Sentenza 15 febbraio 2000
Massime • 1
La esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile anche per reati per i quali sia cessata la condotta o in genere siano perfezionati gli elementi costitutivi, e ciò perché vi sono conseguenze dello stesso reato che la misura cautelare è destinata ad evitare anche dopo che esso abbia esaurito il suo iter. Ciò in quanto le conseguenze che il sequestro preventivo tende ad evitare sono ulteriori rispetto alla fattispecie tipica già realizzata. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto ammissibile il sequestro preventivo di una costruzione abusiva già terminata avendo la Corte osservato che le conseguenze che la misura cautelare è destinata ad evitare devono identificarsi, in materia urbanistica, nell'ordinato assetto e sviluppo del territorio e nel corretto uso e governo di esso conforme alla normativa urbanistica, e nei reati paesaggistici nella salvaguardia dell'ambiente naturale e nella conservazione e valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2000, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Guido DE MAIO Presidente del 15.2.2000
1. Dott. Saverio MANNINO Consigliere SENTENZA
2. " Luigi PICCIALLI " N. 735
3. " Carlo M. GRILLO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 42320/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SCRITTURALE Dionisio, n. a Casanicciola Terme il 21.5.1959
avverso l'ordinanza 14.7.1999 del Tribunale per il riesame di Napoli. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. L. CIAMPOLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 14.7.1999 il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di CR Dionisio avverso il provvedimento 4.6.1999 con cui il G.I.P. di quello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un immobile (edificato senza concessione edilizia in Forio d'Ischia, ultimato e già abitato dall'indagato) in relazione agli ipotizzati reati di cui all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 ed all'art. 1 sexies legge n.431/1985. La misura cautelare risultava adottata per evitare "un ulteriore aggravamento delle conseguenze dei reati anzidetti" nonché la commissione del reato di cui all'art. 221 T.U. delle leggi sanitarie. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso lo CR, il quale, sotto il profilo della violazione di legge, ha eccepito:
- l'inapplicabilità della misura cautelare in relazione al reato di cui all'art. 221 T.U. leggi sanitarie, poiché la licenza di abitabilità non gli era stata rilasciata non per sua colpa bensì per i ritardi dell'Amministrazione comunale nell'esame dell'istanza di condono edilizio presentata per l'immobile in oggetto. Egli, inoltre, non aveva abitato ne' abitava continuativamente in detto immobile, essendo stato costretto a fissarvi la residenza per evitare di perdere i benefici fiscali relativi all'acquisto della prima casa, laddove "solo una destinazione abitativa non saltuaria può corrispondere alla contestata violazione ex art. 221 T.U.L.S.";
- l'incompatibilità della misura medesima "con l'esercizio del potere di sgombero affidato dal legislatore soltanto all'autorità comunale ex art. 222 T.U. leggi sanitarie".
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. La giurisprudenza di questa Corte Suprema si è pronunciata nel senso che:
- il sequestro di una costruzione abusiva già ultimata, abitata (sia pure in maniera discontinua) senza il rilascio della c.d. "licenza di abitabilità di cui all'art. 221 TV. leggi sanitarie, è sicuramente legittimo e conforme a quanto disposto dal 1^ comma dell'art. 321 c.p.p., poiché fa cessare la permanenza di un reato,
che si protrarrebbe attraverso la libera disponibilità della cosa, ed è rivolto ad impedire una situazione illecita in atto al momento dell'emissione del provvedimento cautelare (vedi Cass., Sez. III, 19.3.1999, Spina);
- il sequestro preventivo di una costruzione abusiva è consentito non solo per non aggravare o protrarre le conseguenze del reato, bensì anche per non agevolare la commissione di altri reati, sicché è ammissibile pure nell'ipotesi in cui la costruzione sia ultimata, per impedire la commissione del reato contemplato dall'art. 221 T.U. leggi sanitarie (vedi Cass., Sez. III, 3.11.1994, Baruti);
- in relazione al reato di cui all'art. 221 T.U. leggi sanitarie può essere legittimamente disposto il sequestro preventivo dell'immobile, non contrastando l'adozione della misura cautelare con il potere di sgombero conferito all'autorità comunale dall'art. 222 dello stesso T.U., in quanto trattasi di provvedimenti che operano su piani diversi (vedi Cass., Sez. III, 13.11.1992, n. 1636. La contraria sentenza n. 2804 del 10. l. 1991 della VI Sezione è stata superata anche dalle successive decisioni della medesima Sezione:
4.6.1992, n. 1804; 7.9.1993, n. 2159; 7.2.1994, n. 3651).
2. Gli anzidetti orientamenti giurisprudenziali, però, restano ormai superati dall'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 221 R.D. 27.7.1934, n. 1256 disposta dall'art. 70 del D.Lgs.30.12.1999, n. 507.
3. Il provvedimento cautelare in esame, comunque, risulta adottato anche per evitare un ulteriore aggravamento delle conseguenze dei reati di cui all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 ed all'art. 1 sexies legge n. 431/1985 ed in relazione a tale finalità deve essere affrontata la questione dell'ammissibilità del sequestro preventivo di una costruzione abusiva già ultimata. In proposito deve ricordarsi che alcune decisioni di questa Corte hanno ritenuto ammissibile la misura cautelare solo fino all'ultimazione dell'opera (Cass., Sez. III: 7.3.1992, Picca e 25.1.1994, Colazzilli ed altri, Sez. I, 23.3.1994, P.M. in proc. Gentile), essenzialmente argomentando sulle caratteristiche proprie del sequestro preventivo nel vigore della precedente normativa e, quindi, sulla necessità di "impedire la prosecuzione del reato edilizio".
Questo Collegio, al contrario, ritiene più conforme al dettato legislativo attuale il diverso e più recente orientamento secondo il quale la esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo - che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato - è ipotizzabile anche per reati per i quali sia cessata la condotta o in genere siano perfezionati gli elementi costitutivi e ciò perché vi sono conseguenze dello stesso reato che la misura, cautelare è destinata ad evitare anche dopo che esso abbia esaurito il suo iter (vedi Cass., Sez. III: 27.9.1995, n. 2691, Imerito;
10. 10. 1996, n. 3440, Donato;
26.10.1996, n. 3195, Russo;
15.1.1997, n. 78, Messina). In particolare - sia per i reati di mera condotta, istantanei o permanenti, sia per i reati di evento - deve considerarsi improprio discettare, ai fini che ci riguardano, sulla consumazione del reato, poiché le "conseguenze" che il sequestro preventivo tende ad evitare sono "ulteriori" rispetto alla fattispecie tipica già realizzata (rispetto, cioè, alla condotta dei reati formali ed all'evento naturalistico che integra la consumazione dei reati materiali). Che questa sia stata la intentio legis e sia oggettivamente la ratio legis, che hanno ispirato l'istituto del sequestro preventivo si desume inequivocabilmente:
- dalla dizione usata dal legislatore delegante nella direttiva riguardante la materia (art. 2, n. 31 della legge 16.2.1987, n. 81):
"impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze". Il che presuppone che la condotta sia già esaurita nei reati formali e che l'evento si sia già prodotto nei reati materiali;
- dalla dizione adoperata dal legislatore delegato, il quale ha previsto il sequestro preventivo "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso... ", con evidente riferimento ad un reato già perfezionato in tutti suoi elementi ed a "conseguenze" diverse dagli elementi costitutivi.
Le "conseguenze" che la misura cautelare è destinata ad impedire, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., devono identificarsi, pertanto, non in tutte quelle che recano vantaggio all'autore del reato, ma sicuramente in quelle che continuano nel tempo (protraggono) o approfondiscono in intensità (aggravano) la lesione o la messa in pericolo dell'interesse protetto dalla norma penale incriminatrice e tale bene si identifica:
- quanto ai reati in materia urbanistica ed edilizia, nell'ordinato assetto e sviluppo del territorio, nel corretto uso e governo di esso conforme alla normativa urbanistica;
- quanto ai reati in materia di tutela paesaggistica, nella salvaguardia dell'ambiente naturale e nella conservazione e valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali. Una costruzione abusiva, anche dopo la sua ultimazione, continua evidentemente a proiettare conseguenze negative sul regolare assetto del territorio (aggravandone, ad esempio, i carichi urbanistici), cioè a perpetuare l'offesa al bene tutelato.
Deve perciò concludersi - alla luce dei principi anzidetti - che, nella fattispecie in esame, quanto al periculum in mora, la libera disponibilità dell'immobile abusivo in oggetto può senz'altro consentire di aggravare nel tempo e nel modo l'offesa arrecata all'interesse urbanistico.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2000