendenza a delinquere, come una condanna anche non definitiva per altri gravi reati, può essere assunto come elemento sintomatico della qualificata pericolosità sociale del soggetto e giustificare la dichiarazione di abitualità nel delitto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto, con conseguente condanna del Di AS al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2002