Sentenza 6 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di dichiarazione di abitualità ritenuta dal giudice (art.103 cod. pen), qualora le condanne definitive riportate dall'imputato siano già sussistenti nel numero prescritto e per i reati previsti, qualsiasi comportamento o circostanza, che si aggiunga alle suddette condanne e riveli una precisa tendenza a delinquere (come, ad esempio, una condanna non definitiva per altri gravi reati, tanto più se di indole omogenea), può essere assunto come elemento sintomatico della qualificata pericolosità sociale del soggetto, tale da giustificare la dichiarazione di abitualità nel delitto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/2004, n. 49325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49325 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 06/10/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 1289
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 047226/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA TT N. IL 07/05/1940;
2) NI ES N. IL 18/08/1954;
avverso SENTENZA del 26/05/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. CO Mauro Iacoviello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Decidendo sull'appello proposto dagli imputati AZ CO e MA ET contro la sentenza di condanna emessa a loro carico dal Tribunale di Roma per il reato di trasporto e detenzione illecita di gr. 669,280 di cocaina pura, pari a n.
4.461 dosi singole, loro ascritto in concorso al capo a), e il solo AZ anche per il reato sub b), unificato al primo sotto il vincolo della continuazione, di contraffazione di una carta di identità, la Corte di Appello della stessa città ha deciso di parzialmente riformare quella resa in primo grado, escludendo la contestata aggravante del numero delle persone, di cui al comma 6^ dell'art. 73 DPR. n. 309 del 1990, riducendo per l'effetto la pena inflitta al primo ad anni 8
mesi 5 di reclusione ed Euro 36.000,00 di multa e al secondo ad anni 8 mesi 2 di reclusione ed Euro 35.000,00 di multa, confermando nel resto.
Avverso tale decisione hanno, per mezzo dei rispettivi difensori, proposto separatamente ricorso per Cassazione entrambi gli imputati, deducendo i motivi di seguito indicati. Il AZ ha dedotto difetto di motivazione, in primo luogo, per la ragione che la sentenza impugnata non avrebbe fornito valida risposta alle critiche mosse dalla difesa dell'imputato in tema di prove sulla responsabilità, in quanto, la sentenza non avrebbe spiegato le ragioni per le quali la consegna della droga sarebbe avvenuta, secondo la inverosimile ricostruzione accusatoria avallata dai giudici di merito, in pieno giorno e fuori dell'albergo Siena di Roma, anzicché, come sarebbe stato logico attendersi, all'interno di detto albergo e al riparo da occhi indiscreti;
in secondo luogo, per la ragione che, a cagione di erronea e, comunque, parziale, valutazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p., sarebbero stati individuati dalla Corte di merito gli estremi per denegare la invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
in terzo luogo, per la ragione che la conferma della dichiarazione di delinquente abituale sarebbe stata illogicamente desunta da episodi criminosi per nulla indicativi della ritenuta comune matrice utilitaristica.
Il MA, a sua volta, ha dedotto difetto di motivazione, sul rilievo che i giudici di secondo grado si sarebbero limitati a recepire l'accordo delle parti sulla pena ex art. 599, comma 4^, c.p.p., senza tuttavia spiegare l'effettiva ricorrenza dei presupposti legali per omologare in appello tale accordo. I ricorsi sono destinati all'inammissibilità.
Va, invero, rilevato che le critiche dal AZ mosse in tema di valutazione del materiale probatorio sono dirette, attraverso la pretestuosa deduzione di un'asserita illogicità della motivazione, allo scopo ulteriore di ottenere una rivalutazione degli elementi probatori considerati idonei a sostenere la dichiarazione di colpevolezza, nonché di quelli attinenti alla concedibilità delle attenunati generiche: il che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto, sottratto, per costante giurisprudenza di questa Corte, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.
Va, comunque, richiamata l'attenzione sulla correttezza dell'iter logico-giuridico seguito dai giudici di secondo grado, i quali hanno basato il loro convincimento sulla colpevolezza dell'odierno ricorrente, fornendone congruo e logico apparato argomentativo, sulla scorta della complessiva valutazione di inequivoci dati probatori, quali la constatazione de visu, fatta dai Carabinieri, della consegna da parte del AZ al MA dei due pacchetti contenente la cocaina, il sequestro di tale sostanza stupefacente nascosta dal consegnatario in una scrivania all'interno di un garage, il sequestro di una bilancina di precisione di pertinenza del MA e di una bustina, di pertinenza del AZ, contenente due dosi della medesima sostanza drogante, il contenuto di intercettazioni telefoniche indicativo degli accordi intercorsi tra i due imputati circa le modalità della consegna della droga.
Quanto alla doglianza attinente alle attenuanti innominate, va rilevato che, contrariamente alla tesi difensiva, il provvedimento impugnato ha fornito adeguata motivazione in ordine alla mancata concessione, in favore del ricorrente, del beneficio di cui all'articolo 62 bis c.p., negato sia per la gravità del fatto desunta dall'elevato quantitativo di cocaina procacciata al MA (pari a n. 4.46 1 dosi singole) e dallo spessore criminale del AZ, il cui ruolo è apparso, anche per via dei contatti avuti con i fornitori esteri, quello del mediatore dello spaccio all'ingrosso della cocaina, sia per i numerosi ed anche specifici precedenti penali del ricorrente. Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 C.P., che ritiene prevalente ed atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse.
In riferimento, infine, al terzo mezzo di annullamento, va considerato che i giudici di merito hanno ritenuto che il numero delle condanne definitive e l'omogeneità della natura dei reati commessi, unitamente alla valutazione della complessiva condotta di vita del colpevole, assumessero, nel caso concreto, una rilevanza tale da evidenziare il radicamento nella personalità del AZ della tendenza criminosa manifestata nel campo dei delitti, come quello più frequentato del traffico delle sostanze stupefacenti, finalizzati al perseguimento di lauti e facili guadagni. Fatta tale premessa, si è in grado di apprezzare come i medesimi giudici si siano correttamente ispirato ai criteri giuridici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dichiarazione di abitualità ritenuta dal giudice, secondo cui, qualora le condanne definitive siano già sussistenti nel numero prescritto e per i reati previsti, qualsiasi comportamento o circostanza, che si aggiunga alle suddette condanne e riveli una precisa tendenza a delinquere, come una condanna non definitiva per altri gravi reati, tanto più se di indole omogenea, può essere assunta come elemento sintomatico della qualificata pericolosita1 sociale del soggetto, tale da giustificare la dichiarazione di abitualità nel delitto.
Orbene, poiché la valutazione in concreto della abitualità nel reato è affidata, caso per caso, al prudente apprezzamento del giudice di merito, che è insindacabile in sede di legittimità, se correlato ad un congruo apparato argomentativo immune, come lo è nel caso che ci occupa, da vizi logici e giuridici, si deve trarre la conclusione che la sentenza impugnata non soffre della censura infondatamente mossale, tenuto conto che essa si conforma ai criteri giuridici sopra esposti e ne fa coerente applicazione al caso di specie.
Quanto, poi, al ricorso del MA, a conclamarne la manifesta infondatezza è sufficiente la considerazione che nei confronti del predetto imputato la decisione impugnata non è il frutto di un patteggiamento in appello ai sensi dell'art. 599, comma 4^, c.p.p., bensì di una valutatone nel merito dei motivi di appello nell'alveo del giudizio celebrato, congiuntamente alla posizione del correo AZ CO, nelle forme del rito ordinario.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché ciascuno di essi al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma, equitativamente fissata, in ragione dei profili e dell'entità della colpa riconoscibili nella condotta processuale, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi, inoltre, al versamento della somma di 1.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2004