Sentenza 19 aprile 2017
Massime • 1
L'omesso avviso del rinvio dell'udienza all'imputato non comparso, che non abbia allegato alcun legittimo impedimento e che non sia stato dichiarato contumace, comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita dal difensore nella prima occasione utile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.e non, invece, una nullità assoluta, non essendo configurabile, in tale ipotesi, un' omessa citazione dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. Giustizia amministrata in nome del popolo: oscuramento dati è eccezione (Cass. 4145/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2017, n. 26585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26585 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2017 |
Testo completo
26585-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 19/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 1147/2017 MAURIZIO FUMO - Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.43033/2015 GERARDO SABEONE - LUCA PISTORELLI ANDREA FIDANZIA MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR IU nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 08/06/2015 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere GERARDO SABEONE Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI ORSI che ha concluso perl'insuminibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avvocato Raffaele Sicks- RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza dell'8 giugno 2015, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 24 giugno 2014, con la quale DA PE era stato condannato per il delitto di furto con strappo (articolo 624 bis cod.pen.).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, lamentando: a) la nullità della sentenza di primo grado in quanto, senza la dichiarazione di contumacia dell'imputato, il Giudicante aveva rinviato per tre volte il dibattimento omettendo di notificare il relativo avviso all'imputato stesso;
b) l'illogicità della motivazione della sentenza d'appello allorquando non ha escluso la contestata recidiva reiterata specifica in difetto dei presupposti per la sua applicazione CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da accogliere parzialmente.
2. Quanto al primo motivo, in linea generale, si ritiene comunemente che "l'omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto si tratta di nullità non prevista dalla legge e dalla quale non deriva alcun pregiudizio alla difesa dell'imputato" (v., ex multis, Cass., Sez. V 4 giugno 2008 n. 36651): resta però da vedere se, dovendosi rinviare comunque il processo per altra causa, quale un autonomo impedimento del difensore, si imponga o meno un nuovo avviso per l'imputato rimasto assente e non dichiarato contumace. La risposta che offre una disamina della giurisprudenza di legittimità è senz'altro positiva;
invero, "la mancata comparizione in udienza dell'imputato che non abbia allegato alcun legittimo impedimento, senza che il giudice verifichi i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia limitandosi ad - annotare nel verbale di udienza che l'imputato è "libero assente" - costituisce una anomalia tale da rendere impossibile stabilire se si tratti di mancata presenza dovuta a oggettiva impossibilità di comparire o di volontaria sottrazione al contraddittorio, con la conseguenza che tale incertezza non può che essere intesa in senso favorevole all'imputato non comparso e non dichiarato ritualmente contumace. Ne consegue che, in tal caso, il rinvio conseguente all'impedimento accertato del difensore implica necessariamente la nuova 1 citazione non solo del difensore fiduciario impedito, ma anche dell'imputato assente .... Peraltro, la mancata rinnovazione dell'avviso da luogo ad una nullità d'ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita dal difensore presente immediatamente dopo, secondo quanto disposto dall'articolo 182 cod. proc.pen., comma 2 (v. a partire da Cass. Sez. II 19 maggio 2009 n. 25675 fino a Sez. VI 10 novembre 2015 n. 28299 oltre alla citata Sez. V 7 giugno 2013 n. 12182). Nella specie, come accertato dal Giudice a quo e non contestato dall'odierno ricorrente, il quale si limita a sostenere la sussistenza di una nullità assoluta ed insanabile, che secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte dianzi citata non è sussistente, il difensore dell'imputato ha eccepito la nullità soltanto con l'atto di appello e, pertanto, tardivamente.
3. Quanto al secondo motivo non vi è dubbio, in punto di diritto, come per la configurazione della recidiva reiterata aggravata occorra che il nuovo reato sia stato commesso dopo l'irrevocabilità delle precedenti condanne (v. la giurisprudenza citata dallo stesso ricorrente). Nella specie, questa volta in fatto, l'esame del certificato penale permette di acclarare che, prima del 22 dicembre 2007 epoca di commissione del furto per cui è processo, sussistessero si condanne nel 2001, 2004 e 2006 per il delitto di ricettazione ma passate in giudicato, rispettivamente nel 2008, 2009 e 2013 e quindi dopo la commissione dei fatti di cui al presente processo. S'impone, in definitiva e in accoglimento del secondo motivo del ricorso, l'annullamento della sentenza d'appello con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo esame limitatamente al trattamento sanzionatorio e in particolare all'applicabilità della recidiva. P.T.M. La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 19 aprile 2017. Il Consigliere estensoreConsigliere Словени Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA, ངངту ト addi 2/9 MAG, 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cartels LanzLÉSO